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	<title>Admin &#8211; Latoga.it</title>
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	<title>Admin &#8211; Latoga.it</title>
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		<title>Opposizione a decreto ingiuntivo: Cassazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 04:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 (se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – hanno affermato i seguenti principî:</p>



<p>«nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell&#8217;opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione»</p>



<p>«… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»</p>



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		<title>Espropriazione: Cassazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/10/14/espropriazione-cassazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 04:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: La Corte costituzionale – pronunciandosi sulla questione rimessa dalle Sezioni Unite della S.C. con&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>La Corte costituzionale – pronunciandosi sulla questione rimessa dalle Sezioni Unite della S.C. con l’ordinanza n. 583 dell’8 gennaio 2024 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), «nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire», nonché, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, norma di identico contenuto.</p>



<p>La Corte ha rilevato che le citate disposizioni – secondo cui l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire conduce alla confisca edilizia del bene, configurabile, in base al “diritto vivente”, come un acquisto a titolo originario a favore dell’ente – finiscono per far subire al creditore ipotecario le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio al quale detto creditore è del tutto estraneo, perché non è destinatario dell’ordine di demolizione, né chiamato a rispondere della sua inottemperanza e neppure obbligato propter rem alla predetta demolizione, posto che il diritto reale di garanzia non attribuisce né il possesso, né la detenzione del cespite.</p>



<p>Perciò, il Giudice delle leggi ha statuito che le menzionate norme violano gli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui impongono un irragionevole e sproporzionato sacrificio al creditore garantito da ipoteca, strumento di garanzia volto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva, la cui tutela è attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost.</p>



<p>Conseguentemente, la confisca edilizia ex art. 7, comma 3, legge n. 47 del 1985 o ex art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001 non frappone ostacoli alla esperibilità – da parte del creditore ipotecario – della procedura di esecuzione forzata nei confronti del Comune che ha acquisito l’immobile, l’area di sedime e quella circostante e l’ente pubblico va considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente (artt. 2858 ss.) del bene ipotecato, il quale con la confisca è acquisito al patrimonio disponibile del Comune.</p>



<p>Di grande rilievo sistematico – perché chiarisce i rapporti tra acquisto a titolo originario (anche per usucapione) e pregressi diritti reali – è pure un’altra argomentazione, impiegata dalla Corte costituzionale per respingere l’eccezione di inammissibilità della censura sollevata: «L’Avvocatura generale dello Stato postula una radicale incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell’acquisto e la possibile permanenza di garanzie reali, desumendo tale inconciliabilità dal brocardo simul stabunt, simul cadent. Sennonché, la sorte di un diritto reale minore non è in sé pregiudicata dalla natura originaria dell’acquisto, bensì dipende dalla funzione di quest’ultimo e da come viene regolamentato dal legislatore. Emblematico, in tal senso, è il dibattito che si è storicamente sviluppato intorno alla fattispecie acquisitiva dell’usucapione e che ha visto, da parte di numerosi interpreti, dubitare della configurabilità della cosiddetta usucapio libertatis. La sorte dei diritti reali minori dipende – nella fattispecie acquisitiva dell’usucapione ordinaria – dalle caratteristiche concrete del possesso e dal suo essere incompatibile o meno con la permanenza di diritti reali minori (si pensi a ipoteche o a servitù), nonostante l’estinzione del pregresso diritto dominicale (art. 1158 del codice civile). Analogamente, nell’usucapione abbreviata, il destino dei diritti reali minori è condizionato da quanto si evince dal titolo astrattamente idoneo al trasferimento, che può far salvi diritti reali minori, benché venga meno il precedente titolo dominicale (art. 1159 cod. civ.). … La natura originaria dell’acquisto non è in sé logicamente e ontologicamente incompatibile con una disciplina che espressamente preveda (o – come nel caso dell’usucapione – consenta di desumere dai presupposti normativi che compongono la fattispecie acquisitiva) la salvezza di pregressi diritti reali.».</p>



<p></p>



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		<title>Cassazione su casi di intercettazioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 04:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disciplina del regime di utilizzabilità delle&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 – opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.</p>



