Differenza fra credito d’imposta non spettante ed inesistente: Corte di Cassazione

Dalla Corte di Cassazione:

La Sezione Quinta Civile, in tema di recupero di credito d’imposta vantato ex art. 8 della l. n. 62 del 2001, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., della questione oggetto di contrasto se, ai fini dell’applicazione del termine di decadenza ottennale previsto dall’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, anche alla luce delle successive riforme e, in particolare, dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, introdotto dall’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, rilevi o meno la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente, con la conseguenza che, dovendo intendersi con tale ultima espressione solo il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è “reale”) e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di credito “non spettante” debba trovare invece applicazione il più ridotto termine di decadenza quadriennale ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.

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