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In vigore il Codice della crisi

È entrato n vigore il codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) che sostituisce la legge fallimentare (Regio decreto 267/1942).

Fra le conseguenze (dalla rete):

L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L’imprenditore collettivo (s.r.l., s.n.c., s.a.s., coop., società semplici agricole) deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Le misure idonee per gli imprenditori individuali e l’assetto organizzativo e amministrativo per le società devono consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i seguenti segnali:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni

d) il ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento dei contributi all’INPS e all’INAIL

e) debiti IVA per ogni singola liquidazione mensile o trimestrale superiore ad € 5.000,00

f) debiti per cartelle di pagamento dell’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) scaduti da oltre 90 giorni superiori a € 100.000 per le imprese individuali, a € 200.000 per le s.n.c. e le s.a.s., a € 500.000 per le srl e le coop.

Civile | Commerciale / Societario
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