I sedicimila euro che interrogano la qualità delle entrate di bilancio

Comune di Martina Franca: Imu e Tari, due vicende davanti al Garante del contribuente mostrano perché un credito pubblico, per stare nei conti, deve essere fondato, documentato ed esigibile

Di Enrico Pellegrini:

Ci sono casi che, presi singolarmente, sembrano riguardare soltanto il contribuente destinatario di una richiesta di pagamento. Una ingiunzione, un preavviso, un sollecito, una posizione tributaria rimasta aperta negli archivi comunali.

Poi però quando quegli atti vengono letti davvero, quando si cercano le notifiche, quando si ricostruiscono le date, quando si verifica la prescrizione e si pretende che il credito pubblico sia dimostrato, il caso individuale cambia natura. Non riguarda più solo il singolo cittadino. Diventa una domanda sulla macchina amministrativa e, in alcuni casi, anche sulla qualità delle entrate che sorreggono il bilancio pubblico.

Questo articolo nasce da due vicende reali nelle quali ho prestato consulenza legale a cittadini destinatari di pretese tributarie del Comune di Martina Franca. Una riguardava l’IMU. L’altra la TARI. Due storie diverse, maturate in momenti diversi, ma accomunate da un dato comune, ossia entrambe sono arrivate all’attenzione del Garante del contribuente per la Puglia ed entrambe hanno condotto a un invito all’annullamento della pretesa o dell’iscrizione a ruolo.

Nella parte tecnico-ricostruttiva della riscossione mi sono avvalso del supporto di Michele Fedele, mio consulente tecnico in materia di riscossione, già Funzionario responsabile della riscossione e Ufficiale della riscossione. Sono stati messi in ordine gli atti, le date, i passaggi amministrativi, le notifiche e i termini al fine di comprendere se quelle somme fossero ancora realmente dovute, ancora esigibili, ancora sostenute da atti validi. Nel promemoria tecnico di ricostruzione dei fascicoli, il valore complessivo delle due pretese viene stimato in circa 16 mila euro.

Sedici mila euro, da soli, non cambiano il destino finanziario di un Comune. Ma sarebbe un errore fermarsi all’importo. Il punto non è se quei sedici mila euro siano tanti o pochi. Il punto è cosa raccontano. Perché una pretesa tributaria, quando viene accertata e conservata nei conti dell’Ente, non è più soltanto una lettera spedita a un cittadino. Può diventare credito pubblico. Può essere considerata entrata. Può concorrere, direttamente o indirettamente, alla rappresentazione positiva delle risorse comunali.

Ed è qui che il discorso si sposta dal fascicolo del singolo contribuente alla veridicità sostanziale del bilancio.

Non si tratta di sostenere che il bilancio del Comune di Martina Franca sia “malato”. Sarebbe una conclusione impropria. Si tratta, piuttosto, di porre una domanda più seria <<quanto sono veri, fondati e realmente esigibili i crediti tributari che l’Ente iscrive, conserva, aziona o prevede di recuperare?>>

La parola “veridicità”, del resto, non è una suggestione giornalistica. Nello stesso DUP 2026-2028 del Comune di Martina Franca si legge che la ricerca delle fonti di finanziamento è fondamentale per garantire la “veridicità e l’affidabilità” del processo di programmazione dell’Ente; lo stesso documento afferma che la previsione delle entrate tributarie si basa su una stima realistica, considerando accertamenti in corso, banche dati dell’Ente ed evoluzione normativa. Sempre il DUP richiama il recupero dell’evasione, il miglioramento e la velocizzazione della riscossione delle entrate accertate.

Dunque la domanda è perfettamente istituzionale, se la programmazione finanziaria si fonda anche su crediti tributari, quei crediti sono stati verificati nella loro effettiva tenuta giuridica?

Il primo caso riguarda una pretesa IMU per l’anno 2012. La contribuente aveva ricevuto una ingiunzione di pagamento, seguita da preavviso di fermo, notificata dal Comune di Martina Franca nel maggio 2024. Il Comune aveva sostenuto di avere emesso e notificato due avvisi di accertamento in data 3 ottobre 2017, divenuti definitivi per mancata impugnazione. Ma la definitività iniziale di un atto non rende eterno il credito.

Il Garante del contribuente per la Puglia, con risoluzione prot. n. 149/2025, fasc. n. 5/2025, ha ritenuto fondato l’esposto, osservando che, dopo la notifica degli avvisi di accertamento, il termine prescrizionale quinquennale era ricominciato a decorrere dalla data di irretrattabilità dell’atto. Anche considerando la sospensione emergenziale COVID di 542 giorni, la prescrizione era maturata prima della successiva ingiunzione notificata il 28 maggio 2024. La conclusione è stata netta. Il Garante ha invitato il Dirigente dell’Ufficio Tributi del Comune di Martina Franca ad annullare la pretesa creditoria per IMU 2012.

