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		<title>L’intelligenza artificiale e i pericoli per l’avvocato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 18:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza digitale]]></category>
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<p><br>Con l’approvazione dell’AI-Act, l’Europa regola l’uso dell’intelligenza artificiale. Ma i veri rischi per la professione forense non sono solo normativi: sono culturali</p>



<h2 id="di-enrico-pellegrini" class="wp-block-heading">di Enrico Pellegrini</h2>



<p>L’intelligenza artificiale è già tra noi. Non è uno scenario futuro, né una suggestione da romanzo di fantascienza. Si presenta ogni volta che usiamo uno strumento di traduzione automatica, un assistente virtuale, una ricerca giurisprudenziale “intelligente”. E con l’adozione, il 13 marzo 2024, dell’AI-Act da parte del Parlamento europeo, l’Unione ha preso atto di questa realtà, tentando di incanalarla in un quadro giuridico organico.<br>Il regolamento si basa su un principio ormai noto: l’analisi del rischio. Più un sistema di IA incide sui diritti delle persone (ad esempio, nella sanità, nella sicurezza o nella giustizia), più deve essere controllato, documentato, verificato. È una novità importante. Ma per gli avvocati, questa nuova frontiera presenta pericoli che non si esauriscono nella sfera dell’osservanza/adeguamento normativo.<br>L’IA è comoda. Permette ricerche rapide, suggerisce argomentazioni, redige bozze. E lo fa in pochi secondi. Ma proprio questa apparente efficienza rappresenta il primo vero pericolo: la tentazione di affidarsi ciecamente a uno strumento che, per sua natura, non è in grado di ragionare giuridicamente.<br>Gli strumenti di AI generativa (come i noti chatbot) non comprendono il diritto: lo imitano. I loro testi appaiono coerenti, articolati, spesso perfino eleganti. Ma possono contenere errori, citazioni inesistenti, concetti giuridicamente inconsistenti. Ed è proprio la loro plausibilità apparente a renderli insidiosi. Il rischio, per l’avvocato, è di scambiare una scorciatoia per un’autostrada. Di delegare la riflessione giuridica, anziché farsi aiutare da uno strumento.<br>Un altro pericolo è di natura culturale: l’erosione del metodo giuridico. L’intelligenza artificiale tende a ridurre i problemi complessi a una risposta secca. Ma il diritto non è matematica, né statistica: è interpretazione, contesto, argomentazione.<br>Se la professione forense si riduce all’utilizzo passivo di sistemi predittivi o automatizzati, allora la figura dell’avvocato – come mediatore tra norma e realtà, tra legge e persona – perde centralità. Diventa esecutore, compilatore, ripetitore. Ma un diritto “automatizzato” è, per definizione, un diritto disumano.<br>Non è solo una questione di metodo. Le tecnologie di IA apprendono dai dati, ma i dati sono storicamente, socialmente e giuridicamente “impuri”. Contengono pregiudizi, distorsioni, errori. Anche nelle banche dati giurisprudenziali ci sono orientamenti superati, sentenze marginali, contraddizioni.<br>Utilizzare l’IA senza sapere su quali fonti si basa equivale a citare una giurisprudenza che non si è mai letta. Ma a differenza del giovane praticante che sbaglia perché non ha studiato abbastanza, l’IA sbaglia con convinzione. E noi rischiamo di non accorgercene.<br>L’AI-Act prevede obblighi importanti per chi sviluppa o utilizza sistemi ad “alto rischio” – come quelli impiegati nel settore giustizia. Tracciabilità, documentazione, supervisione umana. Ma cosa succede se un avvocato utilizza uno strumento di IA per elaborare una consulenza errata? O se deposita un atto con citazioni errate generate da un sistema automatico?<br>La risposta è semplice: ne risponde lui. L’avvocato, non l’algoritmo. La responsabilità professionale non si delega, e nemmeno si condivide con una macchina. Questo principio, tanto ovvio quanto dimenticato, dovrebbe guidare ogni utilizzo dell’IA nella professione forense.<br>L’intelligenza artificiale può essere un alleato prezioso, se utilizzata con competenza, senso critico e consapevolezza dei suoi limiti. Il Regolamento europeo è un primo passo verso una regolamentazione ragionata. Ma la vera difesa del ruolo dell’avvocato passa da un’altra parte: dalla fedeltà al metodo giuridico, dallo studio, dall’assunzione personale della responsabilità.<br>Non sarà un algoritmo a sostituire la nostra professione. Ma potremmo essere noi stessi, usandolo male, a renderla superflua.</p>
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		<title>Messaggi in chat WhatsApp fra colleghi, licenziamento illegittimo: Cassazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2025/05/29/messaggi-in-chat-fra-colleghi-e-licenziamento-illegittimo-cassazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 08:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Enrico Pellegrini: La Corte di Cassazione, con una recente sentenza della Sezione Lavoro (n.5936/2025) ha ribadito un&#8230;</p>
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<p><em>Di Enrico Pellegrini:</em></p>



