La costruttrice di un centro fitness aveva chiesto il certificato di agibilità per l’immobile sede dell’attività. Nell’ambito di un procedimento penale era stata contestata alla costruttrice l’insistenza di autorizzazione sanitaria, pure citata in sede di istanza. Il Comune ha così opposto il diniego al permesso di costruire.
La vicenda ha successivamente avuto un risvolto di tipo amministrativo con sentenza del Tar Lazio n. 9678 del 13 luglio 2022. Il ricorso della costruttrice contro il diniego del Comune è stato respinto dai giudici amministrativi.
“Il rilascio del certificato di agibilità postula la piena corrispondenza delle opere realizzate (non solo con i criteri di igiene e salubrità tipici dell’accertamento, ma anche) con la regolarità edilizia ed urbanistica del progetto, senza che abbiano rilievo, a tali fini, la maggiore o minore incidenza delle eventuali difformità”. La costruzione in questione presentava difformità nella zona interrato.
Presupposti per agibilità e conformità urbanistica-edilizia: Tar Lazio
28 Luglio 2022
1 minuto di lettura
Related Posts
Regione Puglia, V Commissione: approvata la proposta di legge di rigenerazione e riuso del patrimonio edilizio esistente
Comunicato della Regione Puglia: Approvata a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, la proposta di legge “Programma eco-casa di riqualificazione,…
Scoprire abusi edilizi dopo l’acquisto non garantisce la nullità del rogito notarile
La nullità del rogito notarile in caso di compravendita di immobili interviene solo in alcuni casi, come riporta…
Detrazioni fiscali connesse alla validità dei titoli abilitativi ed edilizi
La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la compatibilità dei bonus edilizi cosiddetti minori se avvenuti su immobili abusivi…
PUG Martina Franca: numerosi ricorsi scuotono il Piano della Città
Operatori economici e privati cittadini si rivolgono al TAR Lecce contro il nuovo disegno urbanistico, mettendo in discussione…