«È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Questa parte del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020 in tema di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)” convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, è illegittima. Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale con la sentenza 87/2022 del 9 marzo.
CivileIllegittima l’inefficacia dell’esecuzione sull’abitazione del debitore
8 Aprile 2022
1 minuto di lettura
Related Posts
Divorzio fra due donne: assegno al coniuge debole, deciderà la Cassazione
La notizia è riportata dal Gazzettino. Il divorzio fra due donne si va risolvendo con un contenzioso giudiziario…
Conto corrente estero: gli obblighi
Il conto corrente estero è, ovviamente, una pratica perfettamente legale. Purché si sia adempienti rispetto agli obblighi di…
La nuova disciplina della “pec first”
Avv. Stefania Malandrini Il decreto legislativo n. 149 del 2022 ha profondamente innovato la previgente disciplina regolata dalla…
Assessore ed affinità familiare: questione di legittimità costituzionale
Dalla Corte di Cassazione: La Sezione Prima civile, con riferimento all’incompatibilità prevista dall’art. 64, comma 4, T.U.E.L. fra…