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	<title>Amministrativo &#8211; Latoga.it</title>
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	<title>Amministrativo &#8211; Latoga.it</title>
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		<title>PUG Martina Franca: numerosi ricorsi scuotono il Piano della Città</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 14:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica / Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Operatori economici e privati cittadini si rivolgono al TAR Lecce contro il nuovo disegno urbanistico, mettendo in discussione&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Operatori economici e privati cittadini si rivolgono al TAR Lecce contro il nuovo disegno urbanistico, mettendo in discussione scelte pianificatorie, perimetri di trasformazione e metodo di formazione del piano.</strong></p>



<p><em>di Enrico Pellegrini</em></p>



<p><strong>C’era una volta il PRG</strong></p>



<p>Prima ancora che diventi la nuova <em>“costituzione urbanistica”</em> di Martina Franca, il Piano Urbanistico Generale è già finito sul banco degli imputati. L’<em>“approvando”</em> PUG, ancora sospeso tra l’adozione e il vaglio delle osservazioni, è investito da sedici ricorsi al TAR Puglia, tutti firmati dagli avvocati Enrico Pellegrini e Tommaso Millefiori, che ne contestano le fondamenta di legittimità e il modo in cui il Comune ha ascoltato (o non ha ascoltato) cittadini e imprese. Per capire come si possa arrivare a mettere sotto processo un piano prima ancora che entri in vigore, bisogna però tornare indietro di quarant’anni, a quando lo strumento di governo del territorio si chiamava ancora Piano Regolatore Generale.</p>



<p><strong>1984, Martina Franca, una città che cresce </strong><strong><em>“per zone”</em></strong></p>



<p>Il PRG approvato nel 1984 aveva una struttura tipica della pianificazione di quegli anni dove la città veniva divisa in <em>“zone”</em> omogenee, ciascuna con la propria funzione prevalente e i relativi indici.</p>



<p>Zone di espansione residenziale (E1, E2, E3, E4), spesso collegate all’obbligo di piani particolareggiati;</p>



<p>Zone agricole o agricolo–residenziali (F2-2), in realtà già all’epoca interessate da dinamiche insediative;</p>



<p>Zone destinate a servizi e standard (S, H1, P): verde pubblico, attrezzature collettive &#8211; scuole, verde pubblico e parcheggi;</p>



<p>Zone produttive e industriali (L), a ridosso delle principali direttrici infrastrutturali.</p>



<p>L’attuazione del PRG veniva impostata su comparti edificatori per i quali l’Amministrazione comunale aveva redatto una serie di Piani Particolareggiati, ossia aree di completamento, comparti di espansione residenziale urbani e periurbani (tra cui, ad esempio, le zone note come C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/9 <em>“Pergolo”</em>, <em>“Giuliani”</em> e <em>“San Paolo”</em>). In questi ambiti, almeno sulla carta, avrebbero dovuto trovare attuazione le previsioni edificatorie del piano generale in un equilibrio di realizzazione delle zone residenziali private con l’attuazione da parte del comune e delle aree a standard.</p>



<p>Per molti proprietari, imprese e operatori economici, quel PRG è stato per anni il parametro di riferimento:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>per programmare interventi residenziali e produttivi;</li>



<li>per sopportare un carico fiscale fondato sulla qualificazione <em>“edificabile”</em> di terreni talvolta mai realmente pianificati in dettaglio;</li>



<li>per inserire nelle proprie strategie anche l’eventuale “riscatto” di aree a standard, al termine del periodo decennale dei vincoli espropriativi.</li>
</ul>



<p><strong>L’arrivo della L.R. 20/2001 e l’idea di PUG</strong></p>



<p>Nel frattempo, però, il contesto normativo cambia. Con la Legge Regionale Puglia n.20/2001 il legislatore regionale introduce un modello diverso di governo del territorio, lo strumento cardine non è più il PRG, ma il Piano Urbanistico Generale (PUG). Al centro vengono posti il tema della partecipazione pubblica, il ruolo delle osservazioni ex art.11, il riferimento ai principi della L.241/1990 sul giusto procedimento.</p>



<p>La logica è chiara; superare i piani meramente <em>“espansivi”</em> e zonizzati, orientando la pianificazione verso la riqualificazione dei tessuti esistenti; il contenimento del consumo di suolo; l’integrazione con i piani settoriali (paesaggio, rete ecologica, piano delle infrastrutture, attività estrattive, ecc…) e soprattutto la costruzione di un contraddittorio strutturato con i soggetti incisi dalle scelte di piano.</p>



<p>Per anni, però, a Martina Franca, come in molti altri Comuni pugliesi, il PRG del 1984 continua a vivere di varianti puntuali, accordi di programma, piani attuativi selettivi, delibere commissariali, reiterazioni di vincoli a standard approvate in sede regionale.</p>



<p>Nascono così; accordi di programma per insediamenti turistico–ricettivi in variante al PRG; provvedimenti di Commissari ad acta chiamati a ritipizzare aree colpite da vincoli scaduti; varianti generali alle NTA approvate dalla Regione, con reiterazione delle destinazioni a servizi (standard) su molte aree già <em>“scadute”</em> dal punto di vista espropriativo.</p>



<p>Il risultato è un quadro stratificato; un PRG nato negli anni ’80, ma continuamente ritoccato, dove aspettative edificatorie, vincoli a servizi, accordi convenzionali e giudicati amministrativi convivono in modo non sempre lineare.</p>



<p><strong>L’avvio del percorso verso il PUG</strong></p>



<p>Su questo sfondo, le Amministrazioni comunali succedutesi decidono di compiere il passo che la normativa regionale sollecita da tempo, abbandonare il vecchio PRG e dotarsi di un PUG coerente con la L.R. 20/2001, con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) nonché con il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Taranto.</p>



