«È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Questa parte del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020 in tema di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)” convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, è illegittima. Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale con la sentenza 87/2022 del 9 marzo.
Civile
Illegittima l’inefficacia dell’esecuzione sull’abitazione del debitore
8 Aprile 2022
1 minuto di lettura
Related Posts
Differenza fra credito d’imposta non spettante ed inesistente: Corte di Cassazione
Dalla Corte di Cassazione: La Sezione Quinta Civile, in tema di recupero di credito d’imposta vantato ex art.…
In vigore il Codice della crisi
È entrato n vigore il codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) che sostituisce la legge fallimentare (Regio decreto 267/1942).…
Atti di nascita, irricevibile ricorso di due coppie di donne
Dalla Corte di Cassazione: La Prima Sezione della Corte EDU, decidendo all’unanimità sul ricorso proposto da due coppie…
Impugnazione di sentenza ai soli fini civili: Cassazione
Dalla Corte di Cassazione: La Quinta Sezione ha affermato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto…