La costruttrice di un centro fitness aveva chiesto il certificato di agibilità per l’immobile sede dell’attività. Nell’ambito di un procedimento penale era stata contestata alla costruttrice l’insistenza di autorizzazione sanitaria, pure citata in sede di istanza. Il Comune ha così opposto il diniego al permesso di costruire.
La vicenda ha successivamente avuto un risvolto di tipo amministrativo con sentenza del Tar Lazio n. 9678 del 13 luglio 2022. Il ricorso della costruttrice contro il diniego del Comune è stato respinto dai giudici amministrativi.
“Il rilascio del certificato di agibilità postula la piena corrispondenza delle opere realizzate (non solo con i criteri di igiene e salubrità tipici dell’accertamento, ma anche) con la regolarità edilizia ed urbanistica del progetto, senza che abbiano rilievo, a tali fini, la maggiore o minore incidenza delle eventuali difformità”. La costruzione in questione presentava difformità nella zona interrato.

Presupposti per agibilità e conformità urbanistica-edilizia: Tar Lazio
28 Luglio 2022
1 minuto di lettura
Related Posts
Standard urbanistici, normativa statale e provvedimenti regionali: se ne occuperà la Corte Costituzionale
Gli standard urbanistici sono regolati dal decreto ministeriale 1444/1968. Non è possibile per le Regioni disapplicare autonomamente quelle…
Consiglio di Stato: no alle varianti al piano regolatore generale se non hanno solide motivazioni
Di Enrico Pellegrini: La recente sentenza del Consiglio di Stato, n.714 del 29 gennaio 2025, ha aggiunto un…
Dichiarazione di pubblica utilità ed esproprio: Cassazione
Dalla Corte di Cassazione: Le Sezioni Unite Civili decidendo, su questione di contrasto, hanno affermato che nelle controversie…
Regione Puglia: approvata la nuova legge sulle ristrutturazioni edilizie
Il consiglio regionale della Puglia ha varato ieri la nuova normativa in materia di urbanistica/edilizia. Viene così superata…