<p>Il percorso – come emerge dagli atti oggi oggetto di ricorso – passa attraverso alcune tappe significative:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>avvio del procedimento e definizione del Documento Programmatico Preliminare (DPP), con il coinvolgimento di uffici interni e strutture esterne;</li>



<li>ricorso, in una prima fase, a un incarico esterno di progettazione mediante procedura ad evidenza pubblica di rango europeo;</li>



<li>a seguito di tale gara di evidenza europea, in data 18.09.2017 è stato stipulato il contratto d’appalto per la redazione del P.U.G. con un Raggruppamento Temporaneo di professionisti;</li>



<li>tale contratto è stato risolto per inadempimento;</li>



<li>successiva risoluzione del relativo contratto e scelta di internalizzare la redazione del PUG, affidandola al dirigente del settore competente e all’Ufficio di Piano interno;</li>



<li>redazione del PUG mediante elaborazione degli elaborati strutturali (PUG_S) e programmatici (PUG_P), con definizione di (<strong>a</strong>) nuovi contesti urbani e rurali (CU, CR), (<strong>b</strong>) tessuti di completamento e di trasformazione (TC, TMI, TPM, AT, ATP), (<strong>c</strong>) ambiti per dotazioni (AD1, AD2) e (<strong>d</strong>) recepimento e dettaglio delle invarianti paesistiche e ambientali (aree boscate, reti ecologiche, aree a rischio idraulico).</li>
</ul>



<p>Il percorso si concretizza, sul piano sostanziale, in due atti cardine:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la Delibera di Consiglio comunale n.55 del 25 luglio 2024, con cui il PUG viene adottato;</li>



<li>la Delibera n.65 del 29 luglio 2025, con cui il Consiglio esamina le osservazioni presentate e assume le determinazioni di accoglimento o diniego, sulla base delle schede di “Istruttoria dell’Ufficio” predisposte dal dirigente e dall’Ufficio di Piano.</li>
</ul>



<p>È proprio su questa seconda delibera – e, “in parte qua”, sulle scelte del PUG da essa confermate – che si concentra oggi il contenzioso davanti al TAR Puglia – Lecce.</p>



<p><strong>Sedici ricorsi distinti</strong>, tutti rivolti a contestare, da prospettive diverse, come il nuovo PUG ha letto il passato e ha scritto il futuro urbanistico della città.</p>



<p>Con la Delibera di Consiglio comunale n. 55 del 25 luglio 2024, il Comune di Martina Franca adotta il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), in attuazione della L.R. Puglia n. 20/2001. Con la successiva Delibera n. 65 del 29 luglio 2025, il Consiglio esamina e definisce le osservazioni presentate da cittadini, imprese e operatori economici.</p>



<p>A valle di questo iter vengono proposti sedici distinti ricorsi al TAR Puglia – Lecce, tutti diretti contro il Comune di Martina Franca e tutti sottoscritti dagli avvocati Enrico Pellegrini e Tommaso Millefiori, in rappresentanza di cittadini proprietari e imprese produttive.</p>



<p>Le posizioni soggettive sono diversissime ma la struttura dei motivi di ricorso è omogenea.</p>



<p>In estrema sintesi, i profili comuni sono quattro:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>svuotamento della fase partecipativa e delle osservazioni ex art. 11 L.R. 20/2001;</li>



<li>inadeguata considerazione del quadro fattuale e delle pregresse scelte pianificatorie;</li>



<li>uso particolarmente gravoso di standard urbanistici, dotazioni e invarianti paesistiche su suolo privato;</li>



<li>un motivo trasversale che investe l’assetto complessivo del PUG, ossia la figura del dirigente–progettista del PUG, che cumula ruoli centrali in tutte le fasi del procedimento.</li>
</ul>



<p>Tutti i ricorsi muovono dal medesimo presupposto; la fase delle osservazioni al PUG non avrebbe rispettato il modello partecipativo disegnato dalla L.R. Puglia n. 20/2001 e dall’art. 9 della L. n.241/1990.</p>



<p>Ogni osservazione, infatti è stata presentata dopo l’adozione del PUG; è stata articolata in modo approfondito; è stata poi “riassunta” nelle schede interne di “Istruttoria dell’Ufficio” che accompagnano la delibera di consiglio comunale n.65/2025.</p>



<p>Ed è proprio qui che, secondo i ricorrenti, il sistema si incrina; infatti in moltissimi casi, la risposta del Comune si riduce a poche righe, con formule ricorrenti quali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>“osservazione non accoglibile in quanto in contrasto con l’impostazione generale della zonizzazione del PUG”;</li>



<li>“osservazione non accoglibile in quanto le aree risultano già adeguatamente valorizzate”;</li>



<li>“accoglimento non possibile poiché determinerebbe disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe”;</li>



<li>“non accoglibile per contrasto con il dimensionamento complessivo del PUG”.</li>
</ul>



<p>In altri termini, il Comune non spiega perché l’osservazione è sbagliata o inaccoglibile; si limita a ripetere che il PUG ha deciso diversamente. Ma questa non è motivazione, è un circolo vizioso.</p>



<p>L’art.11 L.R. 20/2001, letto in combinato con l’art.9 L. 241/1990, impone un vero contraddittorio, non la mera presa d’atto che “l’osservazione contrasta con il piano”; altrimenti la fase partecipativa diventa una liturgia vuota.</p>



<p>Si pubblica il PUG, si ricevono memorie articolate, ma la risposta è sostanzialmente …<em>&lt;&lt;no, perché il PUG è questo&gt;&gt;</em>.</p>



<p>È un’accusa circostanziata.&nbsp;</p>



<p>Non si contesta solo il contenuto delle scelte di piano, ma la lealtà del procedimento.</p>



