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	<title>Civile &#8211; Latoga.it</title>
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	<description>Blog d&#039;informazione legale</description>
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	<title>Civile &#8211; Latoga.it</title>
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		<title>Carta d&#8217;identità: minori, torna la dicitura &#8220;genitore&#8221;. Indicazioni &#8220;padre&#8221; e &#8220;madre&#8221; discriminatorie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 04:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;indicazione &#8216;padre&#8217; e &#8216;madre&#8217; sulla carta d&#8217;identità elettronica è discriminatoria, perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;indicazione &#8216;padre&#8217; e &#8216;madre&#8217; sulla carta d&#8217;identità elettronica è discriminatoria, perché <strong>non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all&#8217;adozione in casi particolari</strong>. La dicitura corretta è, dunque, quella di &#8216;genitore&#8217;. La Cassazione nella sentenza 9216/2025, come riporta &#8216;Il Sole 24 Ore&#8217;, ha respinto il ricorso del ministero dell&#8217;Interno contro la decisione della Corte d&#8217;Appello di disapplicare il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, con il quale era stata <strong>eliminata la parola &#8216;genitori&#8217; dai documenti per tornare alla dicitura &#8216;padre&#8217; e &#8216;madre&#8217;</strong>. (adnkronos)</p>
<a href="https://www.latoga.it/category/civile/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Civile</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2025/04/10/carta-didentita-minori-torna-la-dicitura-genitore-indicazioni-padre-e-madre-discriminatorie/">Carta d&#8217;identità: minori, torna la dicitura &#8220;genitore&#8221;. Indicazioni &#8220;padre&#8221; e &#8220;madre&#8221; discriminatorie</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale: anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono</title>
		<link>https://www.latoga.it/2025/03/22/corte-costituzionale-anche-le-persone-singole-possono-adottare-minori-stranieri-in-situazione-di-abbandono/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 04:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzionale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Al link di seguito: Civile &#124; Costituzionale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Al link di seguito:</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-noi-notizie wp-block-embed-noi-notizie"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="SYXe2P677t"><a href="https://www.noinotizie.it/22-03-2025/sentenza-storica-anche-le-persone-singole-possono-adottare-minori-stranieri-in-situazione-di-abbandono/">Sentenza storica: anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono Corte Costituzionale</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Sentenza storica: anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono &lt;small class=&quot;subtitle&quot;&gt;Corte Costituzionale&lt;/small&gt;&#8221; &#8212; Noi Notizie." src="https://www.noinotizie.it/22-03-2025/sentenza-storica-anche-le-persone-singole-possono-adottare-minori-stranieri-in-situazione-di-abbandono/embed/#?secret=PeSrR4ja1O#?secret=SYXe2P677t" data-secret="SYXe2P677t" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
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<a href="https://www.latoga.it/category/civile/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Civile</b></a>  | <a href="https://www.latoga.it/category/costituzionale/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Costituzionale</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2025/03/22/corte-costituzionale-anche-le-persone-singole-possono-adottare-minori-stranieri-in-situazione-di-abbandono/">Corte Costituzionale: anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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		<item>
		<title>Opposizione a decreto ingiuntivo: Cassazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/10/21/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-cassazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 04:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/10/21/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-cassazione/">Opposizione a decreto ingiuntivo: Cassazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 (se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – hanno affermato i seguenti principî:</p>



<p>«nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell&#8217;opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione»</p>



