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	<title>Avv. Enrico Pellegrini &#8211; Latoga.it</title>
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	<title>Avv. Enrico Pellegrini &#8211; Latoga.it</title>
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		<title>Silenzio-assenso e paesaggio, il rischio (silenzioso) di sostituire l’autorizzazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica / Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’art. 17-bis della legge 241/90 tra aperture giurisprudenziali e confini normativi,il problema non è soltanto il parere, ma&#8230;</p>
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<p><strong>L’art. 17-bis della legge 241/90 tra aperture giurisprudenziali e confini normativi,<br>il problema non è soltanto il parere, ma la sorte del titolo paesaggistico e la tenuta del titolo<br>edilizio che da esso dipende</strong></p>



<p></p>



<p><em>Di Enrico Pellegrini:</em><br>&#8212;<br>C’è un equivoco che, negli ultimi anni, si è insinuato nel diritto amministrativo della tutela paesaggistica. Un equivoco sottile, ma non privo di conseguenze.<br>Si tende a discutere dell’applicabilità dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 come se la questione si esaurisse nella sorte del silenzio della Soprintendenza e nella sua eventuale equiparazione ad un assenso. Eppure, a ben vedere, il punto davvero decisivo si colloca altrove.<br>È vero che una parte della giurisprudenza più recente ha riconosciuto, almeno in via teorica, l’estensione del meccanismo del silenzio-assenso nei rapporti tra amministrazioni anche ai procedimenti paesaggistici.<br>Il Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n.8610, ha valorizzato la natura pluristrutturata del procedimento, qualificando il parere della Soprintendenza come segmento co-decisorio. In questa prospettiva, il silenzio può incidere nei rapporti tra amministrazioni pubbliche. Nella stessa direzione si muove Consiglio di Stato, sez. IV, 17 novembre 2025, n. 8981, che riconosce rilievo al silenzio maturato nell’ambito della conferenza di servizi, con effetti che si riverberano sul procedimento.<br>Anche la giurisprudenza di primo grado ha mostrato aperture analoghe, ritenendo che il meccanismo del silenzio-assenso possa operare con riferimento al parere paesaggistico.<br>Il quadro, dunque, non è immobile, ma fermarsi qui significa non cogliere il punto. Le stesse pronunce che ammettono l’operatività del silenzio nei rapporti tra amministrazioni introducono, però, un limite che non può essere deluso. Il silenzio non ha natura di provvedimento finale e non si traduce in un&#8217;autorizzazione paesaggistica, né può sostituirla.<br>Non diventa, per ciò solo, titolo abilitativo. Resta confinato nel circuito interno tra amministrazioni, dove può incidere sugli equilibri procedimentali, ma non oltrepassa la soglia dell’atto finale.</p>



<p>In questa prospettiva, assume rilievo anche il comma 4 dell’art. 17-bis, che esclude l’operatività del silenzio nei casi in cui il diritto dell’Unione europea richieda l’adozione di provvedimenti espressi. In materia paesaggistica, la necessità di unavalutazione motivata e verificabile costituisce un tratto strutturale del procedimento, difficilmente compatibile con meccanismi di formazione tacita del consenso. Ed è proprio questa soglia che assume rilievo decisivo.<br>Il problema non nasce quando il silenzio viene valorizzato nei rapporti tra amministrazioni. Il problema nasce quando, in assenza di un parere espresso, non si rinviene neppure una autonoma autorizzazione paesaggistica.<br>In queste ipotesi, il silenzio non si limita a incidere sul procedimento. Finisce per occupare lo spazio proprio dell&#8217;atto. Si passa così, quasi senza accorgersene, da una semplificazione del procedimento ad una sostituzione sostanziale.<br>Un punto fermo è d’obbligo.<br>L’autorizzazione paesaggistica costituisce un presupposto del titolo edilizio.<br>Non è assorbita dal permesso di costruire.<br>Non è incorporata in esso.<br>Non è surrogabile attraverso il solo decorso del tempo.<br>Il titolo edilizio, in assenza di tale presupposto, resta esposto ad un vizio che incide sulla sua stessa legittimità. Anche le decisioni più aperte non giungono mai ad affermare che l&#8217;autorizzazione paesaggistica possa formarsi per “silentium”, continuano a distinguere tra effetti interni del silenzio e necessità di un provvedimento finale. Il silenzio può incidere sul parere, ma non si “trasforma” in autorizzazione.<br>La distinzione, apparentemente sottile, è in realtà decisiva.<br>L’autorizzazione paesaggistica si configura come un provvedimento autonomo e logicamente anteriore rispetto al titolo edilizio, in quanto espressione di una valutazione distinta ma necessariamente coordinata, rispetto a quella urbanistico edilizia. Tra i due ambiti si instaura un rapporto di stretta interdipendenza, nel quale il giudizio paesaggistico costituisce presupposto indefettibile per la successiva verifica della conformità urbanistica dell’intervento, insistendo entrambi sul medesimo oggetto. Ne deriva che il procedimento edilizio non può essere utilmente definito in senso favorevole in mancanza del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la quale deve intervenire in via anticipata e condizionante rispetto al titolo abilitativo edilizio (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 521; Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8260; Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3638).<br></p>



<p>IL PESO DELLA TUTELA PAESAGGISTICA<br>Sul fondo, resta un elemento che dottrina, normativa e giurisprudenza non hanno mai realmente messo in discussione. La tutela del paesaggio non attiene a un interesse amministrativo qualsiasi, ma a un valore espressamente protetto a livello costituzionale dall’art. 9 della Costituzione. Proprio per questo, il procedimento paesaggistico non può essere ridotto a una sequenza meramente formale né svuotato dei suoi passaggi essenziali. La tutela del paesaggio non è una fase procedimentale qualsiasi. Richiede una valutazione, richiede una motivazione e richiede un atto.<br>Non un silenzio.<br>Il dibattito sull’art. 17-bis è destinato a rimanere aperto, ma una cosa è già ben delineata.<br>Il silenzio può incidere sul segmento endoprocedimentale del parere; resta invece controverso, e tutt’altro che secondario, il modo in cui tale effetto si coordina con la necessità di un provvedimento finale espresso e con il rapporto di presupposizione tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio.<br>E a quel punto, più che di semplificazione, si dovrebbe parlare di qualcosa di diverso.</p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
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		<title>Pug di Martina Franca-La Vas regionale ridimensiona l&#8217;ambito di Pozzo Tre Pile</title>
		<link>https://www.latoga.it/2026/03/07/pug-di-martina-franca-la-vas-regionale-ridimensiona-lambito-di-pozzo-tre-pile/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 22:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Imposta la riclassificazione dell&#8217;area a contesto rurale. Undici prescrizioni sul piano urbanistico mentre restano pendenti sedici ricorsi al&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Imposta la riclassificazione dell&#8217;area a contesto rurale. Undici prescrizioni sul piano urbanistico mentre restano pendenti sedici ricorsi al Tar </strong></p>



<p><em>Di Enrico Pellegrini</em></p>



<p>Nel novembre scorso La Toga aveva già acceso i riflettori sulle criticità del nuovo Piano Urbanistico Generale di Martina Franca, evidenziando come lo strumento urbanistico adottato dal Consiglio comunale fosse stato investito da sedici distinti ricorsi giurisdizionali innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, promossi da cittadini, operatori economici e società proprietarie di aree interessate dalle nuove previsioni urbanistiche e proposti con il patrocinio degli avvocati Enrico Pellegrini e Tommaso Millefiori.</p>



<p>Nell’approfondimento pubblicato il 15 novembre 2025</p>



<p>“PUG Martina Franca, numerosi ricorsi scuotono il piano della città”</p>



<p><a href="https://www.latoga.it/2025/11/15/pug-martina-franca-numerosi-ricorsi-scuotono-il-piano-della-citta/">https://www.latoga.it/2025/11/15/pug-martina-franca-numerosi-ricorsi-scuotono-il-piano-della-citta/</a> avevamo analizzato le contestazioni mosse alle scelte pianificatorie contenute nel nuovo strumento urbanistico.</p>



<p>Oggi, però, prima ancora che il Tribunale Amministrativo Regionale sia chiamato a entrare nel merito di quelle impugnazioni, dal parallelo procedimento amministrativo emergono elementi nuovi (?) che meritano particolare attenzione.</p>



<p>Il Piano Urbanistico Generale adottato dal Comune di Martina Franca è infatti attualmente sottoposto alla fase di verifica tecnica da parte della Regione Puglia, passaggio obbligatorio previsto dalla normativa regionale prima della definitiva approvazione dello strumento urbanistico.</p>



<p>Tra gli uffici regionali interessati dall’istruttoria figurano in particolare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, con le sezioni Urbanistica, Autorizzazioni Ambientali e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; il Dipartimento Mobilità, con le sezioni Mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale e Infrastrutture per la mobilità; e il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e con il coordinamento dei servizi territoriali.</p>



<p>In questa fase vengono quindi esaminate la conformità del piano rispetto agli strumenti pianificatori sovraordinati, a partire dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le normative ambientali, paesaggistiche e di tutela delle risorse naturali.</p>



<p>È all’interno di questo articolato procedimento istruttorio che si colloca anche la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lo strumento attraverso il quale viene verificata la sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie.</p>



<p>Un passaggio che, nel caso del PUG di Martina Franca, assume un rilievo ancora maggiore se si considera la particolare complessità del territorio comunale, interessato da numerosi livelli di tutela ambientale e paesaggistica: dalle prescrizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), fino alla presenza di aree ricadenti nella Zona Speciale di Conservazione “Murgia Sud-Est” della rete europea Natura 2000.</p>



<p><strong>LA DETERMINA VAS N.53 DEL 27 FEBBRAIO 2026</strong></p>



<p>Tra il 3 e il 4 marzo 2026, è stata pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia (PORAT) la Determinazione Dirigenziale n.53 del 27 febbraio 2026 con la quale la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha espresso il parere motivato di VAS sul Piano Urbanistico Generale di Martina Franca, provvedimento conclusivo relativo alla VAS del PUG di Martina Franca, corredato dalla relativa scheda istruttoria.</p>



<p>Regione Puglia / PORAT – 3 marzo 2026</p>



<p><a href="https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/9e6a65cd-4238-4204-9eab-da593765cfbd/0">https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/9e6a65cd-4238-4204-9eab-da593765cfbd/0</a></p>



<p>La pubblicazione e la lettura di questi atti consentono di comprendere con maggiore chiarezza il contenuto delle valutazioni formulate dagli uffici regionali e le prescrizioni che il Comune dovrà recepire nel prosieguo del procedimento.</p>



<p>Il parere espresso dalla Regione è sì favorevole, ma fortemente condizionato da un articolato elenco di prescrizioni tecniche che l’amministrazione comunale dovrà recepire nel prosieguo del procedimento.</p>



<p>Il piano, dunque, non ottiene un via libera pieno, ma un assenso subordinato all’integrazione e alla correzione di diversi aspetti della pianificazione ambientale.</p>



<p>La determina individua infatti undici prescrizioni tecniche, cui si aggiungono ulteriori indicazioni relative alla tutela degli habitat naturali e alla compatibilità con la rete ecologica regionale.</p>



<p>In sintesi, la Regione richiede al Comune di integrare e rivedere diversi aspetti del piano urbanistico.</p>



<p><strong>IL PARERE FAVOREVOLE E LE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA</strong></p>



<p>La stessa scheda istruttoria che accompagna la determina regionale evidenzia, tra l’altro, che nel Rapporto Ambientale non risultano chiaramente individuate e strutturate le azioni di piano, cioè le misure concrete attraverso cui il PUG dovrebbe perseguire gli obiettivi strategici dichiarati.</p>



<p>È proprio a partire da questa criticità metodologica che la Regione formula una serie articolata di prescrizioni tecniche che il Comune dovrà recepire nel prosieguo del procedimento.<br><br>La determina individua infatti undici prescrizioni tecniche, che, in sintesi, riguardano i seguenti aspetti:</p>



