Regione Puglia: approvata la nuova legge sulle ristrutturazioni edilizie

Il consiglio regionale della Puglia ha varato ieri la nuova normativa in materia di urbanistica/edilizia. Viene così superata la serie di piani casa e variazioni sul tema che aveva caratterizzato gli ultimi anni, non senza rilievi, talvolta, sulla possibile incostituzionalità di parti delle leggi regionali via via approvate.

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È stato approvato all’unanimità il disegno di legge con cui si intendono disciplinare a livello regionale gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il testo è stato illustrato all’Aula dal consigliere delegato all’urbanistica Stefano Lacatena, il quale ha evidenziato che l’obiettivo della legge è rendere applicabile in Puglia l’innovata disciplina della ristrutturazione edilizia introdotta dal Decreto legge n. 76/2020 ai fini della rigenerazione urbana, contribuendo, di fatto, al perseguimento delle finalità della legge regionale n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana” ed al definitivo superamento della “stagione del Piano Casa”, introdotta in Puglia con la legge n. 14/2009 e della legge n. 20/2022 “norme per il riuso e la riqualificazione edilizia” di cui si dispone l’abrogazione.
Si tratta in sostanza, di dare attuazione al dettato normativo del DPR n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così come disciplina il DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L n. 120/2020, nel punto in cui prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono “prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Pertanto, gli interventi che saranno eseguiti dovranno essere finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e dovranno essere orientati alla progressiva riduzione del degrado, del sottoutilizzo e dell’abbandono degli ambiti urbanizzati interessati, contribuendo al contenimento del consumo di suolo, all’adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana.

Verranno riconosciuti
incentivi volumetrici del 20% della volumetria complessiva, e comunque non oltre 300 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti;
del 20% della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti, che non comportino la modifica della destinazione d’uso;
del 35% della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti nelle zone omogenee B e C, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza;
del 35% della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, nei contesti rurali identificati dal proprio strumento urbanistico come zone omogenee E, che non comportino la modifica della destinazione d’uso;
del 35% della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione all’interno delle zone B e C, delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza.
Inoltre, per il riconoscimento degli incentivi previsti, il procedimento sarà disciplinato a carico dei Comuni. In particolare, i Comuni saranno tenuti ad approvare una delibera di Consiglio comunale con la quale vengono individuati gli specifici ambiti all’interno dei quali consentire il riconoscimento degli incentivi volumetrici per gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione potranno usufruire degli incentivi volumetrici a condizione che l’edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale previsto dalla LR n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.
Sono previste misure finalizzate alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale.
EMENDAMENTI
Numerosi gli emendamenti approvati, presentati dai consiglieri Lacatena, Amati, Ventola, Tupputi, Tammacco, Conserva e Caracciolo.
Alcuni di essi hanno riguardato l’articolo relativo alle condizioni per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
In particolare, è stato aggiunto che anche in assenza degli incentivi previsti, la realizzazione degli interventi è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di densità edilizia previsti nell’articolo 7 del DM 1444/68 (che prevede che le densità territoriali e fondiarie siano stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste), consentendo la deroga ai Comuni in ordine ai predetti limiti.
Si è intervenuti anche in merito agli ambiti di intervento, definendo che il riconoscimento degli incentivi volumetrici è subordinato all’approvazione di una deliberazione di Consiglio comunale che individui gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi e legittimati da destinare alla residenza.
Con un emendamento è stato aggiunto che gli ambiti individuati possono includere anche zone omogenee D e F (di cui all’art. 2 del DM 1444/68) che risultino interamente intercluse all’interno di zone omogenee B e/o C previo accertamento dell’assenza dell’interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente. Le volumetrie da realizzare all’interno delle zone D e F dovranno essere destinate alla residenza, fermo restando la previsione di una quota non inferiore al 10% da destinare a edilizia residenziale sociale.
Nell’ambito dei limiti di applicazione, sono stati esclusi dall’applicazione della legge gli edifici illegittimamente realizzati, anche parzialmente ad eccezione di quelli per i quali venga rilasciato titolo edilizio in sanatoria prima della presentazione dell’istanza e degli edifici previsti nella legge 14/2009, oltre a quelli individuati in ragione del proprio valore storico, culturale e architettonico, nonché ricadenti nelle aree oggetto di procedure speciali di variante urbanistica o sottoposte a vincolo paesaggistico, oppure quelli ubicati nelle oasi faunistico-ambientali o zone umide e quelli negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica.
(fonte Regione Puglia)

Urbanistica / Edilizia
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