<p>Il motivo più delicato e trasversale, tuttavia, è quello che riguarda la figura del dirigente comunale incaricato del PUG.</p>



<p>In pressoché tutti i ricorsi, tra gli ultimi motivi, si legge una contestazione di questo tenore: “Incompatibilità del tecnico incaricato nel procedimento di redazione, adozione e osservazione del P.U.G. e violazione dei principi di imparzialità e separazione delle funzioni amministrative”.</p>



<p>La sequenza ricostruita dagli atti è, in estrema sintesi, la seguente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il Comune avvia una procedura europea per affidare all’esterno la redazione del PUG, con un raggruppamento di professionisti incaricato.</li>



<li>Tale contratto viene successivamente risolto per inadempimento, con determinazione dirigenziale.</li>



<li>La Giunta opta per l’internalizzazione della progettazione, affidando il PUG proprio al dirigente del settore competente, che assume il ruolo di:
<ul class="wp-block-list">
<li>progettista del PUG e coordinatore dell’Ufficio di Piano;</li>



<li>responsabile del procedimento (RUP) per la formazione del piano;</li>



<li>responsabile VAS;</li>



<li>estensore delle istruttorie tecniche sulle osservazioni e delle relative “proposte di determinazione”;</li>



<li>firmatario dei pareri tecnici allegati alle delibere consiliari di adozione del PUG (D.C.C. n.55/2024) e di esame delle osservazioni (D.C.C. n.65/2025).</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p>Di fatto, secondo la prospettazione dei ricorsi, il medesimo soggetto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>elabora le scelte di piano;</li>



<li>istruisce le osservazioni che criticano quelle stesse scelte;</li>



<li>formula la proposta tecnica di accoglimento o diniego;</li>



<li>esprime parere favorevole alle delibere che approvano il PUG e consolidano le controdeduzioni.</li>
</ul>



<p>Questa situazione, viene riassunta dalla difesa, come corto circuito organizzativo, richiamando l’art. 97 Cost., che impone all’amministrazione un’azione improntata a imparzialità e buon andamento; gli artt. 6 e 7 della L. n.241/1990, sul dovere di astensione in caso di conflitto (anche solo funzionale) e sulla corretta gestione del procedimento e le norme di settore che, almeno in materia paesaggistica, richiedono una distinzione tra chi cura la pianificazione urbanistico–edilizia e chi esercita funzioni di tutela.</p>



<p>Non viene dedotto un conflitto d’interessi patrimoniale, bensì un tema di architettura delle funzioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>chi è autore delle scelte di piano non dovrebbe essere anche l’unico filtro tecnico che valuta e rigetta le osservazioni dei privati;</li>



<li>la concentrazione di tutti i ruoli chiave in un solo dirigente riduce al minimo il controllo interno e il confronto dialettico, trasformando la fase delle osservazioni in una sorta di “autoverifica” del progettista.</li>
</ul>



<p>In alcune memorie nell’ambito del processo di partecipazione attivato dall’ottobre 2021 in poi, si ricordano anche le perplessità espresse, in fase precedente, da alcuni Ordini professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Agronomi e Forestali, Geologogi e Periti Agrari) e dall’INU Puglia, che avevano sollevato dubbi sulla contemporaneità dei ruoli ricoperti dal medesimo dirigente nel procedimento PUG.</p>



<p>Se questo motivo dovesse essere ritenuto fondato, l’effetto – almeno in astratto – potrebbe andare ben oltre i singoli lotti, potrebbe mettere in discussione la legittimità complessiva dell’iter di formazione del PUG, quantomeno nella parte in cui si è tradotto in un blocco <em>“monolitico”</em> delle osservazioni.</p>



<p><strong>Un contenzioso che interroga il modello di pianificazione</strong></p>



<p>L’impugnativa del (definendo) PUG di Martina Franca non si limita a chiedere più volumetria o migliori indici fondiari.</p>



<p>Nello schema dei motivi comuni – così come formulati dagli avvocati Pellegrini e Millefiori – c’è una critica molto più ampia:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>al modo in cui è stata gestita la partecipazione,</li>



<li>al modo in cui sono stati letti e ponderati i pregressi urbanistici e i giudicati,</li>



<li>al modo in cui standard e invarianti sono stati calati sulle proprietà,</li>



<li>(e soprattutto) al modo in cui è stata organizzata la funzione tecnica interna, concentrando in un solo dirigente il ruolo di progettista, istruttore e “giudice” delle osservazioni.</li>
</ul>



<p>Adesso la parola passa al TAR Puglia – Lecce, chiamato a misurare la tenuta di queste censure e a dire se, e quanto, esse possano incidere sulla sopravvivenza dell’attuale impianto del PUG martinese.</p>



<p>Ma il punto vero va oltre i confini di Martina Franca. Questa vicenda porta in superficie una domanda che riguarda molti enti locali; è davvero compatibile con i principi di imparzialità, partecipazione e trasparenza un modello di pianificazione in cui il medesimo ufficio – e talvolta la stessa persona fisica – disegna il piano, filtra e respinge le osservazioni e, in definitiva, certifica la bontà delle proprie scelte? Dalla risposta che arriverà da questo contenzioso potrebbe dipendere non solo il destino del PUG di Martina Franca, ma anche il modo in cui, d’ora in avanti, i Comuni pugliesi saranno costretti a ripensare l’architettura interna degli uffici tecnici quando si decide la partita più delicata … quella sul governo del territorio.</p>