<p>1. Azioni di piano e obiettivi strategici</p>



<p>Il Rapporto Ambientale deve individuare in modo più chiaro e puntuale le azioni concrete attraverso cui il PUG intende perseguire gli obiettivi dichiarati.</p>



<p>2. Coerenza interna del piano</p>



<p>Deve essere migliorata la relazione tra obiettivi, strategie, azioni e indicatori, attraverso una matrice di coerenza che renda verificabile il funzionamento del piano.</p>



<p>3. Coerenza con la pianificazione sovraordinata</p>



<p>Il PUG deve essere ulteriormente verificato rispetto agli strumenti regionali e settoriali, tra cui il PPTR e altri piani ambientali regionali.</p>



<p>4. Analisi dello stato dell’ambiente</p>



<p>Il Rapporto Ambientale deve essere integrato con una descrizione più dettagliata delle componenti ambientali del territorio.</p>



<p>5. Indicatori ambientali</p>



<p>Devono essere individuati indicatori più chiari e misurabili per monitorare gli effetti del piano sul territorio.</p>



<p>6. Scenario di riferimento (“scenario zero”)</p>



<p>Il piano deve esplicitare meglio lo scenario evolutivo del territorio in assenza del PUG, per consentire il confronto con le scelte pianificatorie.</p>



<p>7. Criteri di sostenibilità ambientale</p>



<p>Devono essere meglio definiti i criteri utilizzati per valutare la sostenibilità delle scelte urbanistiche.</p>



<p>8. Misure di mitigazione ambientale</p>



<p>Il Rapporto Ambientale deve individuare con maggiore precisione le misure di mitigazione e compensazione degli impatti del piano.</p>



<p>9. Analisi delle alternative di piano</p>



<p>La VAS richiede una valutazione più approfondita delle alternative pianificatorie possibili, come previsto dalla normativa europea.</p>



<p>10. Piano di monitoraggio ambientale</p>



<p>Deve essere rafforzato il sistema di monitoraggio degli effetti del PUG nel tempo.</p>



<p>11. Sintesi non tecnica</p>



<p>Il Rapporto Ambientale deve essere accompagnato da una sintesi non tecnica più chiara, destinata alla comprensione da parte dei cittadini.</p>



<p>Accanto a queste prescrizioni generali, la determina regionale contiene inoltre indicazioni specifiche relative alla tutela degli habitat naturali e alla compatibilità del piano con i siti della rete Natura 2000, tra cui la Zona Speciale di Conservazione “Murgia Sud-Est” in riferimento alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).</p>



<p>È proprio all’interno di questo quadro di prescrizioni che emerge una delle indicazioni più rilevanti per l’assetto urbanistico della città, destinata a incidere su uno degli ambiti territoriali più discussi del nuovo piano.</p>



<p><strong>IL LAVORO DI ANALISI DEGLI ORDINI TECNICI DEL MARZO 2022</strong></p>



<p>A ben vedere, alcune delle criticità oggi emerse nel procedimento amministrativo della VAS non rappresentano affatto una novità sopravvenuta.</p>



<p>Già nella fase di formazione del piano, infatti, una serie di rilievi tecnici era stata segnalata all’amministrazione comunale e agli uffici regionali competenti.</p>



<p>Con nota del marzo 2022 (acquisita al prot. comunale n.20610 il 29.03.2022) sottoscritta dagli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e Forestali, dal Collegio dei Geometri, dal Collegio dei Periti Agrari della provincia di Taranto e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Puglia, venivano infatti richiesti chiarimenti sul procedimento di redazione del Piano Urbanistico Generale.</p>



<p>Il documento, indirizzato agli uffici regionali competenti in materia di urbanistica, paesaggio e valutazione ambientale e al Comune di Martina Franca sollevava una serie articolata di rilievi tecnici e procedimentali.</p>



<p>Tra questi veniva evidenziato, in primo luogo, il dubbio relativo alla contemporanea concentrazione di molteplici ruoli amministrativi e tecnici in capo al medesimo soggetto, che risultava svolgere contestualmente funzioni di dirigente del settore urbanistica, responsabile del procedimento, progettista del piano, coordinatore dell’ufficio di piano e firmatario dei pareri tecnici sugli atti deliberativi.</p>



<p>Un rilievo che assume oggi un significato particolare se si considera che proprio tale circostanza costituisce uno dei motivi comuni dei sedici ricorsi giurisdizionali proposti al TAR Puglia – Lecce contro il nuovo PUG, nei quali viene contestata la compatibilità di una simile concentrazione di funzioni con i principi di imparzialità, trasparenza e separazione delle funzioni amministrative, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, dagli artt. 6 e 7 della legge n. 241/1990 e dalle disposizioni in materia di tutela paesaggistica.</p>



<p>Ma la nota degli Ordini non si limitava a questo profilo.</p>



<p>Il documento sollevava infatti ulteriori questioni strettamente connesse al corretto svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, richiamando esplicitamente la necessità che il Rapporto Ambientale accompagnasse l’intero processo di formazione del piano, secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.</p>



<p>Gli Ordini tecnici segnalavano, in particolare:</p>



<p>a) la necessità di chiarire il corretto avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e il ruolo dell’autorità competente, evidenziando che l’Ufficio VAS regionale non risultava coinvolto nelle prime fasi del procedimento;</p>



<p>b) l’assenza, tra gli elaborati pubblicati, del Rapporto Ambientale, documento essenziale ai fini della valutazione degli impatti delle scelte pianificatorie;</p>



<p>c) l’esigenza di garantire una più chiara e verificabile strutturazione delle analisi ambientali, anche con riferimento alla valutazione dei contributi tecnici presentati dai soggetti partecipanti;<br>d) la necessità di assicurare un processo partecipativo effettivo e strutturato, attraverso tavoli tecnici, cronoprogrammi di confronto e il coinvolgimento della cittadinanza prima dell’adozione del piano;</p>



<p>e) la concentrazione, in capo al medesimo soggetto, di molteplici funzioni tecniche e amministrative nel procedimento di redazione del PUG, con possibili riflessi sui principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.</p>



<p>A distanza di quasi quattro anni, la lettura della determinazione regionale n. 53 del 27 febbraio 2026, con cui la Regione Puglia ha espresso il parere motivato di VAS sul PUG di Martina Franca, consente di cogliere una significativa convergenza tra quei rilievi e le prescrizioni oggi formulate dagli uffici regionali.</p>



<p>Le undici prescrizioni contenute nella determina VAS intervengono proprio su alcuni dei profili metodologici e procedimentali che erano stati già evidenziati nella nota degli Ordini tecnici del marzo 2022.</p>



<p>In particolare, la Regione richiede:</p>



<p>– una più chiara individuazione delle azioni operative del piano, oggi non esplicitate in modo puntuale nel Rapporto Ambientale;</p>



<p>– il rafforzamento della coerenza interna del piano, mediante una matrice di correlazione tra obiettivi strategici, azioni di piano e indicatori di monitoraggio;</p>



<p>– l’integrazione delle analisi relative allo stato dell’ambiente e agli effetti delle trasformazioni urbanistiche previste, con l’introduzione di indicatori misurabili e verificabili;</p>



<p>– una più articolata valutazione delle alternative di piano, elemento centrale della procedura di Valutazione Ambientale Strategica previsto dalla normativa europea;</p>



<p>– il rafforzamento del sistema di monitoraggio ambientale, al fine di rendere effettivamente verificabili nel tempo gli effetti delle scelte pianificatorie.</p>



<p><br>In altri termini, una parte rilevante delle prescrizioni regionali riguarda proprio quegli aspetti, struttura del Rapporto Ambientale, individuazione delle azioni di piano, valutazione degli impatti e sistema di monitoraggio, che erano stati già indicati dagli Ordini professionali come meritevoli di chiarimento nella fase iniziale del procedimento.</p>



<p>Questo elemento consente di rileggere (oggi più che mai) il lavoro del marzo 2022 portato avanti da tutti quei Professionisti non come un episodio isolato del dibattito tecnico sul piano urbanistico, ma come un primo segnale delle criticità procedimentali e metodologiche che avrebbero poi accompagnato il percorso di approvazione del nuovo PUG.</p>



<p><strong>LA PRESCRIZIONE SU POZZO TRE PILE</strong></p>



<p><strong>IL RIDIMENSIONAMENTO DI UNO DEGLI AMBITI SIMBOLO DEL PIANO</strong></p>



<p>È all’interno di questo quadro di prescrizioni che emerge una delle indicazioni più significative contenute nella determina regionale.</p>



<p>Tra le prescrizioni formulate dalla Regione Puglia nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica figura infatti quella relativa all’ambito urbanistico CU6.2 “Pozzo Tre Pile”, per il quale viene richiesta la riclassificazione da contesto urbano a contesto rurale.</p>



<p><strong><em>&lt;&lt;il CU 6.2 denominato Pozzo Tre Pile, per le peculiarità ambientali e paesaggistiche presenti (presenza di habitat ai sensi della DGR 2442/2018) venga riclassificato come Contesto Rurale, e venga sottoposto alle N.T.A. previste per tali contesti&gt;&gt;</em></strong></p>



<p>La prescrizione regionale è motivata dalla presenza nell’area di habitat naturali censiti ai sensi della DGR 2442/2018, elemento che, secondo la valutazione degli uffici regionali, rende incompatibile il mantenimento della precedente classificazione urbanistica come contesto urbano.</p>



<p>Si tratta di una prescrizione che incide direttamente su una delle scelte pianificatorie più rilevanti contenute nel PUG adottato dal Comune.</p>



<p>Nel sistema del piano urbanistico generale, infatti, la classificazione di un’area come contesto urbano implica la previsione di possibili processi di trasformazione e di sviluppo urbanistico, coerenti con l’organizzazione della città e con le strategie di crescita delineate dal piano.</p>



<p>La riclassificazione richiesta dalla Regione comporta invece l’inserimento dell’area nel sistema dei contesti rurali, ambiti territoriali caratterizzati da una diversa disciplina urbanistica, orientata principalmente alla tutela delle componenti ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio.</p>



<p>In termini pianificatori, quindi, la prescrizione regionale determina una modifica sostanziale dell’impostazione originaria del piano per quell’ambito territoriale.</p>



<p>Non si tratta di una semplice integrazione tecnica, ma di un intervento che ridimensiona uno degli ambiti che, nel disegno urbanistico del PUG adottato dal Comune, assumeva un ruolo particolarmente significativo.</p>



<p>Proprio per questo motivo la prescrizione relativa a Pozzo Tre Pile assume un rilievo che va oltre la singola tavola urbanistica.</p>



<p>Nel dibattito che ha accompagnato la formazione del piano, quell’area era stata infatti indicata come uno degli ambiti nei quali il nuovo PUG avrebbe dovuto delineare una prospettiva di sviluppo e riorganizzazione territoriale.</p>



<p>La richiesta della Regione di riclassificare tale ambito come contesto rurale rappresenta dunque una prima correzione concreta del disegno pianificatorio comunale.</p>



<p>Una correzione che interviene prima ancora della fase conclusiva del procedimento e prima ancora che il giudice amministrativo sia chiamato a pronunciarsi sui ricorsi pendenti.</p>



<p>È proprio a partire da questa prescrizione che si apre uno dei nodi più interessanti del dibattito urbanistico martinese, che riguarda il ruolo dell’area di Pozzo Tre Pile nel sistema territoriale della città e le prospettive di sviluppo economico e produttivo ad essa collegate.</p>



<p><strong>POZZO TRE PILE E IL NODO IRRISOLTO DI MARTINA ARTEMODA</strong></p>



<p>La prescrizione regionale che riguarda l’ambito Pozzo Tre Pile assume un rilievo particolare se letta nel contesto della storia economica e produttiva della città.</p>



<p>Martina Franca è stata per decenni uno dei principali poli manifatturieri del settore moda nel Mezzogiorno. A partire dagli anni Cinquanta il territorio martinese ha visto svilupparsi una diffusa rete di laboratori artigianali specializzati nella produzione di cappotti e capispalla, i cosiddetti “cappottari”, che hanno dato vita a un sistema produttivo capace di collocare la città nei circuiti nazionali e internazionali dell’industria dell’abbigliamento.</p>