<p>La Corte di Cassazione, con una recente sentenza della Sezione Lavoro (n.5936/2025) ha ribadito un principio fondamentale nel diritto del lavoro digitale, i messaggi scambiati all&#8217;interno di una chat WhatsApp tra colleghi, se inviati in un contesto riservato e a destinatari determinati, non possono giustificare un provvedimento disciplinare di licenziamento. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante nell’epoca in cui strumenti di messaggistica istantanea vengono utilizzati per comunicazioni lavorative ma anche personali, spesso senza un confine preciso tra sfera professionale e privata.</p>



<p>Il caso oggetto della decisione riguardava un lavoratore licenziato a seguito della diffusione, da parte di un collega, di messaggi vocali contenenti espressioni ritenute offensive nei confronti di un superiore gerarchico. I messaggi erano stati trasmessi tramite WhatsApp all&#8217;interno di un gruppo chiuso, composto esclusivamente da altri dipendenti. Pur riconoscendo il contenuto potenzialmente inappropriato, la Suprema Corte ha chiarito che tali comunicazioni rientrano nell’ambito della corrispondenza tutelata dall&#8217;art. 15 della Costituzione, che garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni interpersonali, anche quando queste si realizzano per via digitale.</p>



<p>Secondo quanto affermato dalla Corte, la semplice divulgazione del contenuto da parte di uno dei partecipanti alla chat non fa venir meno la natura privata della conversazione. Tale condotta, anzi, costituisce una lesione del diritto alla riservatezza del mittente e non legittima automaticamente una reazione sanzionatoria da parte del datore di lavoro. Non spetta, infatti, a quest’ultimo erigersi a giudice morale del comportamento del dipendente, se quest’ultimo si è espresso all’interno di un contesto non pubblico e in modo non destinato alla diffusione.</p>



<p>A sostegno di queste conclusioni, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l’utilizzo di chat private tra colleghi, anche laddove emergano contenuti sgradevoli o poco opportuni, non può essere trattato alla stregua di un’espressione pubblica. In tal senso, è stata già riconosciuta l’illegittimità di sanzioni disciplinari irrogate sulla base di messaggi privati – anche vocali – scambiati in contesti digitali riservati, salvo che tali comunicazioni non travalichino i limiti della tutela costituzionale attraverso un’espressa volontà di diffusione.</p>



<p>La Corte ha ulteriormente osservato che l’utilizzo della piattaforma WhatsApp, se limitato a gruppi chiusi e a persone determinate, è assimilabile, dal punto di vista giuridico, all’invio di una lettera in busta chiusa. Si tratta, quindi, di un mezzo tecnologico che soddisfa il requisito di segretezza richiesto per la tutela costituzionale. La posizione della Cassazione si allinea a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui anche le comunicazioni elettroniche e digitali rientrano nella protezione garantita dall’art. 8 della CEDU, laddove siano evidentemente destinate a restare confinate nel perimetro relazionale privato.</p>



<p>Dal punto di vista applicativo, la pronuncia impone ai datori di lavoro un approccio prudente e rispettoso delle garanzie costituzionali. In assenza di una comprovata incidenza negativa sul rapporto fiduciario, e quindi sull’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, il contenuto di una chat privata non può costituire valido presupposto per una sanzione disciplinare grave come il licenziamento. Le aziende sono quindi chiamate a valutazioni più articolate, in cui si tenga conto del contesto, delle modalità comunicative e della finalità originaria della conversazione.</p>



<p>Qualsiasi compressione di tale diritto deve essere giustificata da esigenze concrete, attuali e proporzionate, mai da generici criteri morali o da reazioni emotive dell’ambiente di lavoro.</p>
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