<p><strong><em>… continua.</em></strong></p>
<a href="https://www.latoga.it/category/amministrativo/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Amministrativo</b></a>  | <a href="https://www.latoga.it/category/urbanistica-edilizia/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Urbanistica / Edilizia</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2025/11/15/pug-martina-franca-numerosi-ricorsi-scuotono-il-piano-della-citta/">PUG Martina Franca: numerosi ricorsi scuotono il Piano della Città</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Nuovo Testo Unico Edilizia: doppia conformità rimodulata, sanatorie più snelle e focus sugli immobili ante 1967</title>
		<link>https://www.latoga.it/2025/09/26/nuovo-testo-unico-edilizia-doppia-conformita-rimodulata-sanatorie-piu-snelle-e-focus-sugli-immobili-ante-1967/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 07:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica / Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal “Salva-Casa” alla delega in discussione alla Camera, che cosa è già legge e che cosa potrebbe cambiare&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal “Salva-Casa” alla delega in discussione alla Camera, che cosa è già legge e che cosa potrebbe cambiare nel nuovo impianto del D.P.R. 380/2001</p>



<p><em>Di Enrico Pellegrini</em>:</p>



<p>Il sistema edilizio italiano sta vivendo un passaggio che può definirsi epocale. Dopo vent’anni di stratificazioni normative sul D.P.R. 380 del 2001, il cosiddetto Testo Unico Edilizia, il legislatore ha aperto un doppio fronte di intervento. Da un lato, con il decreto-legge 69 del 2024, convertito nella legge 105 dello stesso anno, si è già intervenuti su alcuni degli istituti più delicati, introducendo modifiche immediatamente operative. Dall’altro, alla Camera è incardinata la proposta di legge delega A.C. 2332, collegata alla A.C. 535, che affida al Governo il compito di riscrivere e riordinare l’intera disciplina, con l’obiettivo di adottare un nuovo Testo Unico capace di razionalizzare procedure e principi.<br>Il “Salva-Casa” ha inciso innanzitutto sulla nozione di stato legittimo, rendendo più lineare la sua ricostruzione. Oggi è possibile far valere non soltanto la sequenza completa di tutti i titoli edilizi rilasciati, ma anche il solo titolo più recente che abbia interessato l’intero immobile, purché l’amministrazione abbia verificato i precedenti. Concorrono a definire lo stato legittimo anche i titoli in sanatoria, le fiscalizzazioni delle opere, le tolleranze costruttive e, nei casi di immobili realizzati in epoca anteriore all’obbligo di licenza edilizia, anche documentazione catastale, d’archivio o fotografica. È un cambiamento che alleggerisce la prova e consente a molti immobili di vedere ricostruita la propria legittimità giuridico-amministrativa.<br>Altro intervento decisivo ha riguardato le tolleranze costruttive. La regola del due per cento rimane valida sempre, ma per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 le deviazioni ammissibili sono state ampliate fino al sei per cento, secondo scaglioni progressivi in base alla superficie dell’unità immobiliare. La norma riconosce una realtà diffusa, piccole difformità dimensionali non incidono sulla sostanza del progetto e non meritano di bloccare atti di trasferimento o interventi successivi.<br>Ancora più significativa è l’introduzione di una nuova tipologia di sanatoria, disciplinata dall’articolo 36-bis. Per difformità parziali e variazioni essenziali si apre oggi una procedura semplificata, con tempi certi e la possibilità di silenzio-assenso, quarantacinque giorni per il permesso in sanatoria e trenta per la SCIA, salvo sospensioni per vincoli paesaggistici. È una rivoluzione silenziosa che, pur mantenendo formalmente intatta la disciplina dell’articolo 36, in realtà apre un varco a regolarizzazioni più rapide e meno onerose. Non a caso la modulistica nazionale è stata aggiornata in Conferenza Unificata sia per i titoli edilizi principali sia per l’agibilità, con obbligo per Regioni e Comuni di adeguarsi entro l’autunno 2025.<br>Accanto a queste novità già operative, la delega parlamentare per la riforma del Testo Unico apre scenari di ben più ampio respiro. Il Servizio Studi della Camera ha chiarito che l’obiettivo è adottare un testo unico coordinato, con abrogazioni espresse delle norme superate, una disciplina transitoria uniforme e la definizione dei principi fondamentali che spettano allo Stato, in ossequio all’articolo 117 della Costituzione. Tra questi principi rientra, senza dubbio, la doppia conformità.<br>Ed è qui che si gioca la partita più delicata. Da sempre la doppia conformità rappresenta la barriera della sanatoria edilizia ordinaria. Non basta che l’opera sia oggi conforme agli strumenti urbanistici: occorre che lo fosse anche al tempo della realizzazione. Una regola che ha reso quasi impossibile regolarizzare gli abusi datati, alimentando un contenzioso infinito e un patrimonio edilizio spesso condannato a restare in un limbo. La Corte costituzionale ha ribadito in più occasioni che si tratta di un principio fondamentale, dunque non derogabile dalle Regioni e non eliminabile con leggerezza.<br>Il legislatore, tuttavia, ha già avviato un processo di erosione selettiva. Con l’articolo 36-bis ha creato un binario parallelo che non richiede la doppia conformità in senso pieno, ma consente la regolarizzazione a condizioni più agili. Con le nuove tolleranze ha ampliato gli spazi di difformità non sanzionabili. Con la riscrittura dell’articolo 9-bis ha permesso di ricostruire lo stato legittimo attraverso titoli e documenti che prescindono dalla verifica puntuale di ogni fase storica. La doppia conformità resta, ma non è più l’unico modo per regolarizzare.<br>È per questo che la riforma delegata potrebbe segnare un punto di svolta. Nessuno si attende un’abolizione integrale del principio, che sarebbe difficilmente compatibile con l’impianto costituzionale. Ma cresce la possibilità di un ridimensionamento mirato, attraverso la tipizzazione di casi in cui la doppia conformità non sarà più richiesta. Le ipotesi circolate riguardano soprattutto gli immobili costruiti prima del 1967, quando la licenza edilizia non era ancora obbligatoria ovunque, e le difformità minori che non alterano la funzionalità o la sicurezza delle opere. In questi casi si potrebbe introdurre una sanatoria storica o semplificata, in grado di superare rigidità oggi prive di reale giustificazione.<br>Il tema degli immobili “ante ’67” è emblematico. La legge ponte n.765 del 1967 ha esteso a tutto il territorio comunale l’obbligo della licenza edilizia, ma fino ad allora molti fabbricati erano stati realizzati legittimamente senza titolo. Oggi, in assenza di una norma chiara, la prova della loro legittimità è spesso difficoltosa, affidata a documenti catastali, fotografie d’epoca o atti d’archivio. La riforma potrebbe codificare definitivamente questo regime, stabilendo una disciplina speciale che consenta di attestare la regolarità senza dover passare attraverso il filtro della doppia conformità.<br>In questo scenario, la doppia conformità non scompare ma cambia volto. Da regola assoluta e inderogabile rischia di diventare un criterio di carattere generale, applicabile solo ai casi più rilevanti, mentre attorno ad essa si aprono corridoi di semplificazione per difformità marginali o per abusi storici. Non si tratterebbe di un condono, bensì di un adeguamento del sistema a una realtà edilizia stratificata e complessa.<br>Il futuro del Testo Unico dipenderà dall’equilibrio che il Governo saprà trovare nell’esercizio della delega. Se la riforma si limiterà a coordinare le novità già introdotte, avremo un testo più chiaro ma non sostanzialmente diverso. Se invece verranno tipizzate deroghe esplicite alla doppia conformità, potremo assistere a un vero cambio di paradigma.<br>Per ora, professionisti e operatori devono muoversi nel quadro tracciato dal “Salva-Casa”, ossia ricostruzione dello stato legittimo con criteri più elastici, tolleranze costruttive ampliate, sanatoria 36-bis con tempi rapidi e modulistica aggiornata. È già un contesto profondamente diverso da quello di due anni fa. Ma la vera sfida è appena iniziata, e riguarda il destino di un principio che per decenni ha rappresentato la linea di confine invalicabile tra ciò che poteva essere sanato e ciò che doveva essere demolito. La domanda che molti si pongono è se davvero la doppia conformità sia destinata a tramontare. La risposta, al momento, è che non scomparirà del tutto, ma potrebbe presto smettere di essere un dogma.</p>



<p></p>
<a href="https://www.latoga.it/category/amministrativo/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Amministrativo</b></a>  | <a href="https://www.latoga.it/category/urbanistica-edilizia/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Urbanistica / Edilizia</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2025/09/26/nuovo-testo-unico-edilizia-doppia-conformita-rimodulata-sanatorie-piu-snelle-e-focus-sugli-immobili-ante-1967/">Nuovo Testo Unico Edilizia: doppia conformità rimodulata, sanatorie più snelle e focus sugli immobili ante 1967</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato: no alle varianti al piano regolatore generale se non hanno solide motivazioni</title>
		<link>https://www.latoga.it/2025/02/24/consiglio-di-stato-no-alle-varianti-al-piano-regolatore-generale-se-non-hanno-solide-motivazioni/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 03:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica / Edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Enrico Pellegrini: La recente sentenza del Consiglio di Stato, n.714 del 29 gennaio 2025, ha aggiunto un&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Di Enrico Pellegrini:</em></p>



<p>La recente sentenza del Consiglio di Stato, n.714 del 29 gennaio 2025, ha aggiunto un nuovo capitolo significativo nella ampia bibliografia inerente le varianti urbanistiche. Il caso in esame ha visto i cittadini di Terni opporsi a una variante del Piano Regolatore Generale che avrebbe trasformato una zona residenziale in un&#8217;area destinata allo sviluppo alberghiero, una decisione inizialmente approvata dal Comune ma successivamente contestata per la mancanza di una motivazione adeguata.</p>



<p>Il Consiglio di Stato, nella sua funzione di garante dell&#8217;equilibrio tra interessi pubblici e privati, ha ribaltato una sentenza precedente del Tribunale Amministrativo Regionale Umbria (n.28/2020) evidenziando come le modifiche significative all&#8217;uso del territorio richiedano giustificazioni dettagliate e ben fondate, soprattutto quando influenzano direttamente la qualità della vita dei cittadini e l&#8217;ambiente circostante.</p>



<p>La decisione, Presidente Marco Lipari e con la relazione del Consigliere Giovanni Tulumello, ha messo in evidenza la necessità di trasparenza e responsabilità da parte delle amministrazioni locali. Il giudizio sottolinea che l&#8217;introduzione di spazi alberghieri non può essere giustificata solamente dalla volontà di sviluppo economico, se ciò contravviene agli interessi e alle aspettative legittime dei residenti.</p>



<p>Questa decisione non solo riafferma il ruolo della giurisprudenza nel modellare le pratiche amministrative ma anche esalta il concetto di legittimità delle aspettative dei cittadini, che non devono essere sacrificate sull&#8217;altare di decisioni poco chiare o improvvisate. La vicenda di Terni diventa così un esempio emblematico di come le decisioni urbanistiche debbano essere ponderate, motivate e sempre allineate con il bene collettivo, garantendo che ogni cambiamento sia il risultato di un processo considerato e rispettoso dei diritti dei singoli.</p>



<p>In un&#8217;epoca dove l&#8217;urbanistica può troppo facilmente piegarsi a logiche di profitto immediato, la sentenza del Consiglio di Stato ricorda agli enti locali il loro dovere di custodi del territorio. Serve come promemoria che ogni decisione che modella la nostra geografia urbana deve essere accompagnata da una riflessione profonda e da un dialogo aperto con la comunità, assicurando che le modifiche siano veramente a vantaggio di tutti.</p>



