Si può chiedere l’addebito al coniuge responsabile del tradimento solo se sia proprio questo accadimento ad originare la crisi del matrimonio. Altrimenti tale addebito non può essere rivendicato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 11130/2022. Viene confermato il verdetto di appello che non riconosceva al marito quanto richiesto. Il coniuge riteneva la moglie responsabile, con il tradimento, della fine del matrimonio. Invece è stato dimostrato, secondo i giudici, che il matrimonio era già vacillante. Ciò è motivo per non addebitare alcunché alla donna.
Civile![](https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2022/03/corte-di-cassazione.jpg)
Matrimonio già in difficoltà, nessun addebito per il tradimento
20 Aprile 2022
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