<p>«… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/10/26727_10_2024_civ_noindex.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di 26727_10_2024_civ_noindex."></object><a id="wp-block-file--media-fef42ce6-2e34-47d9-a86f-f0992568fd50" href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/10/26727_10_2024_civ_noindex.pdf">26727_10_2024_civ_noindex</a><a href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/10/26727_10_2024_civ_noindex.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-fef42ce6-2e34-47d9-a86f-f0992568fd50">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Trattamento di invalidità, contributi: Cassazione chiede pronuncia della Corte di giustizia Ue</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/09/18/trattamento-di-invalidita-contributi-cassazione-chiede-pronuncia-della-corte-di-giustizia-ue/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 03:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/09/18/trattamento-di-invalidita-contributi-cassazione-chiede-pronuncia-della-corte-di-giustizia-ue/">Trattamento di invalidità, contributi: Cassazione chiede pronuncia della Corte di giustizia Ue</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione:<br>«Se osta alla normativa comunitaria, in particolare al disposto dell’art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell’Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex art. 8 comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ex art. 1 e 4 della legge n. 222/84».<br>In proposito si osserva che «… La stessa Corte di Giustizia ricorda (CGUE sez. VIII, 5.12.2019 n. 398/18, cit., §40) come il principio della parità di trattamento, enunciato dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (v., per analogia, CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Infine, secondo la medesima pronuncia (§41), devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti (CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). … ».</p>
<a href="https://www.latoga.it/category/civile/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Civile</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/09/18/trattamento-di-invalidita-contributi-cassazione-chiede-pronuncia-della-corte-di-giustizia-ue/">Trattamento di invalidità, contributi: Cassazione chiede pronuncia della Corte di giustizia Ue</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/07/19/incostituzionale-il-divieto-di-rilasciare-nuove-autorizzazioni-per-il-servizio-di-noleggio-con-conducente/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 13:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato dalla Corte Costituzionale: Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente(NCC) sino&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/07/19/incostituzionale-il-divieto-di-rilasciare-nuove-autorizzazioni-per-il-servizio-di-noleggio-con-conducente/">Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Pubblicato dalla Corte Costituzionale:</em></p>



<p>Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente<br>(NCC) sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese<br>titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC ha consentito, per oltre cinque anni,<br>«all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori»,<br>compromettendo gravemente «la possibilità di incrementare la già carente offerta<br>degli autoservizi pubblici non di linea».<br>È quanto si legge nella sentenza n.137, depositata oggi, con cui la Corte<br>costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato<br>illegittimo l’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018.<br>In via preliminare, la sentenza ha chiarito che la recente adozione del decreto n. 203<br>del 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce la “piena<br>operatività” dell’anzidetto registro informatico a decorrere da centottanta giorni<br>dalla sua pubblicazione, «non ha alcuna incidenza sul presente giudizio, dal momento<br>che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa» in ragione della<br>sua «struttura», a prescindere dalle evenienze «di fatto» e dalle «circostanze<br>contingenti» attinenti alla sua concreta applicazione.<br>E ciò in quanto è proprio la configurazione della disposizione censurata che ha<br>consentito all’autorità amministrativa di bloccare l’ingresso dei nuovi operatori nel<br>mercato del NCC semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero<br>con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del<br>registro informatico», come del resto ha dimostrato la concreta vicenda storica.<br>È quindi rimasta del tutto inascoltata – ha osservato la sentenza – la preoccupazione<br>dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato (AGCM) volta a evidenziare<br>che «l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza<br>di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle<br>aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e<br>dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente<br>i bisogni di mobilità della popolazione».<br>La norma censurata ha pertanto causato, in modo sproporzionato, «un grave<br>pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività».<br>I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà<br>di circolazione, «che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui la forte<br>carenza dell’offerta» – che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al<br>riguardo – generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente<br>compromesso «non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio,<br>che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che<br>all’interesse allo sviluppo economico del Paese».</p>



<p></p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/07/pronuncia_137_2024.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di pronuncia_137_2024."></object><a id="wp-block-file--media-5c03e3fe-4320-4900-a64a-9babe292008d" href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/07/pronuncia_137_2024.pdf">pronuncia_137_2024</a><a href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/07/pronuncia_137_2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-5c03e3fe-4320-4900-a64a-9babe292008d">Download</a></div>



<p></p>
<a href="https://www.latoga.it/category/amministrativo/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Amministrativo</b></a>  | <a href="https://www.latoga.it/category/civile/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Civile</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/07/19/incostituzionale-il-divieto-di-rilasciare-nuove-autorizzazioni-per-il-servizio-di-noleggio-con-conducente/">Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.latoga.it/2024/07/19/incostituzionale-il-divieto-di-rilasciare-nuove-autorizzazioni-per-il-servizio-di-noleggio-con-conducente/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Mutuo bancario, ammortamento &#8220;alla francese&#8221;: Cassazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/06/03/mutuo-ammortamento-alla-francese-cassazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 04:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art.&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/06/03/mutuo-ammortamento-alla-francese-cassazione/">Mutuo bancario, ammortamento &#8220;alla francese&#8221;: Cassazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno affermato il seguente principio:</p>



