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	<title>Dott.ssa Emilia Caramia &#8211; Latoga.it</title>
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		<title>La legge di bilancio 2024 cambia gli affitti brevi. Caso Airbnb</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Emilia Caramia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 14:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dott.ssa Emilia Caramia Gli affitti brevi sono una particolare tipologia di contratti di locazione individuata dall’articolo 4 del&#8230;</p>
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<p><em>Dott.ssa Emilia Caramia</em></p>



<p>Gli affitti brevi sono una particolare tipologia di contratti di locazione individuata dall’articolo 4 del D.L.<br>50/2017 che li definisce “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30<br>giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei<br>locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite<br>soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali<br>telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità<br>immobiliari da locare”.<br>I recenti casi di cronaca hanno purtroppo messo in evidenza come negli ultimi anni i soggiorni-lampo,<br>agevolati anche dalle piattaforme digitali di sharing come Airbnb, hanno danneggiato la concorrenza con<br>molti casi di abusi ed evasione fiscale. Al contempo non sono mancate le pesanti critiche provenienti da<br>hotel e mondo della ristorazione, che hanno evidenziato una lesione delle loro attività imprenditoriali.<br>Il nuovo quadro normativo tracciato dal decreto Anticipi (Dl n. 145 del 2023) convertito in legge merita<br>considerazione sotto più aspetti.<br></p>



<p><strong>Cos’è e come funziona il Codice identificativo nazionale (Cin)</strong><br>Nell’aggiornato apparato di regole troviamo anzitutto il varo dell’accennato Codice identificativo nazionale<br>(Cin), il quale dovrà essere attribuito, con procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche;</li>



<li>unità immobiliari destinate alle locazioni brevi;</li>



<li>strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.<br>Al citato ministero del Turismo è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. La nuova<br>regola, inclusa nell’art. 13-ter del testo pubblicato in Gazzetta, vuole garantire la tutela della concorrenza<br>e della trasparenza del mercato del settore, ma anche il coordinamento informativo, statistico e digitale<br>delle informazioni disponibili nelle singole amministrazioni, da quella statale a quelle centrali.<br>La legge stabilisce inoltre l’obbligo di esporre il Cin all’esterno dell’edificio, garantendo il rispetto di<br>possibili vincoli urbanistici e paesaggistici, e di indicarlo in ogni annuncio pubblicato. Peraltro<br>l’obbligatoria indicazione negli annunci si applica altresì ai soggetti che svolgono attività di<br>intermediazione immobiliare e a coloro che gestiscono portali telematici, i quali si occupano di affitti brevi<br>e turistici. Chi non rispetta le prescrizioni in tema di Cin, rischierà pesanti sanzioni amministrative<br>pecuniarie.<br><strong>Obbligo di SCIA</strong><br>La legge di Bilancio 2024 stabilisce che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma<br>imprenditoriale, l’attività di locazione per scopi turistici o di locazione breve dovrà effettuare la<br>segnalazione certificata di inizio attività (cd. Scia), presso lo sportello unico per le attività produttive<br>(Suap) del Comune nel cui territorio è collocata l’attività.<br>Per questo adempimento e per altri previsti dalla legge, l’attività correlata agli affitti brevi o turistici si<br>presume effettuata in forma imprenditoriale da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per<br>ogni periodo d’imposta.<br><strong>Ulteriori obblighi</strong><br>I soggetti che locheranno unità immobiliari a destinazione abitativa mediante contratti di locazioni brevi<br>dovranno comunicare, mediante istanza telematica, su un portale destinato a diventare una Banca Dati<br>nazionale gestita dal Ministero del Turismo i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione e la<br>sussistenza per i locatori dei requisiti richiesti dall’articolo 7 del Decreto e cioè che tutte le unità<br>immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio<br>funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in<br>particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da<br>installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un<br>estintore per piano.<br><strong>Regime fiscale</strong></li>
</ul>



<p>Il D.L. 50/2017 ha introdotto la possibilità per i locatori di aderire al regime fiscale della cedolare secca<br>con aliquota del 21%. La cedolare secca è sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e offre, quale<br>ulteriore vantaggio, quello di non applicare imposte di bollo e di registro al contratto di locazione che, si<br>ritiene da redigere in forma scritta pur in assenza di obblighi di registrazione.<br>Se il locatore non sceglie esplicitamente tale regime i redditi provenienti dalle locazioni brevi saranno<br>assoggettati a tassazione ordinaria con aliquote proporzionali.<br>La novità contenuta nella legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 63, L. 30 dicembre 2023 n. 213)<br>riguarda il mantenimento dell’attuale aliquota di tassazione al 21% solo per il primo immobile che il<br>locatore dovrà opportunamente identificare nella propria dichiarazione dei redditi, con aumento<br>dell’aliquota dal 21% al 26% per gli eventuali ulteriori immobili destinati ad affitti brevi (dal secondo al<br>quarto).</p>



<p><strong>Il caso AIRBNB</strong><br>L’articolo 5 del DL 50/2017 ha posto a carico degli intermediari residenti e non residenti che esercitano<br>attività di intermediazione immobiliare, qualora incassino direttamente i canoni e i corrispettivi legati ai<br>contratti per locazioni brevi ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni/corrispettivi<br>l’onere di operare in qualità di sostituti di imposta trattenendo una ritenuta del 21% all’atto del pagamento<br>al beneficiario e provvedono al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.<br>La legge di Bilancio 2024 dispone che la ritenuta sia sempre da effettuarsi a titolo di acconto.<br>Recente è il pronunciamento del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9188 del 24 ottobre 2023, ha<br>confermato la legittimità di tale previsione normativa in risposta all’appello presentato dal portale Airbnb,<br>recependo peraltro le indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (decisione del 22 dicembre<br>2022 – causa pregiudiziale C-83/21).<br>La vicenda che opponeva l’Agenzia delle Entrate e il noto portale al quale si contestava la mancata<br>applicazione della ritenuta del 21% su canoni e corrispettivi riscossi dal 2017 al 2021 si è conclusa a<br>metà dicembre 2023 con il pagamento al Fisco italiano di 576 milioni di euro e con l’annuncio del portale<br>di non volersi rivalere sui proprietari per le imposte in precedenza non versate.<br>Rimangono scoperti gli anni 2022 e 2023 per i quali Airbnb non ha trovato un accordo con le autorità<br>italiane. Al momento, Airbnb ha invitato gli host a dichiarare i compensi del 2022 non ancora tassati,<br>attraverso il ravvedimento operoso, entro il 28 febbraio. Per il 2023, invece, si dovranno dichiarare i<br>compensi nella prossima dichiarazione dei redditi</p>
<a href="https://www.latoga.it/category/civile/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Civile</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/01/31/la-legge-di-bilancio-2024-cambia-gli-affitti-brevi-caso-airbnb/">La legge di bilancio 2024 cambia gli affitti brevi. Caso Airbnb</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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