Un’amministrazione comunale sarda ha deliberato un provvedimento di demolizione di un immobile. Il cittadino interessato ha inviato osservazioni al provvedimento. Solo che la casella di posta elettronica certificata di quell’ufficio amministrativo era piena e dunque, delle osservazioni, non è stato tenuto conto. Il cittadino ha fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale di Cagliari che il 14 febbraio, con sentenza della prima sezione, si è espresso. Il senso della valutazione del giudice del Tar: non è un problema della pubblica amministrazione avere la casella pec piena, il cittadino deve trovare alternative per far pervenire le sue comunicazioni. Ciò in virtù del codice dell’amministrazione digitale agli articoli 6, 45 e 48.
AmministrativoLa pubblica amministrazione ha la casella pec piena: è un problema del cittadino. Sentenza Tar Cagliari
25 Marzo 2022
1 minuto di lettura
Related Posts
Il Tar restituisce la patente a pregiudicato
Stralcio dell’articolo di leccesette.it: Con una innovativa pronuncia, il Tar di Lecce prende posizione sulla spinosa questione dei…
Standard urbanistici, normativa statale e provvedimenti regionali: se ne occuperà la Corte Costituzionale
Gli standard urbanistici sono regolati dal decreto ministeriale 1444/1968. Non è possibile per le Regioni disapplicare autonomamente quelle…
La circonvallazione che può mettere in crisi il Pug di Martina Franca
Tra viabilità, paesaggio e Pptr, altro nodo delicato del nuovo piano urbanistico generale Di Enrico Pellegrini: Una strada…
Autorità portuali e fisco: ordinanza della Cassazione
Diffuso dalla Corte di Cassazione: La Quinta Sezione civile, in tema di tasse portuali, ha disposto la trasmissione…