<p>Da quella tradizione è nato nel tempo (1990) il progetto di Martina Artemoda, concepito come distretto produttivo e sistema consortile delle imprese del comparto tessile-abbigliamento della Valle d’Itria.</p>



<p>Tuttavia, proprio sul piano della pianificazione territoriale, questo progetto non ha mai trovato una piena definizione operativa.</p>



<p>Da anni, e per certi versi da decenni, il sistema produttivo locale attende infatti un inquadramento urbanistico chiaro, capace di individuare spazi adeguati alla riorganizzazione delle attività produttive e per lo sviluppo di infrastrutture logistiche funzionali al comparto moda.</p>



<p>L’assenza di una pianificazione territoriale strutturata in questo settore ha prodotto nel tempo effetti evidenti.</p>



<p>Diversi operatori economici martinesi di rilievo nazionale, proprio per la mancanza di aree adeguatamente pianificate sotto il profilo urbanistico e logistico, hanno progressivamente scelto di delocalizzare le proprie attività verso altri territori, trovando condizioni insediative più favorevoli in comuni come Monopoli, Rutigliano, Casamassima e Modugno, dove negli ultimi anni si sono sviluppati poli logistici e produttivi meglio strutturati.</p>



<p>In questo quadro, il progetto Martina Artemoda è rimasto per lungo tempo solo una prospettiva di sviluppo produttivo.</p>



<p>La prescrizione contenuta nella determina VAS della Regione, che impone la riclassificazione dell’ambito Pozzo Tre Pile da contesto urbano a contesto rurale, assume quindi un significato che va oltre il dato tecnico.</p>



<p>Essa interviene infatti su uno degli ambiti territoriali che, nel dibattito urbanistico cittadino, erano stati più volte indicati come possibili spazi di relazione tra pianificazione del territorio e prospettive di sviluppo del sistema produttivo locale.</p>



<p><strong>IL PROSIEGUO DELL’ITER DI APPROVAZIONE DEL PUG</strong></p>



<p>L’adeguamento del piano alle prescrizioni formulate dagli uffici regionali richiederà inevitabilmente tempi tecnici di revisione e aggiornamento degli elaborati, nonché una valutazione puntuale delle scelte pianificatorie che dovranno essere modificate o integrate. In alcuni casi, come nel già citato ambito di Pozzo Tre Pile, tali prescrizioni comportano anche una revisione sostanziale delle impostazioni originarie del piano, con conseguenze che incidono direttamente sull’assetto territoriale e sulle prospettive di sviluppo della città.</p>



<p>Ma la fase di verifica amministrativa non esaurisce il quadro complessivo entro cui il PUG martinese dovrà ancora essere valutato.</p>



<p>Parallelamente, restano infatti pendenti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce i sedici ricorsi giurisdizionali proposti contro gli atti di adozione del piano, nei quali i ricorrenti chiedono l’annullamento delle deliberazioni consiliari che hanno dato avvio al nuovo strumento urbanistico.</p>



<p>In tali ricorsi vengono sollevate non soltanto contestazioni relative a specifiche previsioni urbanistiche, ma anche questioni di carattere preliminare e strutturale riguardanti la formazione stessa del piano, tra cui i profili procedimentali, le garanzie di imparzialità dell’azione amministrativa e la corretta separazione delle funzioni tecniche e decisionali nel delicato iter di redazione del PUG.</p>



<p>Si tratta di questioni che il giudice amministrativo sarà chiamato a valutare nelle prossime fasi del contenzioso, anche in considerazione degli ulteriori impulsi difensivi e integrativi che potranno essere formulati dalle parti ricorrenti nel corso del giudizio.</p>



<p>In questo quadro complesso, la vicenda del nuovo PUG di Martina Franca appare destinata a proseguire sia sul piano amministrativo sia su quello giurisdizionale.</p>



<p>Una prospettiva che non può essere imputata semplicemente all’iniziativa dei ricorrenti né, tantomeno, ai rilievi tecnici formulati nel corso degli anni da una pluralità di professionisti e dagli Ordini professionali del territorio.</p>



<p>Al contrario, molte delle questioni oggi oggetto di verifica amministrativa e giurisdizionale affondano le proprie radici nelle modalità con cui il piano è stato formato e istruito, nonché nelle criticità procedimentali e metodologiche che erano state già segnalate con largo anticipo nel corso del processo di elaborazione del PUG.</p>



<p>Proprio per questo motivo, al di là delle posizioni che si confrontano nel dibattito pubblico, il punto centrale resta uno solo, garantire che le scelte di pianificazione territoriale della città maturino nel pieno rispetto della legalità amministrativa, della correttezza del procedimento e dell’interesse generale della comunità martinese, che rappresenta il presupposto indispensabile di ogni pianificazione urbanistica seria e duratura.</p>



<p><strong><em>… continua.</em></strong></p>



<p></p>



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<p></p>



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<p></p>



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<p></p>



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		<title>Caso R831, la Commissione Europea al bivio. Correggere l’impostazione per proteggere l’intero sistema UE</title>
		<link>https://www.latoga.it/2026/01/24/caso-r831-la-commissione-europea-al-bivio-correggere-limpostazione-per-proteggere-lintero-sistema-ue/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 16:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La mancata maggioranza qualificata sul dazio antidumping del 79% sulle ceramiche cinesioffre l’opportunità di riconsiderare una misura che&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La mancata maggioranza qualificata sul dazio antidumping del 79% sulle ceramiche cinesi<br>offre l’opportunità di riconsiderare una misura che avrebbe ripercussioni su imprese, occupazione e<br>consumatori europei. Proposte alternative più proporzionate sono già state presentate alla<br>Commissione.</strong></p>



<p><em>Di Enrico Pellegrini:</em></p>



<p>Nel novembre 2025 il settore europeo della ceramica da tavola è stato scosso da una proposta<br>inattesa (sottesa) della Commissione Europea, ossia portare a 79% il dazio antidumping sulle stoviglie<br>e articoli da cucina in ceramica e porcellana di origine cinese, aggiuntivo al dazio doganale normale<br>del 12%, per un’imposizione complessiva vicina al 91%.<br>Questa iniziativa, identificata come Procedura R83, è giunta (!) appena poche settimane dopo che la<br>stessa Commissione aveva rinnovato per altri cinque anni i dazi antidumping esistenti (pari<br>mediamente al 17,9% per i produttori cinesi cooperativi) con il Regolamento UE 2025/1981 dell’8<br>ottobre 2025. Fino ad allora, sull’import di stoviglieria cinese si applicava infatti un dazio<br>antidumping compreso tra 13,1% e 18,3% (17,9% per la maggior parte delle aziende cooperative)<br>oltre al 12% di dazio MFN, per un totale effettivo di circa 29,9%. L’ipotesi di quadruplicare tale carico<br>ha il sapore di un provvedimento eccezionalmente oneroso, che alcuni operatori equiparano a un<br>quasi-divieto di importazione.<br>Questa revisione intermedia parziale (partial interim review) è stata ufficialmente avviata (gli<br>operatori del settore lamentano scarsa informativa in merito) dalla Commissione il 19 dicembre<br>2024, su istanza della federazione europea dei produttori di stoviglie in ceramica (Cerame-<br>Unie/EFEP), al fine di riconsiderare il solo aspetto del dumping e adeguare i dazi di conseguenza. La<br>procedura ha seguito il suo iter tecnico per gran parte del 2025 in modo relativamente silente, fino a<br>culminare in una riunione cruciale del Comitato sugli Strumenti di Difesa Commerciale (TDI<br>Committee) il 14 gennaio 2026.<br>In tale sede i rappresentanti degli Stati membri non hanno raggiunto la maggioranza qualificata né a<br>favore né contro la proposta di dazio definitivo al 79%. Si sono espressi 13 Paesi a favore, 9 contrari e<br>5 astenuti, con questi ultimi decisivi, poiché in comitato l’astensione normalmente equivale a un<br>voto contrario, si sarebbe dovuta raggiungere una maggioranza di 15 voti contrari per respingere<br>formalmente la misura. La Commissione, tuttavia, ha interpretato (!?) le astensioni come non<br>votanti, dichiarando di fatto che nessuna maggioranza qualificata contraria era stata conseguita. Di<br>conseguenza, in base alle regole di comitatologia, Bruxelles si è riservata la facoltà di adottare<br>ugualmente il dazio proposto in autonomia oppure di rivederne alcuni aspetti e sottoporlo a nuova<br>votazione. Questo passaggio procedurale – percepito dagli oppositori come un atto arrogante e<br>autoreferenziale da parte dell’Esecutivo UE – ha innescato l’immediata mobilitazione di una<br>coalizione trasversale di aziende del settore, decise a far valere le proprie ragioni direttamente ai più<br>alti livelli della Commissione.<br>Fin dalle prime settimane successive alla comunicazione della proposta R831, numerosi operatori<br>europei – produttori, importatori, distributori e trasformatori – si sono attivati per esprimere il<br>proprio dissenso in forma strutturata e documentata. Alla costruzione del Coordinamento di Settore<br>hanno contribuito, tra gli altri, l’amministratore di PVS, Antonio Tognana, rappresentante storico<br>della porcellana veneziana, titolare dei marchi Geminiano Cozzi Venezia 1765 e Manifattura di<br>Venezia e l’amministratore di General Trade S.p.A. (Happy Casa Store), Giovanni Cassano, entrambe<br>le figure hanno partecipato alle interlocuzioni con le autorità europee, sostenendo attivamente la<br>raccolta di posizioni e materiali economico-giuridici condivisi.</p>



<p>Antonio Tognana, in particolare, ha illustrato con chiarezza le implicazioni occupazionali e sistemiche<br>del dazio proposto, e ha contribuito alla redazione di osservazioni trasmesse in sede comunitaria.<br>Parallelamente, Giovanni Cassano ha messo a disposizione del coordinamento la sua rete relazionale<br>e operativa costruita attorno a General Trade, rendendo possibile un’azione coesa dell’intero<br>comparto. Il risultato è stato un fronte compatto (in corso di espansione) che ha unito imprese<br>diverse per nazionalità, dimensioni e funzione nella filiera, ma accomunate da una visione concreta<br>del rischio concreto posto dalla misura in discussione.<br>Le osservazioni presentate da General Trade S.p.A. in data 8 dicembre 2025 hanno costituito atto di<br>opposizione articolata alla misura proposta. Sintesi pubblicato su La Toga il 9 dicembre 2024<br>(https://www.latoga.it/2024/12/09/dazi-e-paradossi-leuropa-critica-trump-ma-rischia-di-imitarlo/),<br>dove si evidenziano le implicazioni sistemiche dell’impostazione protezionistica.<br>La strategia giuridica dell’opposizione è stata condotta con il contributo dello Studio Legale (italiano)<br>Pellegrini, guidato dall’Avv. Enrico Pellegrini e dello studio legale internazionale Van Bael &amp; Bellis di<br>Bruxelles, uno dei principali riferimenti europei in materia di diritto del commercio internazionale e<br>antidumping. Il team belga è stato coordinato dall’Avv. Fabrizio Di Gianni, partner dello studio e<br>professionista di riconosciuta esperienza in procedimenti dinanzi alla Commissione e al Tribunale<br>dell’Unione.<br>Il lavoro di coordinamento delle varie opposizioni ha permesso di articolare in modo coerente e<br>dettagliato la posizione della coalizione, con argomentazioni fondate su dati oggettivi, giurisprudenza<br>UE, precedenti OMC e valutazioni d’impatto.<br>Tra gli atti più rilevanti, la lettera indirizzata al Vicepresidente della Commissione Europea Maroš<br>Šefčovič e al Gabinetto della Presidente Ursula von der Leyen, datata 22 gennaio 2026, firmata da<br>una pluralità di imprese rappresentative del settore, e contenente la ferma richiesta di non<br>procedere all’adozione della misura nella forma proposta, bensì di riconsiderarla nell’interesse<br>complessivo dell’Unione.<br>Uno degli aspetti più rilevanti dell’opposizione alla misura R831 è la straordinaria eterogeneità e<br>solidità del Coordinamento di Settore costituitosi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Vi<br>partecipano aziende della distribuzione organizzata, della produzione, della trasformazione,<br>dell’import-export, del food service, del retail, della promozione commerciale, oltre ad attori<br>istituzionali e storici dell’industria ceramica europea.<br>Tra i nomi più noti figurano:<br>– Metro, gruppo multinazionale del cash &amp; carry;<br>– General Trade S.p.A. / Happy Casa Store (Italia);<br>– OVS, attivo anche nel comparto casa con i marchi Croff e Upim;<br>– Interspar e NKD (Germania/Austria);<br>– Atlantic Grupa (Croazia);<br>– Pengo S.p.A. (Italia);<br>– Promotica e Iniziative Group (loyalty marketing);<br>– Ritzenhoff &amp; Breker (Germania, attiva dal 1810);<br>– Geminiano Cozzi Venezia 1765 e Manifattura di Venezia, tra le manifatture più antiche<br>d’Europa nel comparto porcellana;<br>– Mäser (Austria), ASA Selection (Germania), Club House, Cafés Richard, Teekanne;</p>



