La costruttrice di un centro fitness aveva chiesto il certificato di agibilità per l’immobile sede dell’attività. Nell’ambito di un procedimento penale era stata contestata alla costruttrice l’insistenza di autorizzazione sanitaria, pure citata in sede di istanza. Il Comune ha così opposto il diniego al permesso di costruire.
La vicenda ha successivamente avuto un risvolto di tipo amministrativo con sentenza del Tar Lazio n. 9678 del 13 luglio 2022. Il ricorso della costruttrice contro il diniego del Comune è stato respinto dai giudici amministrativi.
“Il rilascio del certificato di agibilità postula la piena corrispondenza delle opere realizzate (non solo con i criteri di igiene e salubrità tipici dell’accertamento, ma anche) con la regolarità edilizia ed urbanistica del progetto, senza che abbiano rilievo, a tali fini, la maggiore o minore incidenza delle eventuali difformità”. La costruzione in questione presentava difformità nella zona interrato.
![](https://www.latoga.it/wp-content/uploads/2022/03/sentenza-1.jpg.webp)
Presupposti per agibilità e conformità urbanistica-edilizia: Tar Lazio
28 Luglio 2022
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