<p></p>



<p></p>



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		<title>Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/07/19/incostituzionale-il-divieto-di-rilasciare-nuove-autorizzazioni-per-il-servizio-di-noleggio-con-conducente/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 13:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicato dalla Corte Costituzionale: Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente(NCC) sino&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Pubblicato dalla Corte Costituzionale:</em></p>



<p>Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente<br>(NCC) sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese<br>titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC ha consentito, per oltre cinque anni,<br>«all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori»,<br>compromettendo gravemente «la possibilità di incrementare la già carente offerta<br>degli autoservizi pubblici non di linea».<br>È quanto si legge nella sentenza n.137, depositata oggi, con cui la Corte<br>costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato<br>illegittimo l’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018.<br>In via preliminare, la sentenza ha chiarito che la recente adozione del decreto n. 203<br>del 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce la “piena<br>operatività” dell’anzidetto registro informatico a decorrere da centottanta giorni<br>dalla sua pubblicazione, «non ha alcuna incidenza sul presente giudizio, dal momento<br>che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa» in ragione della<br>sua «struttura», a prescindere dalle evenienze «di fatto» e dalle «circostanze<br>contingenti» attinenti alla sua concreta applicazione.<br>E ciò in quanto è proprio la configurazione della disposizione censurata che ha<br>consentito all’autorità amministrativa di bloccare l’ingresso dei nuovi operatori nel<br>mercato del NCC semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero<br>con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del<br>registro informatico», come del resto ha dimostrato la concreta vicenda storica.<br>È quindi rimasta del tutto inascoltata – ha osservato la sentenza – la preoccupazione<br>dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato (AGCM) volta a evidenziare<br>che «l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza<br>di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle<br>aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e<br>dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente<br>i bisogni di mobilità della popolazione».<br>La norma censurata ha pertanto causato, in modo sproporzionato, «un grave<br>pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività».<br>I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà<br>di circolazione, «che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui la forte<br>carenza dell’offerta» – che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al<br>riguardo – generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente<br>compromesso «non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio,<br>che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che<br>all’interesse allo sviluppo economico del Paese».</p>



<p></p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/07/pronuncia_137_2024.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di pronuncia_137_2024."></object><a id="wp-block-file--media-5c03e3fe-4320-4900-a64a-9babe292008d" href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/07/pronuncia_137_2024.pdf">pronuncia_137_2024</a><a href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/07/pronuncia_137_2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-5c03e3fe-4320-4900-a64a-9babe292008d">Download</a></div>



<p></p>
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		<item>
		<title>La rotazione degli appalti: tra principi fondamentali e deroghe eccezionali</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/03/28/la-rotazione-degli-appalti-tra-principi-fondamentali-e-deroghe-eccezionali/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 14:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>TAR Sicilia 19 marzo 2024 e parere ANAC n.58/2023: la rotazione è imperativa Di Enrico Pellegrini Nel contesto&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/03/28/la-rotazione-degli-appalti-tra-principi-fondamentali-e-deroghe-eccezionali/">La rotazione degli appalti: tra principi fondamentali e deroghe eccezionali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>TAR Sicilia 19 marzo 2024 e parere ANAC n.58/2023: la rotazione è imperativa</strong></p>



<p><em>Di Enrico Pellegrini</em></p>



<p>Nel contesto degli appalti pubblici, il principio di rotazione rappresenta un pilastro fondamentale volto a garantire trasparenza e pari opportunità tra gli operatori economici. Recentemente, la sentenza del TAR Catania n.1099 del 19 marzo 2024 e il parere ANAC n. 58/2023 (che qui si allegano in calce) hanno offerto spunti critici riguardanti le possibilità di derogare a tale principio, evidenziando le condizioni sotto cui possa essere considerata legittima una deviazione da questa regola.</p>



<p>Il TAR Sicilia, sez. Catania, con la sua sentenza, ha ribadito l&#8217;importanza del principio di rotazione, <strong>confermando l&#8217;esclusione</strong> di un operatore economico dalla procedura negoziata senza bando per l&#8217;affidamento diretto di lavori pubblici, a causa della precedente assegnazione di un contratto simile, <strong>sottolineando l&#8217;obbligatorietà di rotazione</strong> per prevenire il rischio di favoritismi e garantire la libera concorrenza. Questa decisione si basa sull&#8217;articolo 49 del d.lgs. n.36/2023, che prevede l&#8217;esclusione nel caso in cui “due consecutivi affidamenti” abbiano riguardato la stessa categoria di opere, interpretando tali affidamenti come quelli &#8220;immediatamente precedente&#8221; e quello in corso di assegnazione.</p>



<p>Parallelamente, il parere ANAC n.58/2023 ha chiarito che la rotazione negli appalti è imperativa, escludendo la possibilità di derogarla per motivi di urgenza senza una specifica e puntale motivazione che giustifichi tale scelta, in linea con le condizioni dettate dall&#8217;articolo 49 del Codice. Tale posizione ribadisce <strong>l&#8217;eccezionalità delle deroghe</strong> al principio di rotazione, non ritenendole coerenti con una semplice necessità di celerità nell&#8217;esecuzione dei lavori.</p>



<p>L&#8217;approfondimento giuridico offerto da questi documenti ufficiali sottolinea le criticità nell&#8217;applicazione del principio di rotazione, evidenziando al contempo l&#8217;esigenza di bilanciare le norme a tutela della concorrenza con le necessità operative delle stazioni appaltanti. La giurisprudenza del TAR e il parere consultivo dell&#8217;ANAC mostrano <strong>un rigido inquadramento legale</strong> attorno alle possibili deroghe, sancendo che ogni eccezione deve essere giustificata dettagliatamente, in rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, e non discriminazione.</p>