<p>– e altri grandi nomi del tessuto industriale europeo come Barilla, la quale – seppur non<br>attiva nel settore casalinghi – ha partecipato per tutelare le proprie linee promozionali e di co-<br>marketing fortemente dipendenti dalla disponibilità di articoli in ceramica a prezzi sostenibili.</p>



<p>A questa rete si aggiungono operatori artigiani, imprese specializzate nella decorazione e<br>trasformazione di semilavorati (es. De.AL, Falcone) e distributori locali con filiere consolidate in più<br>Stati membri. L’insieme rappresenta un corpo produttivo e commerciale interconnesso, diffuso e ben<br>radicato in almeno dieci Paesi dell’Unione, capace di esprimere una visione chiara sugli effetti che<br>l’aumento dei dazi comporterebbe sull’economia reale.<br>Le argomentazioni della coalizione trovano conferma in dati ufficiali forniti dalla Commissione stessa.<br>Il mercato europeo del consumo di stoviglie in ceramica e porcellana è coperto, per oltre il 72%, da<br>importazioni extra-UE, di cui più del 58% provenienti dalla Cina. Solo il 27,7% del fabbisogno viene<br>attualmente coperto dalla produzione europea.<br>Nel dettaglio (anno 2023, fonte Reg. UE 2025/1981):<br> Consumo totale UE: 491.264 tonnellate<br> Importazioni dalla Cina: 285.513 t (58,1%)<br> Importazioni da altri Paesi extra-UE: 69.801 t (14,2%)<br> Produzione europea venduta nell’UE: 135.950 t (27,7%)<br>Questi dati dimostrano che l’industria europea, pur importante in specifiche nicchie qualitative, non<br>dispone della capacità né della varietà necessaria a sostituire le forniture cinesi. Alcune tipologie<br>merceologiche, come la bone china o le stoviglie speciali decorate a mano, non sono neppure più<br>prodotte in Europa in volumi significativi.<br>L’introduzione di un dazio del 79% (per un totale del 91% con il dazio doganale normale) avrebbe<br>l’effetto di rendere non più economicamente sostenibile l’importazione di moltissimi articoli oggi alla<br>base dell’assortimento commerciale nei settori della casa, della ristorazione, dell’ospitalità, della<br>distribuzione alimentare e non alimentare. Ciò determinerebbe:<br> rincari per i consumatori finali (in particolare famiglie e fasce a basso reddito);<br> difficoltà per gli operatori retail e GDO, che operano con margini ridotti e che non<br>potrebbero più sostenere economicamente linee oggi a largo consumo;<br> possibili chiusure o contrazioni di attività nei settori della logistica, decorazione, packaging e<br>distribuzione;<br> impatti negativi sulle campagne promozionali, sulle attività di loyalty marketing e sulle<br>forniture al canale Ho.Re.Ca.;<br> effetti inflattivi sui prezzi al consumo e conseguente contrazione della domanda su altri<br>comparti non soggetti al dazio, ma colpiti dal clima generale di riduzione del potere<br>d’acquisto.</p>



<p>A ciò si aggiunge la concreta possibilità di ritorsioni commerciali da parte della Cina su altri prodotti<br>europei (precedenti già verificatisi in settori agroalimentari come i formaggi e i vini), con effetti<br>distorsivi ben oltre il comparto oggetto del procedimento.<br>La mancata maggioranza del 14 gennaio rappresenta non un incidente di percorso, ma un segnale<br>politico chiaro. La Commissione ha oggi l’opportunità, e la responsabilità, di rivedere la propria<br>proposta alla luce dei principi di proporzionalità, equilibrio e tutela dell’interesse dell’Unione nel suo<br>complesso.<br>Le imprese coinvolte non contestano il principio di tutela dalla concorrenza sleale. Al contrario:<br>riconoscono il valore degli strumenti di difesa commerciale previsti dal diritto UE e OMC. Ma proprio</p>



<p>per questo chiedono che essi siano impiegati in modo tecnicamente corretto, proporzionato e<br>lungimirante, tenendo conto dell’equilibrio tra industria, distribuzione, occupazione e accessibilità<br>dei beni essenziali.<br>Le proposte alternative esistono. Alcune già presentate alla Commissione, impegni di prezzo minimo,<br>dazi modulati per categoria o per cooperazione, esclusioni mirate per prodotti non sostituibili. Non si<br>chiede di ignorare il problema, ma di governarlo con intelligenza regolatoria.<br>La posta in gioco è molto più ampia di un segmento merceologico; riguarda la credibilità dell’Europa<br>nel suo approccio al commercio internazionale, la tenuta del suo tessuto economico e sociale, e la<br>capacità delle sue istituzioni di essere giuste, eque e inclusive anche nelle scelte più complesse.<br>To be continued …</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="640" height="791" src="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2026/01/6bd3f9b2-d1bc-4c8d-8f2f-6a06771073a5.jpg" alt="" class="wp-image-3520" srcset="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2026/01/6bd3f9b2-d1bc-4c8d-8f2f-6a06771073a5.jpg 640w, https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2026/01/6bd3f9b2-d1bc-4c8d-8f2f-6a06771073a5-243x300.jpg 243w, https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2026/01/6bd3f9b2-d1bc-4c8d-8f2f-6a06771073a5-380x470.jpg 380w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>



<p></p>



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<p></p>



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		<title>Dazi e paradossi, l’Europa critica Trump ma rischia di imitarlo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La doppia faccia del protezionismo, Bruxelles contro i prezzi sleali, ma il mercato nero – digitale – parallelo&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La doppia faccia del protezionismo, Bruxelles contro i prezzi sleali, ma il mercato nero – digitale – parallelo dilaga</p>



<p><em>Di Enrico Pellegrini:</em></p>



<p>In questi mesi a Bruxelles è in corso un procedimento tecnico, dal nome freddo e burocratico: riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di stoviglie e articoli da cucina in ceramica e porcellana dalla Cina (procedura R831).<br>Dietro questa sigla si nasconde però un tema molto concreto:<br>il prezzo dei piatti, tazze, servizi da tavola che tutti compriamo nei negozi della grande distribuzione;<br>il destino di migliaia di lavoratori impiegati nei magazzini, nei punti vendita, nella logistica;<br>l’equilibrio tra la tutela dell’industria europea e il potere d’acquisto delle famiglie.<br>Un primario operatore della distribuzione organizzata non alimentare – uno dei maggiori player europei del settore, con centinaia di punti vendita e migliaia di addetti tra diretti e indotto – ha scelto di intervenire in questa procedura, assistito dallo Studio Legale Pellegrini, per far valere le proprie ragioni davanti alla Commissione europea.<br>Cosa sono i dazi antidumping<br>In sintesi:<br>L’UE applica un dazio “normale” (MFN) alle importazioni; è la tariffa doganale standard, uguale per tutti i paesi con cui non ci sono accordi preferenziali.<br>Per molte stoviglie in ceramica, questo dazio è attorno al 12%.<br>Quando si ritiene che un paese esporti a prezzi anormalmente bassi (dumping) e questa pratica danneggia i produttori europei, l’Unione può aggiungere un dazio antidumping, cioè un “sovrapprezzo” pensato per riportare i prezzi su livelli considerati corretti.<br>Oggi, sulle stoviglie in ceramica provenienti dalla Cina, l’UE applica:<br>dazio doganale normale (MFN) circa 12%<br>dazio antidumping attuale = 17,9%<br>Totale prima dell’IVA: circa 29,9% sul valore in dogana.<br>Questi dazi sono in vigore da anni, rinnovati più volte, per proteggere un’industria europea storica e importante: quella della ceramica da tavola.</p>



<p>Cosa sta cercando di fare la Commissione europea<br>Nel 2024, la federazione europea dei produttori di stoviglie in ceramica ha chiesto a Bruxelles di rivedere i dazi sostenendo che:<br>la Cina avrebbe aumentato ulteriormente la capacità produttiva;<br>il settore si sarebbe riorganizzato in grandi poli industriali in grado di produrre volumi enormi a costi molto bassi;<br>i prezzi all’esportazione verso l’Europa sarebbero scesi in modo non spiegabile solo con il mercato, ma anche con sussidi e distorsioni interne (energia, materie prime, credito, ecc.).<br>La Direzione Generale Commercio (DG Trade) ha aperto quindi il riesame R831 e, dopo un anno di istruttoria, ha inviato alle parti interessate un documento di comunicazione finale (disclosure) in cui:<br>conferma di ritenere ancora presente il dumping;<br>ritiene le misure attuali (17,9%) insufficienti;<br>propone di innalzare il dazio antidumping al 79%.<br>Questo 79% non si somma al 17,9%:<br>lo sostituirebbe integralmente.<br>Quindi, se la proposta venisse approvata, lo schema diventerebbe:<br>12% dazio normale<br>79% dazio antidumping<br>Totale dazi: 91% prima dell’IVA.</p>



<p>Tempistiche: quando potrebbe entrare in vigore il 79%?<br>La procedura ha una tempistica abbastanza precisa:<br>19 dicembre 2024<br>Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE dell’avviso di apertura del riesame intermedio R831.<br>Da qui decorrono i termini per presentare dati, questionari e osservazioni.<br>Luglio–novembre 2025<br>La Commissione analizza i dati forniti da esportatori cinesi, produttori europei, importatori, distributori.<br>Si svolgono audizioni, richieste di chiarimenti, scambi di documenti.<br>26 novembre 2025<br>La Commissione invia alle parti interessate la comunicazione finale (disclosure), con i calcoli dei nuovi margini di dumping e la proposta di dazio al 79%.<br>Alle parti viene assegnato un termine molto breve per replicare.<br>8 dicembre 2025<br>Scadenza per l’invio di osservazioni e opposizioni alla proposta (è entro questa data che lo Studio Pellegrini ha depositato, in nome e per conto del grande operatore europeo, una memoria difensiva molto articolata).<br>Fase attuale (dicembre 2025 – inizio 2026)<br>La Commissione esamina i commenti ricevuti;<br>valuta se confermare, modificare o attenuare la proposta;<br>consulta gli Stati membri nel comitato antidumping: qui si misura il consenso politico.<br>Decisione finale e pubblicazione<br>Sulla base delle informazioni circolate tra gli operatori (e delle lettere inviate dagli esportatori cinesi ai loro clienti europei), la decisione finale potrebbe essere adottata intorno a marzo 2026.<br>In genere il provvedimento è un Regolamento di esecuzione della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Serie L.<br>Entrata in vigore<br>Di regola, l’entrata in vigore decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.</p>



<p>Esempio pratico:<br>se il regolamento venisse pubblicato il 18 marzo 2026,<br>i nuovi dazi si applicherebbero alle importazioni registrate in dogana dal 19 marzo 2026.<br>È importante sottolineare che, fino a quel momento, continua ad applicarsi il dazio antidumping del 17,9%.</p>



