Dalla Corte di Cassazione:
Questioni controverse. Primo quesito:
Se, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l’imputato elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell’atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la stessa sia nulla, dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.Secondo quesito:
Se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme, perché avulso dal sistema processuale e, comunque, idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento processuale.Terzo quesito:
Se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell’art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa.
Ricorrente: PM c/ El Karti O., Mourad K. + 1
Relatore: G. Santalucia
Riferimenti normativi: cod. proc. pen., artt. 157, 159, 161, 162, 171, 568; artt. 20, 20-bis, 29 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Ordinanza di rimessione: 9038/2023
Decisione
Soluzioni adottate. Primo quesito: La notificazione va effettuata nelle forme previste dall’art. 157 ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen. Secondo quesito: Il provvedimento è abnorme. Terzo quesito: Negativa.
Penale