<p>La decisione del TAR Sicilia, pertanto, non solo rafforza l&#8217;importanza del principio di rotazione come strumento di garanzia della concorrenza equa e della trasparenza nelle procedure di appalto, ma delinea anche i confini entro i quali è possibile, seppur <strong>in casi eccezionali</strong>, contemplare una deroga. La sentenza e il parere analizzati offrono quindi un contributo significativo alla comprensione e all&#8217;applicazione dei principi che regolano il settore degli appalti pubblici, evidenziando l&#8217;essenzialità</p>



<p> di una motivazione puntuale e circostanziata in caso di necessità di deviare da tali principi fondamentali.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/03/2-TAR-Sicilia-sez.-Catania-sentenza-n.1099-del-19.03.2024.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di 2-TAR-Sicilia-sez.-Catania-sentenza-n.1099-del-19.03.2024."></object><a id="wp-block-file--media-fd46622c-e9ad-411a-a75e-fca55d604b55" href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/03/2-TAR-Sicilia-sez.-Catania-sentenza-n.1099-del-19.03.2024.pdf">2-TAR-Sicilia-sez.-Catania-sentenza-n.1099-del-19.03.2024</a><a href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2024/03/2-TAR-Sicilia-sez.-Catania-sentenza-n.1099-del-19.03.2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-fd46622c-e9ad-411a-a75e-fca55d604b55">Download</a></div>



<p></p>



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		<title>La lotta contro l&#8217;abusivismo edilizio: una sentenza ribadisce i doveri della pubblica amministrazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2024/03/06/la-lotta-contro-labusivismo-edilizio-una-sentenza-ribadisce-i-doveri-della-pubblica-amministrazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 16:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Emblematica, impone azioni decise contro l&#8217;inerzia delle autorità locali in materia di edilizia Di Enrico Pellegrini: La giustizia&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2024/03/06/la-lotta-contro-labusivismo-edilizio-una-sentenza-ribadisce-i-doveri-della-pubblica-amministrazione/">La lotta contro l&#8217;abusivismo edilizio: una sentenza ribadisce i doveri della pubblica amministrazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:'Times New Roman',serif;color:#0d0d0d;background-color:#ffffff;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Emblematica, impone azioni decise contro l&#8217;inerzia delle autorità locali in materia di edilizia</span></p>



<p><em>Di</em> <em>Enrico Pellegrini:</em></p>



<p>La giustizia amministrativa si è pronunciata nuovamente sul tema sempre scottante dell&#8217;abusivismo edilizio, questa volta attraverso una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania che non lascia spazio a interpretazioni: <strong>il silenzio della Pubblica Amministrazione di fronte agli abusi edilizi non è solo inaccettabile, ma esplicitamente illegittimo</strong>.</p>



<p>Il caso in questione, risolto dalla sentenza n.734 del 2024, ha visto il T.A.R. accogliere il ricorso di un cittadino esasperato dall&#8217;attesa di una decisione comunale sulla demolizione di una costruzione abusivamente eretta. La sentenza pone in risalto un principio fondamentale: ogni individuo ha il diritto di vedere riconosciuta e tutelata la propria posizione giuridica qualificata, soprattutto quando si tratta di contrastare violazioni edilizie che minacciano l&#8217;ordine e l&#8217;integrità urbanistica.</p>



<p>Rifacendosi a solide basi giurisprudenziali (amministrative e di legittimità), i giudici del T.A.R. hanno ribadito che l&#8217;amministrazione comunale è obbligata a concludere il procedimento amministrativo avviato dal cittadino, con l&#8217;adozione di un provvedimento espresso sulla demolizione dell&#8217;immobile abusivo. Questo impegno si fonda sulla &#8220;legittima aspettativa&#8221; del cittadino di conoscere l&#8217;esito dell&#8217;azione amministrativa, un principio consolidato nella giurisprudenza che il T.A.R. ha voluto riaffermare con forza.</p>



<p>La sentenza si colloca all&#8217;interno di un contesto giurisprudenziale più ampio che affronta il tema del silenzio amministrativo. Ad esempio, la questione della notifica rifiutata a causa di una casella di posta elettronica piena, trattata nella sentenza, riflette i dilemmi attuali dell&#8217;era digitale nelle comunicazioni ufficiali. La decisione del T.A.R. di considerare tali notifiche come validamente effettuate si appoggia a precedenti giurisprudenziali significativi, come quelli stabiliti dal T.A.R. Reggio Calabria (sentenza n.60 del 09.01.2023) e dalla Cassazione Civile (sez. III^ sentenza n.49/2021 e sez. II^ sentenza n.2581/2021), che ora attendono ulteriori chiarimenti e valutazioni dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.</p>



<p>Questa sentenza non solo chiarisce il dovere dell&#8217;amministrazione di agire prontamente in caso di abusi edilizi, ma si erge anche come punto di riferimento per il futuro, invitando le autorità a una maggiore responsabilità e trasparenza. In questo scenario, il messaggio è inequivocabile: il rispetto delle normative urbanistiche e l&#8217;impegno contro l&#8217;abusivismo non possono essere ignorati, e il silenzio amministrativo si configura come un ostacolo alla giustizia e al bene comune che deve essere superato.</p>



<p>In questo caso la Pubblica Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, contestualmente, alla nomina di un Commissario ad Acta, individuato nella figura del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell&#8217;Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, nel caso di ulteriore silenzio ed inerzia del Comune.</p>



<p>Attraverso questa decisione, il T.A.R. di Catania non solo fornisce una risposta giuridica a un singolo caso di abusivismo edilizio, ma invia un segnale forte sull&#8217;importanza della legalità e della prontezza nell&#8217;amministrazione della giustizia, contribuendo così a delineare un futuro in cui la legge e l&#8217;ordine urbanistico prevalgono per garantire una convivenza civile più equa e rispettosa.</p>