<p>«In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.»</p>



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		<item>
		<title>Rettificazione di attribuzione di sesso e scioglimento dell&#8217;unione civile: Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/04/29/rettificazione-di-attribuzione-di-sesso-e-scioglimento-dellunione-civile-corte-costituzionale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 03:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: STATO CIVILE. Artt. 1, comma 26, della l. n. 76 del 2016, 31, comma&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p><strong>STATO CIVILE.</strong></p>



<p><strong>Artt. 1, comma 26, della l. n. 76 del 2016, 31, comma 4 bis, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 70 octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000 &#8211; Accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso &#8211; Automatico scioglimento dell’unione civile, senza possibilità di trasformazione in matrimonio &#8211; Contrasto con l’art. 2 Cost. &#8211; Necessità di individuare un rimedio per garantire la tutela della personalità &#8211; Sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo, ove le parti abbiano manifestato al giudice l’intenzione di contrarre matrimonio.</strong></p>



<p>La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66 del 22 aprile 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della l. n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile, senza prevedere &#8211; laddove le parti abbiano rappresentato, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio &#8211; che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.</p>



<p>La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70&nbsp;<em>octies</em>, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non prevede che l’ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la predetta sospensione.</p>



<p>Il Tribunale di Torino, nel corso di un giudizio introdotto per la rettifica di sesso da uno dei componenti di un’unione civile, aveva sollevato la questione in ragione del contrasto della normativa censurata, oltre che con l’art. 2, anche con l’art. 3 Cost., stante la disparità di trattamento rispetto alla ipotesi, speculare, in cui il percorso di transizione di genere fosse compiuto da una coppia in origine eterosessuale e unita in matrimonio.</p>



<p>La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., sottolineando che&nbsp;<em>«il vincolo derivante dall’unione civile produce effetti, pur molto simili, ma non del tutto coincidenti»</em>&nbsp;con quelli del matrimonio, di talché l’obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto esclude la fondatezza del dubbio di contrasto con l’art. 3 Cost.</p>



<p>In merito al sospetto di contrasto della disciplina censurata con l’art. 2 Cost., la Corte, dopo aver rilevato che l’unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, ed è connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, ha osservato che i componenti della unione civile, ove manifestino la volontà di conservare il rapporto nella diversa forma del matrimonio a seguito dello scioglimento automatico del vincolo pregresso quale effetto della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno di essi, vanno comunque incontro, nel tempo necessario alla celebrazione del matrimonio stesso, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui erano titolari in costanza dell’unione civile. Tale mancanza di tutela entra in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, di cui pure il percorso di sessualità costituisce espressione.</p>



<p>Avuto riguardo alle differenze <em>«di struttura e di disciplina»</em> tra unione civile e matrimonio, la Corte, dopo aver escluso la possibilità di omologare le due situazioni, ha declinato il rimedio nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario affinché le parti celebrino il matrimonio, sempre che esse abbiano manifestato tale volontà davanti al giudice durante il giudizio di rettificazione del sesso, fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, analogamente a quanto prevede per i coniugi nell’ipotesi inversa, l’art. 31, comma 4 bis, del d.lgs. n. 150 del 2011.</p>



<p></p>



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		<title>Neutralità delle sedute di conciliazione: l&#8217;intransigenza della Corte di Cassazione sulla scelta delle sedi</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/04/22/neutralita-delle-sedute-di-conciliazione-lintransigenza-della-corte-di-cassazione-sulla-scelta-delle-sedi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 17:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un&#8217;analisi dettagliata della ordinanza n.10065/2024 della Corte di Cassazione – sezione Lavoro cheprecisa l&#8217;importanza delle sedi protette nella&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Un&#8217;analisi dettagliata della ordinanza n.10065/2024 della Corte di Cassazione – sezione Lavoro che<br>precisa l&#8217;importanza delle sedi protette nella conciliazione sindacale, ribadendo principi di<br>neutralità e protezione del lavoratore.</p>