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		<item>
		<title>Reato in concorso: confisca, Cassazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 04:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l&#8217;obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.</p>



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		<item>
		<title>Trattamento di invalidità, contributi: Cassazione chiede pronuncia della Corte di giustizia Ue</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 03:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione:<br>«Se osta alla normativa comunitaria, in particolare al disposto dell’art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell’Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex art. 8 comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ex art. 1 e 4 della legge n. 222/84».<br>In proposito si osserva che «… La stessa Corte di Giustizia ricorda (CGUE sez. VIII, 5.12.2019 n. 398/18, cit., §40) come il principio della parità di trattamento, enunciato dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (v., per analogia, CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Infine, secondo la medesima pronuncia (§41), devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti (CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). … ».</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Reati militari, disobbedienza: non punibilità, Cassazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/09/09/reati-militari-disobbedienza-non-punibilita-cassazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 03:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: La Prima Sezione penale, in tema di reati militari, ha affermato che, con riguardo&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>La Prima Sezione penale, in tema di reati militari, ha affermato che, con riguardo al delitto di disobbedienza di cui all’art. 173 cod. pen. mil. pace, la concreta offensività della condotta ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all’incidenza dell’ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l’ordine era correlato.</p>



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<p></p>
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		<title>Corte Costituzionale: guidare senza patente non è reato anche se revocata a destinatario di misura di prevenzione personale</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/07/02/corte-costituzionale-guidare-senza-patente-non-e-reato-anche-se-revocata-a-destinatario-di-misura-di-prevenzione-personale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 17:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di seguito il comunicato della Corte Costituzionale: La Corte costituzionale (sentenza n. 116) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Di seguito il comunicato della Corte Costituzionale:</em></p>



<p>La Corte costituzionale (sentenza n. 116) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 cod. antimafia nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.<br>Il Tribunale di Nuoro ha sollevato la questione nell’ambito di un giudizio instaurato nei confronti di una persona destinataria, in via definitiva, dalla misura di prevenzione dell’avviso orale semplice (art. 3, comma 4, cod. antimafia) imputata del reato di cui all’art. 73 cod. antimafia, per aver guidato una autovettura senza<br>patente, in quanto in precedenza, sospesa con provvedimento prefettizio per guida in stato di ebbrezza.<br>La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 25 Cost., affermando che la disposizione censurata, incriminando colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anche nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all’applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione di disposizioni del codice della strada ( nel caso di specie, di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente), non è compatibile con il principio di offensività dopo che, in generale, il reato di guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo.<br>La Corte ha sottolineato che la previsione di una fattispecie penale che abbia, come presupposto, una qualità della persona che non si riflette su una maggiore pericolosità o dannosità condotta, dà luogo ad una inammissibile responsabilità penale cosiddetta d’autore.<br>Nella sentenza si è altresì evidenziato che alcuna giustificazione, anche sotto il profilo del principio di uguaglianza, può ascriversi a un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito dal legislatore per tutti gli altri soggetti, per i quali la medesima condotta rileva non già come reato, ma quale illecito amministrativo (salvo il caso della recidiva nel biennio).<br>In conclusione, per effetto della riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità, si riespande quella prevista dal codice della strada (art. 116, comma 15) per la guida senza patente, o con patente sospesa o revocata con conseguente applicazione dell’ordinaria sanzione amministrativa.</p>
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		<item>
		<title>Gruppo mafioso a soggettività differente: Cassazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/06/27/gruppo-mafioso-a-soggettivita-differente-cassazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 04:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha delineato la&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha delineato la figura del gruppo mafioso a soggettività differente, affermando che tale deve intendersi quello composto da soggetto già condannato, in via definitiva, per partecipazione a una determinata associazione di tipo mafioso che, scontata la pena, abbia ripreso le attività delittuose e da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative di tal genere, che si siano aggregati al pregiudicato mafioso, intraprendendo, insieme a quest’ultimo, attività criminali diffuse sul territorio.</p>