<p>Quanto pesa davvero un dazio del 79%?<br>Facciamo un esempio molto concreto.<br>Immaginiamo di importare un set di piatti con valore CIF (costo + assicurazione + trasporto fino alla frontiera UE) pari a 100 euro.<br>Oggi (17,9% antidumping)<br>Dazio normale (12%) = 12 €<br>Dazio antidumping (17,9%) = 17,90 €<br>Totale dazi = 29,90 €<br>Base IVA = 100 + 29,90 = 129,90 €<br>IVA 22% circa 28,58 €<br>Costo complessivo in dogana ≈ 158,48 €</p>



<p>Scenario con 79% antidumping<br>Dazio normale (12%) = 12 €<br>Dazio antidumping (79%) = 79 €<br>Totale dazi = 91 €<br>Base IVA = 100 + 91 = 191 €<br>IVA 22% ≈ 42,02 €<br>Costo complessivo in dogana ≈ 233,02 €</p>



<p>Differenza netto-importatore per 100 € di merce:<br>Oggi: 158,48 €<br>Con 79%: 233,02 €<br>Aumento: +74,54 € su ogni 100 € di merce.</p>



<p>Chi pagherebbe il conto?<br>In teoria, i dazi li paga l’importatore.<br>In pratica, il costo viene:<br>in parte assorbito sui margini (fino a un certo punto),<br>in parte ribaltato sui prezzi dei prodotti venduti nei negozi.<br>Chi è davvero esposto?<br>I grandi operatori della distribuzione organizzata<br>Reti con centinaia di punti vendita, migliaia di dipendenti diretti e nell’indotto.<br>Margini unitari bassi, compensati dal volume.<br>Un dazio che passa dal 17,9% al 79% stravolge i conti economici:<br>alcuni prodotti diventano non più sostenibili;<br>certe linee di prodotto possono sparire dagli scaffali;<br>i punti vendita meno redditizi rischiano di chiudere.<br>La base occupazionale<br>Addetti ai punti vendita, logistica, magazzini, trasporti, servizi esternalizzati.<br>L’impatto non si esaurisce sulle importazioni: se un operatore riduce drasticamente i volumi, taglia ordini, chiude magazzini, rinvia investimenti.<br>Ciò significa meno lavoro, meno stabilità, meno sviluppo territoriale, soprattutto nelle aree dove i poli commerciali sono importanti per l’occupazione locale.<br>Le famiglie e i consumatori finali<br>Le stoviglie in ceramica e porcellana sono prodotti di uso quotidiano presenti in ogni cucina.<br>Un forte aumento dei prezzi colpisce in modo regressivo, chi ha redditi bassi risente maggiormente dell’aumento (ad esempio) di 2–3–5 euro sul singolo set di piatti.</p>



<p>Perché un grande operatore della distribuzione è sceso in campo<br>Il primario player europeo assistito dallo Studio Pellegrini è diventato parte attiva nella procedura R831 perché:<br>importa ogni anno volumi importanti di stoviglie dalla Cina,<br>rifornisce centinaia di punti vendita sul territorio,<br>dà lavoro a migliaia di persone tra diretti e indotto.<br>Nell’opposizione presentata alla Commissione:<br>si contestano nel merito i metodi di calcolo adottati;<br>si mette in evidenza la sproporzione di una aliquota al 79% in rapporto al danno effettivo;<br>si sottolinea l’assenza di una valutazione equilibrata dell’interesse dell’Unione, che deve includere non solo i produttori, ma anche:<br>importatori,<br>occupazione nella distribuzione,<br>consumatori.<br>Viene inoltre proposto alla Commissione di valutare soluzioni alternative, ad esempio:<br>impegni di prezzo (minimi garantiti) con i principali esportatori cinesi;<br>oppure un dazio più moderato (nell’ordine del 20–30%), che possa evitare gli effetti più distruttivi pur garantendo una tutela effettiva ai produttori europei.</p>



<p>La decisione finale, cosa possiamo aspettarci.<br>Al momento in cui si scrive, la partita è ancora aperta.<br>Le possibilità sono sostanzialmente tre:<br>Conferma piena del 79%<br>Scenario auspicato dall’industria ceramica europea.<br>Rischia però di scontrarsi con un forte dissenso politico di molti Stati membri e con un impatto pesante sui consumatori.<br>Mediazione<br>La Commissione, anche in considerazione delle osservazioni delle parti e del voto degli Stati, potrebbe abbassare l’aliquota o modulare la misura (per prodotti o aziende).<br>È la via del compromesso classico; tutela sì, ma con un peso più sostenibile per la filiera.<br>Ripensamento<br>In questo caso, la Commissione potrebbe rinviare o riformulare la proposta, o limitarsi a mantenere le misure esistenti.</p>



<p>Una vicenda che merita di essere seguita.<br>Il procedimento R831 non è solo una questione tecnica per addetti ai lavori, ma è una storia che riguarda:<br>la capacità delle istituzioni europee di bilanciare gli interessi dei diversi soggetti economici;<br>il tema, sempre attuale, di quanto protezionismo sia compatibile con una economia di mercato aperta e concorrenziale;<br>la tutela effettiva non solo di chi produce, ma anche di chi distribuisce, lavora nei negozi e fa la spesa tutti i giorni.<br>Come Studio legale, il ruolo è quello di portare davanti alla Commissione una voce diversa, concreta, radicata nell’economia reale, quella di un grande operatore europeo che chiede protezione sì, ma non a costo di aumentare il prezzo dei piatti sulle tavole delle famiglie e di mettere a rischio la propria base occupazionale.<br>La decisione definitiva è attesa nei prossimi mesi.<br>Sarà importante, a quel punto, non limitarsi a guardare la percentuale del dazio, ma valutarne l’impatto complessivo sul sistema Paese.</p>



<p>C’è poi un aspetto più ampio che merita una riflessione.<br>Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha criticato con forza la politica commerciale degli Stati Uniti, soprattutto durante l’Amministrazione Trump, accusandola di ricorrere ai dazi come strumento politico più che economico, con il rischio di alimentare tensioni protezionistiche e guerre commerciali. Bruxelles ha ripetuto più volte che i dazi devono essere proporzionati, motivanti, basati su dati verificabili e soprattutto compatibili con l’interesse complessivo della collettività.<br>Eppure, oggi, proprio l’Unione Europea si trova a discutere un provvedimento – il dazio antidumping al 79% sulle stoviglie in ceramica – che, nella percezione di molti operatori e di numerosi Stati membri, rischia di produrre quell’effetto domino che l’UE rimproverava agli Stati Uniti; un incremento tariffario talmente alto da sfiorare, nella sostanza, un quasi-divieto di importazione, con effetti distorsivi sul mercato e penalizzanti per i consumatori.<br>Se è vero che Bruxelles ha sempre rivendicato la propria diversità rispetto a Washington, è altrettanto vero che l’Europa ha la responsabilità, politica prima ancora che economica, di non scivolare nel protezionismo che critica, soprattutto quando il prezzo da pagare ricade su famiglie, lavoratori e imprese che non hanno alcun potere negoziale.<br>Esiste poi un’altra contraddizione che molti nella filiera distributiva non mancano di sottolineare, ossia mentre la Commissione propone dazi altissimi sulla merce importata regolarmente attraverso canali ufficiali, con controlli doganali e verifiche di conformità, non altrettanta energia viene impiegata per contrastare il “mercato parallelo” che prolifera sui social network e nelle piattaforme digitali.<br>Un mercato incontrollato, dove ogni giorno vengono venduti al pubblico prodotti, spesso identici o simili a quelli colpiti da dazio, a prezzi impossibili da sostenere da qualunque operatore che rispetti:<br>il dazio doganale,<br>le norme di sicurezza,<br>le certificazioni,<br>la tracciabilità,<br>la fiscalità ordinaria.<br>Il risultato è che il commercio regolare viene caricato di costi crescenti, mentre il commercio irregolare, sotto tracciato o occulto continua indisturbato a erodere quote di mercato, toglie lavoro alla filiera legale, e crea una concorrenza sleale che nessun dazio potrà mai compensare.<br>In questo quadro, molti operatori ritengono che la Commissione Europea – invece di puntare tutto sulla leva tariffaria – dovrebbe affiancare maggiormente gli Stati membri nel contrasto al mercato nero digitale; piattaforme social dove si vendono stoviglie, giocattoli, elettrodomestici e ogni genere di prodotti a prezzi che nessuna azienda seria potrebbe praticare rispettando norme, salari, tasse, certificazioni e contributi.<br>Il tema non è ideologico, ma profondamente pratico; chi rispetta le regole non può competere con chi non le rispetta, e un dazio del 79% rischia paradossalmente di colpire proprio gli operatori più rigorosi, mentre le vendite irregolari – esentate da ogni dazio e spesso da ogni imposta – continueranno ad aumentare indisturbate.</p>



<p></p>



<p></p>
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		<title>PUG Martina Franca: numerosi ricorsi scuotono il Piano della Città</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 14:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica / Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Operatori economici e privati cittadini si rivolgono al TAR Lecce contro il nuovo disegno urbanistico, mettendo in discussione&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Operatori economici e privati cittadini si rivolgono al TAR Lecce contro il nuovo disegno urbanistico, mettendo in discussione scelte pianificatorie, perimetri di trasformazione e metodo di formazione del piano.</strong></p>



<p><em>di Enrico Pellegrini</em></p>



<p><strong>C’era una volta il PRG</strong></p>



<p>Prima ancora che diventi la nuova <em>“costituzione urbanistica”</em> di Martina Franca, il Piano Urbanistico Generale è già finito sul banco degli imputati. L’<em>“approvando”</em> PUG, ancora sospeso tra l’adozione e il vaglio delle osservazioni, è investito da sedici ricorsi al TAR Puglia, tutti firmati dagli avvocati Enrico Pellegrini e Tommaso Millefiori, che ne contestano le fondamenta di legittimità e il modo in cui il Comune ha ascoltato (o non ha ascoltato) cittadini e imprese. Per capire come si possa arrivare a mettere sotto processo un piano prima ancora che entri in vigore, bisogna però tornare indietro di quarant’anni, a quando lo strumento di governo del territorio si chiamava ancora Piano Regolatore Generale.</p>



<p><strong>1984, Martina Franca, una città che cresce </strong><strong><em>“per zone”</em></strong></p>



<p>Il PRG approvato nel 1984 aveva una struttura tipica della pianificazione di quegli anni dove la città veniva divisa in <em>“zone”</em> omogenee, ciascuna con la propria funzione prevalente e i relativi indici.</p>



<p>Zone di espansione residenziale (E1, E2, E3, E4), spesso collegate all’obbligo di piani particolareggiati;</p>



<p>Zone agricole o agricolo–residenziali (F2-2), in realtà già all’epoca interessate da dinamiche insediative;</p>



<p>Zone destinate a servizi e standard (S, H1, P): verde pubblico, attrezzature collettive &#8211; scuole, verde pubblico e parcheggi;</p>



<p>Zone produttive e industriali (L), a ridosso delle principali direttrici infrastrutturali.</p>



<p>L’attuazione del PRG veniva impostata su comparti edificatori per i quali l’Amministrazione comunale aveva redatto una serie di Piani Particolareggiati, ossia aree di completamento, comparti di espansione residenziale urbani e periurbani (tra cui, ad esempio, le zone note come C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/9 <em>“Pergolo”</em>, <em>“Giuliani”</em> e <em>“San Paolo”</em>). In questi ambiti, almeno sulla carta, avrebbero dovuto trovare attuazione le previsioni edificatorie del piano generale in un equilibrio di realizzazione delle zone residenziali private con l’attuazione da parte del comune e delle aree a standard.</p>



<p>Per molti proprietari, imprese e operatori economici, quel PRG è stato per anni il parametro di riferimento:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>per programmare interventi residenziali e produttivi;</li>



<li>per sopportare un carico fiscale fondato sulla qualificazione <em>“edificabile”</em> di terreni talvolta mai realmente pianificati in dettaglio;</li>



<li>per inserire nelle proprie strategie anche l’eventuale “riscatto” di aree a standard, al termine del periodo decennale dei vincoli espropriativi.</li>
</ul>



