Si può chiedere l’addebito al coniuge responsabile del tradimento solo se sia proprio questo accadimento ad originare la crisi del matrimonio. Altrimenti tale addebito non può essere rivendicato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 11130/2022. Viene confermato il verdetto di appello che non riconosceva al marito quanto richiesto. Il coniuge riteneva la moglie responsabile, con il tradimento, della fine del matrimonio. Invece è stato dimostrato, secondo i giudici, che il matrimonio era già vacillante. Ciò è motivo per non addebitare alcunché alla donna.
Civile
Matrimonio già in difficoltà, nessun addebito per il tradimento
20 Aprile 2022
1 minuto di lettura
Related Posts
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Istituita dall’Onu, ogni 25 novembre si tiene la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In…
Utili d’impresa familiare ed unioni civili: se ne occupa la Corte di Cassazione
L’articolo 230 bis del codice civile disciplina la materia degli utili di impresa e la partecipazione ad essi…
Conto corrente estero: gli obblighi
Il conto corrente estero è, ovviamente, una pratica perfettamente legale. Purché si sia adempienti rispetto agli obblighi di…
Alunno cade dalle scale: spetta alla scuola l’onere della prova
La sentenza della Corte di Cassazione, risalente proprio ad un 19 marzo (quello del 2021) fa riferimento a…