<p><em>Di Enrico Pellegrini</em></p>



<p>La recente ordinanza della Corte di Cassazione – sez. Lavoro, n. 10065 del 15 aprile 2024, conferma con vigore che la neutralità del luogo in cui si svolge la conciliazione sindacale è un principio non negoziabile. Questo giudizio incide profondamente sulle pratiche di negoziazione collettiva e sulle procedure di conciliazione, offrendo un&#8217;occasione per riflettere sull&#8217;importanza del contesto in cui i lavoratori esercitano i loro diritti di negoziazione.<br>L’ordinanza origina da un caso in cui un accordo di conciliazione era stato firmato presso la sede aziendale. Tuttavia, l&#8217;ambiente aziendale è stato considerato inadeguato per garantire la neutralità necessaria per una conciliazione equa e libera, portando alla nullità dell&#8217;accordo in questione. La Corte ha sottolineato che la presenza del rappresentante sindacale non è sufficiente a neutralizzare l&#8217;influenza intrinseca del contesto aziendale.<br>La Corte ha richiamato l&#8217;articolo 2113 del codice civile, precisando che le rinunce e le transazioni sui diritti dei lavoratori devono avvenire in sedi che garantiscano la completa neutralità. Questo principio è supportato dall&#8217;interpretazione degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, che definiscono le &#8220;sedi protette&#8221; come le uniche appropriate per la conciliazione. La Corte ha ribadito che queste sedi non includono gli spazi aziendali, ribadendo che la neutralità del luogo è tanto importante quanto la qualità dell&#8217;assistenza sindacale.<br>Nella sua motivazione, la Corte ha esaminato l&#8217;importanza della &#8220;ratifica successiva&#8221; in una sede protetta, come delineato negli articoli 410 e 411 c.p.c., rafforzando l&#8217;idea che tali formalità non sono meramente procedurali ma essenziali per la validità dell&#8217;accordo. La sentenza ha illustrato come le sedi protette siano destinate a preservare l&#8217;equilibrio di potere nelle negoziazioni, evitando che i lavoratori siano sottoposti a pressioni indebite.<br>Questa decisione impone ai datori di lavoro di rivedere le loro politiche relative alle sedi di conciliazione. Non solo devono garantire che le conciliazioni si svolgano in luoghi neutrali, ma devono anche assicurare che queste sedi siano chiaramente identificate e accettate da entrambe le parti come conformi ai requisiti legali. Per i sindacati, il giudizio rafforza il loro ruolo di guardiani della legittimità dei processi di conciliazione, incentivando una vigilanza attiva sulla conformità delle procedure alle norme stabilite.<br>L’ordinanza n.10065/2024 della Corte di Cassazione – sez. Lavoro non solo chiarisce i requisiti per una sede di conciliazione adeguata ma riafferma anche il principio secondo cui l&#8217;integrità del processo di conciliazione è fondamentale per la protezione dei diritti dei lavoratori. Essa serve come un promemoria che la giustizia nel diritto del lavoro si fonda non solo sulle leggi scritte ma anche sull&#8217;equità procedurale, essenziale per garantire che i diritti dei lavoratori siano trattati con il rispetto che meritano. Questa decisione costituisce un ulteriore prezioso precedente giuridico che guiderà le future interpretazioni e applicazioni del diritto del lavoro in Italia.</p>



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<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La legge di bilancio 2024 cambia gli affitti brevi. Caso Airbnb</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/01/31/la-legge-di-bilancio-2024-cambia-gli-affitti-brevi-caso-airbnb/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Emilia Caramia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 14:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dott.ssa Emilia Caramia Gli affitti brevi sono una particolare tipologia di contratti di locazione individuata dall’articolo 4 del&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/01/31/la-legge-di-bilancio-2024-cambia-gli-affitti-brevi-caso-airbnb/">La legge di bilancio 2024 cambia gli affitti brevi. Caso Airbnb</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dott.ssa Emilia Caramia</em></p>



<p>Gli affitti brevi sono una particolare tipologia di contratti di locazione individuata dall’articolo 4 del D.L.<br>50/2017 che li definisce “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30<br>giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei<br>locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite<br>soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali<br>telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità<br>immobiliari da locare”.<br>I recenti casi di cronaca hanno purtroppo messo in evidenza come negli ultimi anni i soggiorni-lampo,<br>agevolati anche dalle piattaforme digitali di sharing come Airbnb, hanno danneggiato la concorrenza con<br>molti casi di abusi ed evasione fiscale. Al contempo non sono mancate le pesanti critiche provenienti da<br>hotel e mondo della ristorazione, che hanno evidenziato una lesione delle loro attività imprenditoriali.<br>Il nuovo quadro normativo tracciato dal decreto Anticipi (Dl n. 145 del 2023) convertito in legge merita<br>considerazione sotto più aspetti.<br></p>