<p><strong>L’arrivo della L.R. 20/2001 e l’idea di PUG</strong></p>



<p>Nel frattempo, però, il contesto normativo cambia. Con la Legge Regionale Puglia n.20/2001 il legislatore regionale introduce un modello diverso di governo del territorio, lo strumento cardine non è più il PRG, ma il Piano Urbanistico Generale (PUG). Al centro vengono posti il tema della partecipazione pubblica, il ruolo delle osservazioni ex art.11, il riferimento ai principi della L.241/1990 sul giusto procedimento.</p>



<p>La logica è chiara; superare i piani meramente <em>“espansivi”</em> e zonizzati, orientando la pianificazione verso la riqualificazione dei tessuti esistenti; il contenimento del consumo di suolo; l’integrazione con i piani settoriali (paesaggio, rete ecologica, piano delle infrastrutture, attività estrattive, ecc…) e soprattutto la costruzione di un contraddittorio strutturato con i soggetti incisi dalle scelte di piano.</p>



<p>Per anni, però, a Martina Franca, come in molti altri Comuni pugliesi, il PRG del 1984 continua a vivere di varianti puntuali, accordi di programma, piani attuativi selettivi, delibere commissariali, reiterazioni di vincoli a standard approvate in sede regionale.</p>



<p>Nascono così; accordi di programma per insediamenti turistico–ricettivi in variante al PRG; provvedimenti di Commissari ad acta chiamati a ritipizzare aree colpite da vincoli scaduti; varianti generali alle NTA approvate dalla Regione, con reiterazione delle destinazioni a servizi (standard) su molte aree già <em>“scadute”</em> dal punto di vista espropriativo.</p>



<p>Il risultato è un quadro stratificato; un PRG nato negli anni ’80, ma continuamente ritoccato, dove aspettative edificatorie, vincoli a servizi, accordi convenzionali e giudicati amministrativi convivono in modo non sempre lineare.</p>



<p><strong>L’avvio del percorso verso il PUG</strong></p>



<p>Su questo sfondo, le Amministrazioni comunali succedutesi decidono di compiere il passo che la normativa regionale sollecita da tempo, abbandonare il vecchio PRG e dotarsi di un PUG coerente con la L.R. 20/2001, con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) nonché con il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Taranto.</p>



<p>Il percorso – come emerge dagli atti oggi oggetto di ricorso – passa attraverso alcune tappe significative:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>avvio del procedimento e definizione del Documento Programmatico Preliminare (DPP), con il coinvolgimento di uffici interni e strutture esterne;</li>



<li>ricorso, in una prima fase, a un incarico esterno di progettazione mediante procedura ad evidenza pubblica di rango europeo;</li>



<li>a seguito di tale gara di evidenza europea, in data 18.09.2017 è stato stipulato il contratto d’appalto per la redazione del P.U.G. con un Raggruppamento Temporaneo di professionisti;</li>



<li>tale contratto è stato risolto per inadempimento;</li>



<li>successiva risoluzione del relativo contratto e scelta di internalizzare la redazione del PUG, affidandola al dirigente del settore competente e all’Ufficio di Piano interno;</li>



<li>redazione del PUG mediante elaborazione degli elaborati strutturali (PUG_S) e programmatici (PUG_P), con definizione di (<strong>a</strong>) nuovi contesti urbani e rurali (CU, CR), (<strong>b</strong>) tessuti di completamento e di trasformazione (TC, TMI, TPM, AT, ATP), (<strong>c</strong>) ambiti per dotazioni (AD1, AD2) e (<strong>d</strong>) recepimento e dettaglio delle invarianti paesistiche e ambientali (aree boscate, reti ecologiche, aree a rischio idraulico).</li>
</ul>



<p>Il percorso si concretizza, sul piano sostanziale, in due atti cardine:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la Delibera di Consiglio comunale n.55 del 25 luglio 2024, con cui il PUG viene adottato;</li>



<li>la Delibera n.65 del 29 luglio 2025, con cui il Consiglio esamina le osservazioni presentate e assume le determinazioni di accoglimento o diniego, sulla base delle schede di “Istruttoria dell’Ufficio” predisposte dal dirigente e dall’Ufficio di Piano.</li>
</ul>



<p>È proprio su questa seconda delibera – e, “in parte qua”, sulle scelte del PUG da essa confermate – che si concentra oggi il contenzioso davanti al TAR Puglia – Lecce.</p>



<p><strong>Sedici ricorsi distinti</strong>, tutti rivolti a contestare, da prospettive diverse, come il nuovo PUG ha letto il passato e ha scritto il futuro urbanistico della città.</p>



<p>Con la Delibera di Consiglio comunale n. 55 del 25 luglio 2024, il Comune di Martina Franca adotta il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), in attuazione della L.R. Puglia n. 20/2001. Con la successiva Delibera n. 65 del 29 luglio 2025, il Consiglio esamina e definisce le osservazioni presentate da cittadini, imprese e operatori economici.</p>



<p>A valle di questo iter vengono proposti sedici distinti ricorsi al TAR Puglia – Lecce, tutti diretti contro il Comune di Martina Franca e tutti sottoscritti dagli avvocati Enrico Pellegrini e Tommaso Millefiori, in rappresentanza di cittadini proprietari e imprese produttive.</p>



<p>Le posizioni soggettive sono diversissime ma la struttura dei motivi di ricorso è omogenea.</p>



<p>In estrema sintesi, i profili comuni sono quattro:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>svuotamento della fase partecipativa e delle osservazioni ex art. 11 L.R. 20/2001;</li>



<li>inadeguata considerazione del quadro fattuale e delle pregresse scelte pianificatorie;</li>



<li>uso particolarmente gravoso di standard urbanistici, dotazioni e invarianti paesistiche su suolo privato;</li>



<li>un motivo trasversale che investe l’assetto complessivo del PUG, ossia la figura del dirigente–progettista del PUG, che cumula ruoli centrali in tutte le fasi del procedimento.</li>
</ul>



<p>Tutti i ricorsi muovono dal medesimo presupposto; la fase delle osservazioni al PUG non avrebbe rispettato il modello partecipativo disegnato dalla L.R. Puglia n. 20/2001 e dall’art. 9 della L. n.241/1990.</p>



<p>Ogni osservazione, infatti è stata presentata dopo l’adozione del PUG; è stata articolata in modo approfondito; è stata poi “riassunta” nelle schede interne di “Istruttoria dell’Ufficio” che accompagnano la delibera di consiglio comunale n.65/2025.</p>



<p>Ed è proprio qui che, secondo i ricorrenti, il sistema si incrina; infatti in moltissimi casi, la risposta del Comune si riduce a poche righe, con formule ricorrenti quali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>“osservazione non accoglibile in quanto in contrasto con l’impostazione generale della zonizzazione del PUG”;</li>



<li>“osservazione non accoglibile in quanto le aree risultano già adeguatamente valorizzate”;</li>



<li>“accoglimento non possibile poiché determinerebbe disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe”;</li>



<li>“non accoglibile per contrasto con il dimensionamento complessivo del PUG”.</li>
</ul>



<p>In altri termini, il Comune non spiega perché l’osservazione è sbagliata o inaccoglibile; si limita a ripetere che il PUG ha deciso diversamente. Ma questa non è motivazione, è un circolo vizioso.</p>



<p>L’art.11 L.R. 20/2001, letto in combinato con l’art.9 L. 241/1990, impone un vero contraddittorio, non la mera presa d’atto che “l’osservazione contrasta con il piano”; altrimenti la fase partecipativa diventa una liturgia vuota.</p>



<p>Si pubblica il PUG, si ricevono memorie articolate, ma la risposta è sostanzialmente …<em>&lt;&lt;no, perché il PUG è questo&gt;&gt;</em>.</p>



<p>È un’accusa circostanziata.&nbsp;</p>



<p>Non si contesta solo il contenuto delle scelte di piano, ma la lealtà del procedimento.</p>



<p>Il motivo più delicato e trasversale, tuttavia, è quello che riguarda la figura del dirigente comunale incaricato del PUG.</p>



<p>In pressoché tutti i ricorsi, tra gli ultimi motivi, si legge una contestazione di questo tenore: “Incompatibilità del tecnico incaricato nel procedimento di redazione, adozione e osservazione del P.U.G. e violazione dei principi di imparzialità e separazione delle funzioni amministrative”.</p>



<p>La sequenza ricostruita dagli atti è, in estrema sintesi, la seguente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il Comune avvia una procedura europea per affidare all’esterno la redazione del PUG, con un raggruppamento di professionisti incaricato.</li>



<li>Tale contratto viene successivamente risolto per inadempimento, con determinazione dirigenziale.</li>



<li>La Giunta opta per l’internalizzazione della progettazione, affidando il PUG proprio al dirigente del settore competente, che assume il ruolo di:
<ul class="wp-block-list">
<li>progettista del PUG e coordinatore dell’Ufficio di Piano;</li>



<li>responsabile del procedimento (RUP) per la formazione del piano;</li>



<li>responsabile VAS;</li>



<li>estensore delle istruttorie tecniche sulle osservazioni e delle relative “proposte di determinazione”;</li>



<li>firmatario dei pareri tecnici allegati alle delibere consiliari di adozione del PUG (D.C.C. n.55/2024) e di esame delle osservazioni (D.C.C. n.65/2025).</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Di fatto, secondo la prospettazione dei ricorsi, il medesimo soggetto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>elabora le scelte di piano;</li>



<li>istruisce le osservazioni che criticano quelle stesse scelte;</li>



<li>formula la proposta tecnica di accoglimento o diniego;</li>



<li>esprime parere favorevole alle delibere che approvano il PUG e consolidano le controdeduzioni.</li>
</ul>



<p>Questa situazione, viene riassunta dalla difesa, come corto circuito organizzativo, richiamando l’art. 97 Cost., che impone all’amministrazione un’azione improntata a imparzialità e buon andamento; gli artt. 6 e 7 della L. n.241/1990, sul dovere di astensione in caso di conflitto (anche solo funzionale) e sulla corretta gestione del procedimento e le norme di settore che, almeno in materia paesaggistica, richiedono una distinzione tra chi cura la pianificazione urbanistico–edilizia e chi esercita funzioni di tutela.</p>



<p>Non viene dedotto un conflitto d’interessi patrimoniale, bensì un tema di architettura delle funzioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>chi è autore delle scelte di piano non dovrebbe essere anche l’unico filtro tecnico che valuta e rigetta le osservazioni dei privati;</li>



<li>la concentrazione di tutti i ruoli chiave in un solo dirigente riduce al minimo il controllo interno e il confronto dialettico, trasformando la fase delle osservazioni in una sorta di “autoverifica” del progettista.</li>
</ul>



<p>In alcune memorie nell’ambito del processo di partecipazione attivato dall’ottobre 2021 in poi, si ricordano anche le perplessità espresse, in fase precedente, da alcuni Ordini professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Agronomi e Forestali, Geologogi e Periti Agrari) e dall’INU Puglia, che avevano sollevato dubbi sulla contemporaneità dei ruoli ricoperti dal medesimo dirigente nel procedimento PUG.</p>



<p>Se questo motivo dovesse essere ritenuto fondato, l’effetto – almeno in astratto – potrebbe andare ben oltre i singoli lotti, potrebbe mettere in discussione la legittimità complessiva dell’iter di formazione del PUG, quantomeno nella parte in cui si è tradotto in un blocco <em>“monolitico”</em> delle osservazioni.</p>



<p><strong>Un contenzioso che interroga il modello di pianificazione</strong></p>



<p>L’impugnativa del (definendo) PUG di Martina Franca non si limita a chiedere più volumetria o migliori indici fondiari.</p>



<p>Nello schema dei motivi comuni – così come formulati dagli avvocati Pellegrini e Millefiori – c’è una critica molto più ampia:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>al modo in cui è stata gestita la partecipazione,</li>



<li>al modo in cui sono stati letti e ponderati i pregressi urbanistici e i giudicati,</li>



<li>al modo in cui standard e invarianti sono stati calati sulle proprietà,</li>



<li>(e soprattutto) al modo in cui è stata organizzata la funzione tecnica interna, concentrando in un solo dirigente il ruolo di progettista, istruttore e “giudice” delle osservazioni.</li>
</ul>



