La nuova disciplina della “pec first”

Avv. Stefania Malandrini

Il decreto legislativo n. 149 del 2022 ha profondamente innovato la previgente disciplina regolata dalla legge n. 53 del 1994 con riferimento alle notificazioni.

Nella relazione illustrativa al citato decreto legislativo n. 149 del 2022, appare evidente l’intento di creare una disciplina base unitaria delle notifiche eseguite dagli avvocati, infatti, si legge che “nell’attuare i criteri di delega relativi alle notifiche telematiche e, in tale ambito, al riordino e implementazione del processo civile telematico, si è ritenuto di mantenere la disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati in materia civile e stragiudiziale nella legge n. 53 del 1994, ove formano un corpo normativo unico applicabile anche alle notifiche di atti in materia amministrativa, intervenendo nel codice di procedura civile per il necessario coordinamento nonché per dare attuazione ai criteri di portata generale o indirizzati all’ufficiale giudiziario”.

La norma in oggetto ha, in tutti gli ambiti delle procedure notificatorie, introdotto il cosiddetto pec first, principio per il quale la PEC è divenuta la principale modalità di notificazione degli atti giudiziari.

Dal 1° marzo 2023 scatta per gli avvocati l’obbligo di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, professionisti e PA, qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, via Posta Elettronica Certificata (PEC) o un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato

L’avvocato deve notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo PEC sia quando il destinatario è un soggetto obbligato dalla legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese), sia quando il destinatario, pur non essendo obbligato, abbia esercitato la facoltà di eleggere “domicilio digitale”, presso l’INAD (l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese).

Appare, peraltro, importante rilevare che per i procedimenti instaurati fino al 28.02.2023, invece, continua ad applicarsi la normativa previgente alla Riforma Cartabia in tema di notifiche, quindi, secondo la logica del “doppio binario”, queste nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dall’1.03.2023.

La notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario residua solo se quella effettuata a mezzo PEC non sia possibile o abbia avuto esito negativo per cause non imputabili al destinatario.

Cosa accade, invece, se la notifica abbia avuto esito negativo per cause imputabili al destinatario?

Meno notoria appare, peraltro, la conseguenziale procedura di compiuta giacenza della notifica a mezzo PEC volta a disciplinare tutti quei casi in cui, nonostante la notificazione non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario, la legge prescrive una vera e propria “presunzione di conoscenza”, la compiuta giacenza per l’appunto. 

Varie possono essere le cause della “giacenza” che determina l’impossibilità di recapitare l’atto al destinatario al momento della consegna dello stesso, come per esempio nelle ipotesi in cui la casella PEC è piena, oppure qualora l’indirizzo sia stato disattivato.

Il nuovo art. 3 ter della Legge n. 53 del 1994, infatti, prevede espressamente che: “quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento”.

Se, invece, il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle Imprese e ha eletto il domicilio digitale, l’avvocato deve notificare con le modalità ordinarie

Con l’aggiunta di due nuovi commi all’art. 147 c.p.c., inoltre, il legislatore ha precisato che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata si perfezionano in momenti diversi per il notificante e per il destinatario ed anche che dette notifiche possano essere eseguite senza limiti orari.

In particolare, la norma prescrive che: “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Appare quindi evidente che, con la disciplina suesposta, la digitalizzazione del processo ha fatto un vero e proprio balzo in avanti, rendendo obbligatoria la notifica in proprio a mezzo Pec che era, invece, solo una facoltà per gli avvocati.

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