<p><strong>Cos’è e come funziona il Codice identificativo nazionale (Cin)</strong><br>Nell’aggiornato apparato di regole troviamo anzitutto il varo dell’accennato Codice identificativo nazionale<br>(Cin), il quale dovrà essere attribuito, con procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche;</li>



<li>unità immobiliari destinate alle locazioni brevi;</li>



<li>strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.<br>Al citato ministero del Turismo è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. La nuova<br>regola, inclusa nell’art. 13-ter del testo pubblicato in Gazzetta, vuole garantire la tutela della concorrenza<br>e della trasparenza del mercato del settore, ma anche il coordinamento informativo, statistico e digitale<br>delle informazioni disponibili nelle singole amministrazioni, da quella statale a quelle centrali.<br>La legge stabilisce inoltre l’obbligo di esporre il Cin all’esterno dell’edificio, garantendo il rispetto di<br>possibili vincoli urbanistici e paesaggistici, e di indicarlo in ogni annuncio pubblicato. Peraltro<br>l’obbligatoria indicazione negli annunci si applica altresì ai soggetti che svolgono attività di<br>intermediazione immobiliare e a coloro che gestiscono portali telematici, i quali si occupano di affitti brevi<br>e turistici. Chi non rispetta le prescrizioni in tema di Cin, rischierà pesanti sanzioni amministrative<br>pecuniarie.<br><strong>Obbligo di SCIA</strong><br>La legge di Bilancio 2024 stabilisce che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma<br>imprenditoriale, l’attività di locazione per scopi turistici o di locazione breve dovrà effettuare la<br>segnalazione certificata di inizio attività (cd. Scia), presso lo sportello unico per le attività produttive<br>(Suap) del Comune nel cui territorio è collocata l’attività.<br>Per questo adempimento e per altri previsti dalla legge, l’attività correlata agli affitti brevi o turistici si<br>presume effettuata in forma imprenditoriale da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per<br>ogni periodo d’imposta.<br><strong>Ulteriori obblighi</strong><br>I soggetti che locheranno unità immobiliari a destinazione abitativa mediante contratti di locazioni brevi<br>dovranno comunicare, mediante istanza telematica, su un portale destinato a diventare una Banca Dati<br>nazionale gestita dal Ministero del Turismo i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione e la<br>sussistenza per i locatori dei requisiti richiesti dall’articolo 7 del Decreto e cioè che tutte le unità<br>immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio<br>funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in<br>particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da<br>installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un<br>estintore per piano.<br><strong>Regime fiscale</strong></li>
</ul>



<p>Il D.L. 50/2017 ha introdotto la possibilità per i locatori di aderire al regime fiscale della cedolare secca<br>con aliquota del 21%. La cedolare secca è sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e offre, quale<br>ulteriore vantaggio, quello di non applicare imposte di bollo e di registro al contratto di locazione che, si<br>ritiene da redigere in forma scritta pur in assenza di obblighi di registrazione.<br>Se il locatore non sceglie esplicitamente tale regime i redditi provenienti dalle locazioni brevi saranno<br>assoggettati a tassazione ordinaria con aliquote proporzionali.<br>La novità contenuta nella legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 63, L. 30 dicembre 2023 n. 213)<br>riguarda il mantenimento dell’attuale aliquota di tassazione al 21% solo per il primo immobile che il<br>locatore dovrà opportunamente identificare nella propria dichiarazione dei redditi, con aumento<br>dell’aliquota dal 21% al 26% per gli eventuali ulteriori immobili destinati ad affitti brevi (dal secondo al<br>quarto).</p>