<p>Adesso la parola passa al TAR Puglia – Lecce, chiamato a misurare la tenuta di queste censure e a dire se, e quanto, esse possano incidere sulla sopravvivenza dell’attuale impianto del PUG martinese.</p>



<p>Ma il punto vero va oltre i confini di Martina Franca. Questa vicenda porta in superficie una domanda che riguarda molti enti locali; è davvero compatibile con i principi di imparzialità, partecipazione e trasparenza un modello di pianificazione in cui il medesimo ufficio – e talvolta la stessa persona fisica – disegna il piano, filtra e respinge le osservazioni e, in definitiva, certifica la bontà delle proprie scelte? Dalla risposta che arriverà da questo contenzioso potrebbe dipendere non solo il destino del PUG di Martina Franca, ma anche il modo in cui, d’ora in avanti, i Comuni pugliesi saranno costretti a ripensare l’architettura interna degli uffici tecnici quando si decide la partita più delicata … quella sul governo del territorio.</p>



<p><strong><em>… continua.</em></strong></p>
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		<item>
		<title>Nuovo Testo Unico Edilizia: doppia conformità rimodulata, sanatorie più snelle e focus sugli immobili ante 1967</title>
		<link>https://www.latoga.it/2025/09/26/nuovo-testo-unico-edilizia-doppia-conformita-rimodulata-sanatorie-piu-snelle-e-focus-sugli-immobili-ante-1967/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 07:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica / Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal “Salva-Casa” alla delega in discussione alla Camera, che cosa è già legge e che cosa potrebbe cambiare&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal “Salva-Casa” alla delega in discussione alla Camera, che cosa è già legge e che cosa potrebbe cambiare nel nuovo impianto del D.P.R. 380/2001</p>



<p><em>Di Enrico Pellegrini</em>:</p>



<p>Il sistema edilizio italiano sta vivendo un passaggio che può definirsi epocale. Dopo vent’anni di stratificazioni normative sul D.P.R. 380 del 2001, il cosiddetto Testo Unico Edilizia, il legislatore ha aperto un doppio fronte di intervento. Da un lato, con il decreto-legge 69 del 2024, convertito nella legge 105 dello stesso anno, si è già intervenuti su alcuni degli istituti più delicati, introducendo modifiche immediatamente operative. Dall’altro, alla Camera è incardinata la proposta di legge delega A.C. 2332, collegata alla A.C. 535, che affida al Governo il compito di riscrivere e riordinare l’intera disciplina, con l’obiettivo di adottare un nuovo Testo Unico capace di razionalizzare procedure e principi.<br>Il “Salva-Casa” ha inciso innanzitutto sulla nozione di stato legittimo, rendendo più lineare la sua ricostruzione. Oggi è possibile far valere non soltanto la sequenza completa di tutti i titoli edilizi rilasciati, ma anche il solo titolo più recente che abbia interessato l’intero immobile, purché l’amministrazione abbia verificato i precedenti. Concorrono a definire lo stato legittimo anche i titoli in sanatoria, le fiscalizzazioni delle opere, le tolleranze costruttive e, nei casi di immobili realizzati in epoca anteriore all’obbligo di licenza edilizia, anche documentazione catastale, d’archivio o fotografica. È un cambiamento che alleggerisce la prova e consente a molti immobili di vedere ricostruita la propria legittimità giuridico-amministrativa.<br>Altro intervento decisivo ha riguardato le tolleranze costruttive. La regola del due per cento rimane valida sempre, ma per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 le deviazioni ammissibili sono state ampliate fino al sei per cento, secondo scaglioni progressivi in base alla superficie dell’unità immobiliare. La norma riconosce una realtà diffusa, piccole difformità dimensionali non incidono sulla sostanza del progetto e non meritano di bloccare atti di trasferimento o interventi successivi.<br>Ancora più significativa è l’introduzione di una nuova tipologia di sanatoria, disciplinata dall’articolo 36-bis. Per difformità parziali e variazioni essenziali si apre oggi una procedura semplificata, con tempi certi e la possibilità di silenzio-assenso, quarantacinque giorni per il permesso in sanatoria e trenta per la SCIA, salvo sospensioni per vincoli paesaggistici. È una rivoluzione silenziosa che, pur mantenendo formalmente intatta la disciplina dell’articolo 36, in realtà apre un varco a regolarizzazioni più rapide e meno onerose. Non a caso la modulistica nazionale è stata aggiornata in Conferenza Unificata sia per i titoli edilizi principali sia per l’agibilità, con obbligo per Regioni e Comuni di adeguarsi entro l’autunno 2025.<br>Accanto a queste novità già operative, la delega parlamentare per la riforma del Testo Unico apre scenari di ben più ampio respiro. Il Servizio Studi della Camera ha chiarito che l’obiettivo è adottare un testo unico coordinato, con abrogazioni espresse delle norme superate, una disciplina transitoria uniforme e la definizione dei principi fondamentali che spettano allo Stato, in ossequio all’articolo 117 della Costituzione. Tra questi principi rientra, senza dubbio, la doppia conformità.<br>Ed è qui che si gioca la partita più delicata. Da sempre la doppia conformità rappresenta la barriera della sanatoria edilizia ordinaria. Non basta che l’opera sia oggi conforme agli strumenti urbanistici: occorre che lo fosse anche al tempo della realizzazione. Una regola che ha reso quasi impossibile regolarizzare gli abusi datati, alimentando un contenzioso infinito e un patrimonio edilizio spesso condannato a restare in un limbo. La Corte costituzionale ha ribadito in più occasioni che si tratta di un principio fondamentale, dunque non derogabile dalle Regioni e non eliminabile con leggerezza.<br>Il legislatore, tuttavia, ha già avviato un processo di erosione selettiva. Con l’articolo 36-bis ha creato un binario parallelo che non richiede la doppia conformità in senso pieno, ma consente la regolarizzazione a condizioni più agili. Con le nuove tolleranze ha ampliato gli spazi di difformità non sanzionabili. Con la riscrittura dell’articolo 9-bis ha permesso di ricostruire lo stato legittimo attraverso titoli e documenti che prescindono dalla verifica puntuale di ogni fase storica. La doppia conformità resta, ma non è più l’unico modo per regolarizzare.<br>È per questo che la riforma delegata potrebbe segnare un punto di svolta. Nessuno si attende un’abolizione integrale del principio, che sarebbe difficilmente compatibile con l’impianto costituzionale. Ma cresce la possibilità di un ridimensionamento mirato, attraverso la tipizzazione di casi in cui la doppia conformità non sarà più richiesta. Le ipotesi circolate riguardano soprattutto gli immobili costruiti prima del 1967, quando la licenza edilizia non era ancora obbligatoria ovunque, e le difformità minori che non alterano la funzionalità o la sicurezza delle opere. In questi casi si potrebbe introdurre una sanatoria storica o semplificata, in grado di superare rigidità oggi prive di reale giustificazione.<br>Il tema degli immobili “ante ’67” è emblematico. La legge ponte n.765 del 1967 ha esteso a tutto il territorio comunale l’obbligo della licenza edilizia, ma fino ad allora molti fabbricati erano stati realizzati legittimamente senza titolo. Oggi, in assenza di una norma chiara, la prova della loro legittimità è spesso difficoltosa, affidata a documenti catastali, fotografie d’epoca o atti d’archivio. La riforma potrebbe codificare definitivamente questo regime, stabilendo una disciplina speciale che consenta di attestare la regolarità senza dover passare attraverso il filtro della doppia conformità.<br>In questo scenario, la doppia conformità non scompare ma cambia volto. Da regola assoluta e inderogabile rischia di diventare un criterio di carattere generale, applicabile solo ai casi più rilevanti, mentre attorno ad essa si aprono corridoi di semplificazione per difformità marginali o per abusi storici. Non si tratterebbe di un condono, bensì di un adeguamento del sistema a una realtà edilizia stratificata e complessa.<br>Il futuro del Testo Unico dipenderà dall’equilibrio che il Governo saprà trovare nell’esercizio della delega. Se la riforma si limiterà a coordinare le novità già introdotte, avremo un testo più chiaro ma non sostanzialmente diverso. Se invece verranno tipizzate deroghe esplicite alla doppia conformità, potremo assistere a un vero cambio di paradigma.<br>Per ora, professionisti e operatori devono muoversi nel quadro tracciato dal “Salva-Casa”, ossia ricostruzione dello stato legittimo con criteri più elastici, tolleranze costruttive ampliate, sanatoria 36-bis con tempi rapidi e modulistica aggiornata. È già un contesto profondamente diverso da quello di due anni fa. Ma la vera sfida è appena iniziata, e riguarda il destino di un principio che per decenni ha rappresentato la linea di confine invalicabile tra ciò che poteva essere sanato e ciò che doveva essere demolito. La domanda che molti si pongono è se davvero la doppia conformità sia destinata a tramontare. La risposta, al momento, è che non scomparirà del tutto, ma potrebbe presto smettere di essere un dogma.</p>



<p></p>
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		<title>Superbonus edilizio, un fallimento certificato</title>
		<link>https://www.latoga.it/2025/07/27/superbonus-edilizio-un-fallimento-certificato/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 12:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica / Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte dei Conti smentisce la narrazione politica. Squilibrio contabile, benefici sovrastimati e oneri a carico delle generazioni&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2025/07/27/superbonus-edilizio-un-fallimento-certificato/">Superbonus edilizio, un fallimento certificato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte dei Conti smentisce la narrazione politica. Squilibrio contabile, benefici sovrastimati e oneri a carico delle generazioni future.</p>



<h2 id="di-enrico-pellegrini" class="wp-block-heading">Di Enrico Pellegrini</h2>



<p>Il Superbonus 110% è stato presentato, sin dalla sua introduzione, come un volano per l&#8217;economia nazionale, un&#8217;occasione irripetibile di rilancio del comparto edilizio, di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e di promozione della transizione ecologica. Ma la retorica politica, oggi, si infrange contro una realtà documentata: quella esposta dalla Corte dei conti, che in una recente relazione ufficiale ha fornito una valutazione impietosa, e per certi versi definitiva, sugli effetti della misura.<br>I numeri sono allarmanti. Secondo i dati consolidati e aggiornati al 31 maggio 2025, elaborati da ENEA e trasmessi alla magistratura contabile, il costo per lo Stato dei soli lavori già conclusi supera i 126 miliardi di euro, con una proiezione finale che raggiunge i 150 miliardi. Una voragine nei conti pubblici, destinata ad appesantire in maniera strutturale il debito nazionale, che ha già superato il 135% del PIL. Ma ciò che più preoccupa è la qualità della spesa: interventi massicci, spesso non prioritari, che hanno avvantaggiato principalmente proprietari di immobili di pregio, residenze unifamiliari e persino edifici storici accatastati in categoria A/9.<br>A mancare, sin dall&#8217;origine, è stata una cornice di sostenibilità giuridico-finanziaria. Nessun limite ISEE, nessun tetto di spesa, nessun criterio selettivo basato sulla reale necessità degli interventi o sulla loro efficienza energetica. Un sistema che ha incentivato l&#8217;accesso indiscriminato agli incentivi, spesso senza un&#8217;adeguata progettazione o controllo preventivo, generando distorsioni di mercato, aumento incontrollato dei costi delle materie prime e congestione operativa nel settore edilizio.<br>Secondo il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, tra il 2020 e il 2023 la spesa complessiva per i bonus edilizi ha toccato quota 186 miliardi di euro, contro 116 miliardi di investimenti effettivi, con una &#8220;spesa morta&#8221; stimata in 70 miliardi. Bankitalia e l&#8217;Ufficio parlamentare di bilancio parlano rispettivamente di inefficienze pari al 27% e al 33%, mentre analisi indipendenti stimano che un euro su 2,5 sia stato assorbito senza reali benefici sistemici. La Cgia di Mestre, dal canto suo, ha calcolato che l&#8217;impatto ambientale positivo sarà riscontrabile solo dopo circa 40 anni. Nel frattempo, si rileva un tasso d&#8217;infortuni in cantiere in netta crescita e un numero significativo di imprese bloccate dal caos normativo sulla cessione dei crediti.<br>Il giudizio della Corte dei conti è dunque netto: una misura nata senza visione strategica, priva di presidi giuridici idonei a prevenire abusi, e incapace di generare una crescita duratura. La magistratura contabile ha sottolineato non solo l&#8217;impatto passivo sulle finanze pubbliche, ma anche il rischio di lesione del principio di equità fiscale, dal momento che le agevolazioni hanno beneficiato in misura prevalente soggetti già abbienti, lasciando fuori le fasce deboli. Una redistribuzione alla rovescia, in violazione dell&#8217;art. 53 Cost.<br>La vicenda del Superbonus interpella dunque non solo l&#8217;efficienza amministrativa, ma la coerenza dell&#8217;azione pubblica con i principi costituzionali. Una riflessione giuridica seria non può ignorare la sproporzione tra costi e benefici, l&#8217;assenza di controlli preventivi, la mancata introduzione di condizioni soggettive e oggettive per l&#8217;accesso al beneficio, e l&#8217;erronea presunzione che la spesa pubblica in sé sia sempre generatrice di crescita.<br>Il tempo della propaganda è finito. Oggi resta il tempo della responsabilità. E della contabilità pubblica, che non è mai neutra. Il Superbonus è stato un caso emblematico di come una misura emergenziale, se non costruita su solide basi giuridiche e tecniche, possa degenerare in un fallimento strutturale. Oggi la magistratura contabile ne certifica il fallimento definitivo.</p>
<a href="https://www.latoga.it/category/cronaca/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Cronaca</b></a>  | <a href="https://www.latoga.it/category/urbanistica-edilizia/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Urbanistica / Edilizia</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2025/07/27/superbonus-edilizio-un-fallimento-certificato/">Superbonus edilizio, un fallimento certificato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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		<title>L’intelligenza artificiale e i pericoli per l’avvocato</title>
		<link>https://www.latoga.it/2025/06/19/lintelligenza-artificiale-e-i-pericoli-per-lavvocato/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 18:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza digitale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l’approvazione dell’AI-Act, l’Europa regola l’uso dell’intelligenza artificiale. Ma i veri rischi per la professione forense non sono&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br>Con l’approvazione dell’AI-Act, l’Europa regola l’uso dell’intelligenza artificiale. Ma i veri rischi per la professione forense non sono solo normativi: sono culturali</p>



<h2 id="di-enrico-pellegrini" class="wp-block-heading">di Enrico Pellegrini</h2>



<p>L’intelligenza artificiale è già tra noi. Non è uno scenario futuro, né una suggestione da romanzo di fantascienza. Si presenta ogni volta che usiamo uno strumento di traduzione automatica, un assistente virtuale, una ricerca giurisprudenziale “intelligente”. E con l’adozione, il 13 marzo 2024, dell’AI-Act da parte del Parlamento europeo, l’Unione ha preso atto di questa realtà, tentando di incanalarla in un quadro giuridico organico.<br>Il regolamento si basa su un principio ormai noto: l’analisi del rischio. Più un sistema di IA incide sui diritti delle persone (ad esempio, nella sanità, nella sicurezza o nella giustizia), più deve essere controllato, documentato, verificato. È una novità importante. Ma per gli avvocati, questa nuova frontiera presenta pericoli che non si esauriscono nella sfera dell’osservanza/adeguamento normativo.<br>L’IA è comoda. Permette ricerche rapide, suggerisce argomentazioni, redige bozze. E lo fa in pochi secondi. Ma proprio questa apparente efficienza rappresenta il primo vero pericolo: la tentazione di affidarsi ciecamente a uno strumento che, per sua natura, non è in grado di ragionare giuridicamente.<br>Gli strumenti di AI generativa (come i noti chatbot) non comprendono il diritto: lo imitano. I loro testi appaiono coerenti, articolati, spesso perfino eleganti. Ma possono contenere errori, citazioni inesistenti, concetti giuridicamente inconsistenti. Ed è proprio la loro plausibilità apparente a renderli insidiosi. Il rischio, per l’avvocato, è di scambiare una scorciatoia per un’autostrada. Di delegare la riflessione giuridica, anziché farsi aiutare da uno strumento.<br>Un altro pericolo è di natura culturale: l’erosione del metodo giuridico. L’intelligenza artificiale tende a ridurre i problemi complessi a una risposta secca. Ma il diritto non è matematica, né statistica: è interpretazione, contesto, argomentazione.<br>Se la professione forense si riduce all’utilizzo passivo di sistemi predittivi o automatizzati, allora la figura dell’avvocato – come mediatore tra norma e realtà, tra legge e persona – perde centralità. Diventa esecutore, compilatore, ripetitore. Ma un diritto “automatizzato” è, per definizione, un diritto disumano.<br>Non è solo una questione di metodo. Le tecnologie di IA apprendono dai dati, ma i dati sono storicamente, socialmente e giuridicamente “impuri”. Contengono pregiudizi, distorsioni, errori. Anche nelle banche dati giurisprudenziali ci sono orientamenti superati, sentenze marginali, contraddizioni.<br>Utilizzare l’IA senza sapere su quali fonti si basa equivale a citare una giurisprudenza che non si è mai letta. Ma a differenza del giovane praticante che sbaglia perché non ha studiato abbastanza, l’IA sbaglia con convinzione. E noi rischiamo di non accorgercene.<br>L’AI-Act prevede obblighi importanti per chi sviluppa o utilizza sistemi ad “alto rischio” – come quelli impiegati nel settore giustizia. Tracciabilità, documentazione, supervisione umana. Ma cosa succede se un avvocato utilizza uno strumento di IA per elaborare una consulenza errata? O se deposita un atto con citazioni errate generate da un sistema automatico?<br>La risposta è semplice: ne risponde lui. L’avvocato, non l’algoritmo. La responsabilità professionale non si delega, e nemmeno si condivide con una macchina. Questo principio, tanto ovvio quanto dimenticato, dovrebbe guidare ogni utilizzo dell’IA nella professione forense.<br>L’intelligenza artificiale può essere un alleato prezioso, se utilizzata con competenza, senso critico e consapevolezza dei suoi limiti. Il Regolamento europeo è un primo passo verso una regolamentazione ragionata. Ma la vera difesa del ruolo dell’avvocato passa da un’altra parte: dalla fedeltà al metodo giuridico, dallo studio, dall’assunzione personale della responsabilità.<br>Non sarà un algoritmo a sostituire la nostra professione. Ma potremmo essere noi stessi, usandolo male, a renderla superflua.</p>
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		<item>
		<title>Messaggi in chat WhatsApp fra colleghi, licenziamento illegittimo: Cassazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2025/05/29/messaggi-in-chat-fra-colleghi-e-licenziamento-illegittimo-cassazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 08:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Enrico Pellegrini: La Corte di Cassazione, con una recente sentenza della Sezione Lavoro (n.5936/2025) ha ribadito un&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2025/05/29/messaggi-in-chat-fra-colleghi-e-licenziamento-illegittimo-cassazione/">Messaggi in chat WhatsApp fra colleghi, licenziamento illegittimo: Cassazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Di Enrico Pellegrini:</em></p>



<p>La Corte di Cassazione, con una recente sentenza della Sezione Lavoro (n.5936/2025) ha ribadito un principio fondamentale nel diritto del lavoro digitale, i messaggi scambiati all&#8217;interno di una chat WhatsApp tra colleghi, se inviati in un contesto riservato e a destinatari determinati, non possono giustificare un provvedimento disciplinare di licenziamento. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante nell’epoca in cui strumenti di messaggistica istantanea vengono utilizzati per comunicazioni lavorative ma anche personali, spesso senza un confine preciso tra sfera professionale e privata.</p>



<p>Il caso oggetto della decisione riguardava un lavoratore licenziato a seguito della diffusione, da parte di un collega, di messaggi vocali contenenti espressioni ritenute offensive nei confronti di un superiore gerarchico. I messaggi erano stati trasmessi tramite WhatsApp all&#8217;interno di un gruppo chiuso, composto esclusivamente da altri dipendenti. Pur riconoscendo il contenuto potenzialmente inappropriato, la Suprema Corte ha chiarito che tali comunicazioni rientrano nell’ambito della corrispondenza tutelata dall&#8217;art. 15 della Costituzione, che garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni interpersonali, anche quando queste si realizzano per via digitale.</p>



<p>Secondo quanto affermato dalla Corte, la semplice divulgazione del contenuto da parte di uno dei partecipanti alla chat non fa venir meno la natura privata della conversazione. Tale condotta, anzi, costituisce una lesione del diritto alla riservatezza del mittente e non legittima automaticamente una reazione sanzionatoria da parte del datore di lavoro. Non spetta, infatti, a quest’ultimo erigersi a giudice morale del comportamento del dipendente, se quest’ultimo si è espresso all’interno di un contesto non pubblico e in modo non destinato alla diffusione.</p>



<p>A sostegno di queste conclusioni, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l’utilizzo di chat private tra colleghi, anche laddove emergano contenuti sgradevoli o poco opportuni, non può essere trattato alla stregua di un’espressione pubblica. In tal senso, è stata già riconosciuta l’illegittimità di sanzioni disciplinari irrogate sulla base di messaggi privati – anche vocali – scambiati in contesti digitali riservati, salvo che tali comunicazioni non travalichino i limiti della tutela costituzionale attraverso un’espressa volontà di diffusione.</p>



<p>La Corte ha ulteriormente osservato che l’utilizzo della piattaforma WhatsApp, se limitato a gruppi chiusi e a persone determinate, è assimilabile, dal punto di vista giuridico, all’invio di una lettera in busta chiusa. Si tratta, quindi, di un mezzo tecnologico che soddisfa il requisito di segretezza richiesto per la tutela costituzionale. La posizione della Cassazione si allinea a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui anche le comunicazioni elettroniche e digitali rientrano nella protezione garantita dall’art. 8 della CEDU, laddove siano evidentemente destinate a restare confinate nel perimetro relazionale privato.</p>



<p>Dal punto di vista applicativo, la pronuncia impone ai datori di lavoro un approccio prudente e rispettoso delle garanzie costituzionali. In assenza di una comprovata incidenza negativa sul rapporto fiduciario, e quindi sull’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, il contenuto di una chat privata non può costituire valido presupposto per una sanzione disciplinare grave come il licenziamento. Le aziende sono quindi chiamate a valutazioni più articolate, in cui si tenga conto del contesto, delle modalità comunicative e della finalità originaria della conversazione.</p>



<p>Qualsiasi compressione di tale diritto deve essere giustificata da esigenze concrete, attuali e proporzionate, mai da generici criteri morali o da reazioni emotive dell’ambiente di lavoro.</p>
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		<title>Carta d&#8217;identità: minori, torna la dicitura &#8220;genitore&#8221;. Indicazioni &#8220;padre&#8221; e &#8220;madre&#8221; discriminatorie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 04:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
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<p>L&#8217;indicazione &#8216;padre&#8217; e &#8216;madre&#8217; sulla carta d&#8217;identità elettronica è discriminatoria, perché <strong>non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all&#8217;adozione in casi particolari</strong>. La dicitura corretta è, dunque, quella di &#8216;genitore&#8217;. La Cassazione nella sentenza 9216/2025, come riporta &#8216;Il Sole 24 Ore&#8217;, ha respinto il ricorso del ministero dell&#8217;Interno contro la decisione della Corte d&#8217;Appello di disapplicare il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, con il quale era stata <strong>eliminata la parola &#8216;genitori&#8217; dai documenti per tornare alla dicitura &#8216;padre&#8217; e &#8216;madre&#8217;</strong>. (adnkronos)</p>
<a href="https://www.latoga.it/category/civile/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Civile</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2025/04/10/carta-didentita-minori-torna-la-dicitura-genitore-indicazioni-padre-e-madre-discriminatorie/">Carta d&#8217;identità: minori, torna la dicitura &#8220;genitore&#8221;. Indicazioni &#8220;padre&#8221; e &#8220;madre&#8221; discriminatorie</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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