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		<item>
		<title>Violata consegna pluriaggravata: non luogo a procedere nei confronti di un militare della Guardia di Finanza</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/06/14/violata-consegna-pluriaggravata-non-luogo-a-procedere-nei-confronti-di-un-militare-della-guardia-di-finanza/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 05:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il fatto non sussiste. Una breve sosta per fini privati durante il servizio non è una condotta penalmente&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Il fatto non sussiste</strong>. <strong>Una breve sosta per fini privati durante il servizio non è una condotta penalmente rilevante per il Giudice Penale Militare per difetto dell’offensività in concreto</strong></p>



<p><strong>Napoli, 7 giugno 2024</strong> – Il Tribunale Militare Penale di Napoli ha emesso la sentenza n. 23/2024 in un caso di violata consegna pluriaggravata a carico di un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza difeso dall&#8217;avvocato Enrico Pellegrini.</p>



<p>Art. 120 c.p.m.p. &#8211; violata consegna</p>



<p>Art. 47 n.2 c.p.m.p. &#8211; circostanze aggravanti</p>



<p>Il militare era accusato di aver interrotto il servizio di pattugliamento senza autorizzazione durante un turno di controllo economico del territorio. Secondo l&#8217;accusa, il militare avrebbe abbandonato il veicolo di servizio per recarsi in una attività commerciale per finalità private. Tale comportamento è stato interpretato come una grave violazione delle consegne, aggravata dal grado rivestito e dal contesto di servizio armato.</p>



<p>Le argomentazioni difensive sono state basate sulla buona fede e trasparenza della condotta del Maresciallo Capo, sulla breve durata della sosta, sulla casualità della fermata e nella assoluta mancanza di offensività.</p>



<p>Infatti, il militare ha raccontato l’accaduto in maniera veritiera, segno della sua buona fede e della non intenzionalità di violare il servizio.</p>



<p>La permanenza nel negozio è stata molto breve, limitata al tempo necessario per completare una transazione di pagamento, durata comunque inferiore a una pausa caffè, normalmente tollerata.</p>



<p>La fermata presso l’attività commerciale è stata casuale e compatibile con il tragitto di servizio, escludendo qualsiasi premeditazione.</p>



<p>Infine, non vi è stata volontà di offendere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, mancando quindi l’elemento psicologico del reato.</p>



<p>L’avv. Pellegrini ha richiamato l&#8217;art. 120, commi 1 e 2 e l&#8217;art. 47 n. 2 del codice penale militare di pace (c.p.m.p.), sottolineando come per la configurazione del reato di violata consegna pluriaggravata sia necessario dimostrare non solo l&#8217;azione materiale, ma anche l&#8217;intenzione di offendere il bene giuridico protetto dalla norma.</p>



<p>Il Giudice dell’Udienza Preliminare dott. Andrea Cruciani, con la sentenza di non luogo a procedere nei confronti del militare perché il fatto non sussiste, ha riconosciuto che lo stesso ha agito senza la consapevolezza di violare il servizio, dimostrando buona fede e che la sosta è stata breve (5 minuti) peraltro giustificata da una necessità momentanea senza premeditazione e che è avvenuta lungo il tragitto del servizio, senza compromettere la funzione di controllo del territorio.</p>
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		<title>Mutuo bancario, ammortamento &#8220;alla francese&#8221;: Cassazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/06/03/mutuo-ammortamento-alla-francese-cassazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 04:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art.&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/06/03/mutuo-ammortamento-alla-francese-cassazione/">Mutuo bancario, ammortamento &#8220;alla francese&#8221;: Cassazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno affermato il seguente principio:</p>



<p>«In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.»</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/06/15130_05_2024_civ_oscuramento_noindex.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di 15130_05_2024_civ_oscuramento_noindex."></object><a id="wp-block-file--media-529eb4cd-8701-4bca-9011-adab9e3464d9" href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/06/15130_05_2024_civ_oscuramento_noindex.pdf">15130_05_2024_civ_oscuramento_noindex</a><a href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/06/15130_05_2024_civ_oscuramento_noindex.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-529eb4cd-8701-4bca-9011-adab9e3464d9">Download</a></div>
<a href="https://www.latoga.it/category/civile/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Civile</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/06/03/mutuo-ammortamento-alla-francese-cassazione/">Mutuo bancario, ammortamento &#8220;alla francese&#8221;: Cassazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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