<p><strong>Il caso AIRBNB</strong><br>L’articolo 5 del DL 50/2017 ha posto a carico degli intermediari residenti e non residenti che esercitano<br>attività di intermediazione immobiliare, qualora incassino direttamente i canoni e i corrispettivi legati ai<br>contratti per locazioni brevi ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni/corrispettivi<br>l’onere di operare in qualità di sostituti di imposta trattenendo una ritenuta del 21% all’atto del pagamento<br>al beneficiario e provvedono al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.<br>La legge di Bilancio 2024 dispone che la ritenuta sia sempre da effettuarsi a titolo di acconto.<br>Recente è il pronunciamento del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9188 del 24 ottobre 2023, ha<br>confermato la legittimità di tale previsione normativa in risposta all’appello presentato dal portale Airbnb,<br>recependo peraltro le indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (decisione del 22 dicembre<br>2022 – causa pregiudiziale C-83/21).<br>La vicenda che opponeva l’Agenzia delle Entrate e il noto portale al quale si contestava la mancata<br>applicazione della ritenuta del 21% su canoni e corrispettivi riscossi dal 2017 al 2021 si è conclusa a<br>metà dicembre 2023 con il pagamento al Fisco italiano di 576 milioni di euro e con l’annuncio del portale<br>di non volersi rivalere sui proprietari per le imposte in precedenza non versate.<br>Rimangono scoperti gli anni 2022 e 2023 per i quali Airbnb non ha trovato un accordo con le autorità<br>italiane. Al momento, Airbnb ha invitato gli host a dichiarare i compensi del 2022 non ancora tassati,<br>attraverso il ravvedimento operoso, entro il 28 febbraio. Per il 2023, invece, si dovranno dichiarare i<br>compensi nella prossima dichiarazione dei redditi</p>
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		<item>
		<title>Decisione storica per i dipendenti pubblici: la Corte Costituzionale riconosce decenni di arretrati</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/01/29/decisione-storica-per-i-dipendenti-pubblici-la-corte-costituzionale-riconosce-decenni-di-arretrati/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 17:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Enrico Pellegrini Un cambiamento radicale si profila all&#8217;orizzonte per i dipendenti pubblici italiani. Dopo anni di battaglie&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>di Enrico Pellegrini</em></p>



<p>Un cambiamento radicale si profila all&#8217;orizzonte per i dipendenti pubblici italiani. Dopo anni di battaglie legali e attese, la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza rivoluzionaria, la numero 4/2024, che potrebbe essere considerata una pietra miliare nella storia del diritto del lavoro pubblico.</p>



<p>Questa sentenza riconosce il diritto ai dipendenti pubblici di ricevere arretrati salariali per un periodo che si estende fino a 34 anni, rivoluzionando l&#8217;intero panorama del rapporto tra Stato e lavoratori.</p>



<p>Per comprendere la portata di questa decisione, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo fino al 1990, un&#8217;epoca in cui l&#8217;Italia e l&#8217;Europa vivevano realtà economiche e sociali completamente diverse. In quell&#8217;anno, il contratto di lavoro pubblico, ancora regolato dal diritto pubblico, venne modificato, bloccando l&#8217;incremento salariale basato sull&#8217;anzianità dei lavoratori del settore pubblico. Le retribuzioni, che avrebbero dovuto essere incrementate in base all&#8217;anzianità maturata fino al 31 dicembre 1990, vennero congelate.</p>



<p>Con il Decreto Legislativo n.29 del 3 febbraio 1993, si assiste a una svolta: il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici diventa soggetto alle norme del diritto privato, sancendo così la privatizzazione dei contratti pubblici.</p>



<p>Questo cambiamento significativo ha aperto la strada a numerose controversie legali, consentendo ai lavoratori di rivolgersi al giudice ordinario per rivendicare i propri diritti.</p>



<p>La recente decisione della Corte Costituzionale (che qui si allega per fornire un contesto completo) ribalta completamente la situazione, sottolineando l&#8217;importanza del principio di irretroattività della legge e mettendo in discussione le norme che, a partire dagli anni &#8217;90, hanno negato ai dipendenti pubblici il diritto alla maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.).&nbsp;</p>



<p>La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto che la legislazione successiva non potesse influire su diritti già maturati, aprendo così la strada a possibili ricorsi per la liquidazione degli arretrati.</p>



<p>La sentenza apre scenari inediti: i lavoratori che hanno fatto ricorso in passato, vedono ora una possibilità concreta di ottenere la liquidazione degli arretrati fino a un massimo di 30 anni.&nbsp;</p>



<p>Inoltre, la sentenza potrebbe avere ripercussioni significative sui contributi pensionistici, potenzialmente conducendo a pensioni più elevate per i dipendenti coinvolti.</p>



<p>Questa sentenza storica non è solo una vittoria per i dipendenti pubblici, ma rappresenta anche un momento significativo nella storia del diritto del lavoro in Italia, dimostrando come le battaglie legali e la perseveranza possano portare a cambiamenti epocali.</p>



<p></p>



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