Si può chiedere l’addebito al coniuge responsabile del tradimento solo se sia proprio questo accadimento ad originare la crisi del matrimonio. Altrimenti tale addebito non può essere rivendicato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 11130/2022. Viene confermato il verdetto di appello che non riconosceva al marito quanto richiesto. Il coniuge riteneva la moglie responsabile, con il tradimento, della fine del matrimonio. Invece è stato dimostrato, secondo i giudici, che il matrimonio era già vacillante. Ciò è motivo per non addebitare alcunché alla donna.
Civile
Matrimonio già in difficoltà, nessun addebito per il tradimento
20 Aprile 2022
1 minuto di lettura
Related Posts
Illegittima l’inefficacia dell’esecuzione sull’abitazione del debitore
«È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile,…
In vigore il Codice della crisi
È entrato n vigore il codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) che sostituisce la legge fallimentare (Regio decreto 267/1942).…
Divorzio fra due donne: assegno al coniuge debole, deciderà la Cassazione
La notizia è riportata dal Gazzettino. Il divorzio fra due donne si va risolvendo con un contenzioso giudiziario…
Revoca di contributi pubblici nel settore agricolo per contrasto iniziale col pubblico interesse: Cassazione
Dalla Corte di Cassazione: Revoca dell’attribuzione di contributi pubblici nel settore agricolo per contrasto iniziale col pubblico interesse…