<p></p>



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		<title>Cambiamento  normativo sulle ferie non godute: la sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 11:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Enrico Pellegrini Lussemburgo – In un recente pronunciamento della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (giudizio C-218/22 –&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>di Enrico Pellegrini</em></p>



<p>Lussemburgo – In un recente pronunciamento della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (giudizio C-218/22 – Comune di Copertino) è stata scritta una nuova pagina nelle normative che riguardano il trattamento delle ferie non godute nella pubblica amministrazione italiana. La decisione, che arriva direttamente dalla sede della Corte a Lussemburgo, sta già facendo discutere in tutta Italia.<br>Il caso in questione riguarda un ex funzionario del Comune di Copertino, in provincia di Lecce, l&#8217;ingegnere Antonio Giuseppe Verdesca. Dopo le sue dimissioni volontarie per il prepensionamento, l’ingegnere ha richiesto un&#8217;indennità per i 79 giorni di ferie annuali non godute. Una richiesta che, secondo la legislazione italiana attuale, non trova riscontro, in quanto prevede che i dipendenti pubblici non possano monetizzare le ferie non utilizzate.<br>La sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea tuttavia stabilisce un importante precedente: i lavoratori hanno diritto a un&#8217;indennità finanziaria per le ferie annuali non godute. Questo verdetto contrasta con la normativa italiana, in particolare con un decreto legge del 2012, introdotto sotto il governo Monti per ridurre la spesa pubblica, che vieta esplicitamente tale monetizzazione.<br>Le implicazioni di questa sentenza sono notevoli. Come evidenziato dalla sindaca di Copertino, Sandrina Schito, in un&#8217;intervista al Corriere della Sera, l&#8217;applicazione di questa decisione potrebbe portare a notevoli difficoltà finanziarie per i bilanci dei Comuni, qualora tutti i lavoratori con ferie non godute avanzate facessero richiesta dell&#8217;indennità.<br>La decisione di Lussemburgo apre quindi la strada a numerosi casi similari in Italia, potenzialmente rivoluzionando la gestione delle ferie non godute nel settore pubblico. Il caso di Copertino potrebbe essere solo l&#8217;inizio di una serie di richieste di compensazione per le ferie non utilizzate, modificando radicalmente l&#8217;approccio alla gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione.</p>



<p></p>



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<p></p>
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		<title>Carburanti: tornano i cartelli con i prezzi</title>
		<link>https://www.latoga.it/2023/12/02/carburanti-tornano-i-cartelli-con-i-prezzi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 22:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal ministero del Made in Italy e&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal ministero del Made in Italy e delle Imprese.</p>



<p>Sospensiva riguardante la sentenza del Tar Lazio che aveva accolto a novembre il ricorso di varie associazioni di distributori di carburanti avverso il decreto ministeriale. Entrato in vigore ad agosto, obbliga a rendere noti i prezzi medi dei carburanti su base regionale. </p>



<p><em>(foto: repertorio)</em></p>



<p></p>



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<p></p>
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		<title>Balneari: Cassazione</title>
		<link>https://www.latoga.it/2023/11/28/balneari-cassazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Enrico Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 05:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla Corte di Cassazione: Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla declaratoria di inammissibilità degli interventi svolti&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Dalla Corte di Cassazione:</em></p>



<p>Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla declaratoria di inammissibilità degli interventi svolti innanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, anche a sostegno delle ragioni dell’originario ricorrente, dal Sindacato Italiano Balneari-SIB, dall’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici-ASSONAT e dalla Regione Abruzzo – hanno statuito che la questione relativa alla titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo collettivo, che attribuisce agli enti associativi esponenziali la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, integra un problema di giurisdizione, in quanto attiene ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice ed è deducibile con ricorso alla S.C. ex artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost.; pertanto, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo collettivo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2023/11/32559_11_2023_civ_noindex.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di 32559_11_2023_civ_noindex."></object><a id="wp-block-file--media-1cd0ca84-4e0f-4afc-b030-7467f7ad7fa7" href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2023/11/32559_11_2023_civ_noindex.pdf">32559_11_2023_civ_noindex</a><a href="https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2023/11/32559_11_2023_civ_noindex.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-1cd0ca84-4e0f-4afc-b030-7467f7ad7fa7">Download</a></div>
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		<item>
		<title>Nullo il decreto sulle modalità di obbligo esposizione prezzi dei carburanti</title>
		<link>https://www.latoga.it/2023/11/10/nullo-il-decreto-sulle-modalita-di-obbligo-esposizione-prezzi-dei-carburanti/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 14:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.latoga.it/?p=3221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al link di seguito: Amministrativo</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Al link di seguito:</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-noi-notizie wp-block-embed-noi-notizie"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="7GBv7yS9cj"><a href="https://www.noinotizie.it/10-11-2023/nullo-il-decreto-di-esposizione-prezzi-dei-carburanti/">Nullo il decreto di obbligo esposizione prezzi dei carburanti Tar Lazio</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Nullo il decreto di obbligo esposizione prezzi dei carburanti &lt;small class=&quot;subtitle&quot;&gt;Tar Lazio&lt;/small&gt;&#8221; &#8212; Noi Notizie." src="https://www.noinotizie.it/10-11-2023/nullo-il-decreto-di-esposizione-prezzi-dei-carburanti/embed/#?secret=5oEqbWZo2K#?secret=7GBv7yS9cj" data-secret="7GBv7yS9cj" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
<a href="https://www.latoga.it/category/amministrativo/" style="font-size: 12px;color: #dd3333;" ><b>Amministrativo</b></a> <p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it/2023/11/10/nullo-il-decreto-sulle-modalita-di-obbligo-esposizione-prezzi-dei-carburanti/">Nullo il decreto sulle modalità di obbligo esposizione prezzi dei carburanti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.latoga.it">Latoga.it</a>.</p>
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