Questo provvedimento è del gennaio 2025. Non è, quindi, un fatto dell’ultima ora. Proprio per questo il suo significato è ancora più rilevante. Già allora l’Ente aveva ricevuto un segnale ufficiale, una pretesa tributaria, pur fondata su avvisi divenuti definitivi, non era più azionabile perché prescritta. La domanda naturale è se, dopo quel segnale, sia stata svolta una verifica sulle posizioni analoghe. Perché se un credito si prescrive, non è più un’entrata solida. Non è più una somma semplicemente “difficile da riscuotere”. È un credito che può aver perso la propria forza giuridica.

Il secondo caso riguarda la TARI per le annualità 2015, 2016 e 2017. Qui il tema è ancora più delicato, perché non si limita alla prescrizione, ma investe la prova della notifica.

Il contribuente aveva chiesto, nell’ambito di una procedura di definizione agevolata dei tributi locali, copia degli atti relativi alle pendenze esistenti. Il Garante dà atto che l’Ente aveva trasmesso soltanto gli avvisi di accertamento notificati al contribuente, ma non gli atti esecutivi conseguenti. All’invito a fornire informazioni, per il Comune ha risposto la società concessionaria Andreani Tributi s.r.l., indicando, tra gli atti rimasti insoluti, anche una ingiunzione fiscale relativa alla TARI 2015, 2016 e 2017.

La risoluzione del Garante prot. n. 1591/2026, fasc. n. 188/2026, sulla TARI 2015, 2016 e 2017, esprime un rilievo decisivo. Gli avvisi di accertamento risultavano notificati il 6 settembre 2019; tuttavia, sommando il termine quinquennale e la sospensione COVID di 542 giorni, l’effetto estintivo era maturato prima della presentazione dell’esposto, perché la successiva ingiunzione non risultava validamente notificata. La concessionaria aveva prodotto soltanto copia di una busta con annotazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza. Ma, mancando l’avviso di ricevimento della raccomandata necessario a dimostrare il perfezionamento della notifica, il Garante ha ritenuto che la notifica non potesse considerarsi perfezionata. Anche qui, la conclusione è stata l’invito al Dirigente dell’Ufficio Tributi ad annullare l’iscrizione a ruolo della TARI 2015, 2016 e 2017.

Questo è il punto che il cittadino deve comprendere, non basta dire che un atto esiste. Bisogna dimostrare che quell’atto sia stato validamente notificato. Non basta che in un archivio compaia una posizione debitoria. Bisogna verificare che il credito sia ancora vivo, che non sia prescritto, che l’atto interruttivo sia stato correttamente portato a conoscenza del destinatario.

Altrimenti il rischio è evidente, il cittadino si trova davanti a una richiesta di pagamento che sembra definitiva, autorevole, inevitabile; ma quella richiesta, se esaminata con metodo, può non reggere.

Qui non si sta sostenendo che ogni pretesa del Comune sia illegittima. Non si sta dicendo che ogni avviso sia sbagliato. Non si sta facendo una statistica sull’intera riscossione comunale. Due casi non bastano per giudicare un sistema. Ma bastano per porre una domanda pubblica, soprattutto quando entrambi riguardano tributi primari e quando entrambi, una volta portati davanti al Garante, conducono a un invito all’annullamento sul nucleo essenziale della pretesa.

La questione, allora, non è polemica. È logica.

Se un cittadino, per capire se deve davvero pagare, è costretto a chiedere accesso agli atti, sollecitare documenti, ricostruire notifiche, controllare date, rivolgersi a un legale, farsi assistere da un consulente tecnico e arrivare fino al Garante del contribuente, quanti altri cittadini, davanti alla stessa complessità, semplicemente pagano? Quanti rinunciano a capire? Quanti non hanno il tempo, la forza, la competenza o le risorse per verificare se quel credito sia ancora dovuto?

Il tema umano è tutto qui. Dietro ogni ingiunzione non c’è solo una voce contabile. C’è una persona. C’è una famiglia. C’è un’impresa. C’è qualcuno che riceve una richiesta, spesso con il timore di ulteriori conseguenze, e che difficilmente riesce da solo a distinguere un credito effettivamente dovuto da un credito ormai prescritto o non validamente azionabile.

Ma il tema pubblico è ancora più ampio.

Secondo l’art. 189 del TUEL, costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio; tra i residui possono essere mantenute esclusivamente le entrate accertate per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l’Ente locale creditore della correlativa entrata.

Detto in modo semplice, un credito pubblico, per stare seriamente nei conti, deve avere un titolo. Deve avere una ragione giuridica. Deve essere ancora esigibile. Non può essere solo un numero rimasto in piedi perché nessuno lo ha smontato.

Ecco perché la vicenda dei 16 mila euro non è soltanto una vicenda di 16 mila euro. È una lente. Piccola, forse, ma nitida. Mostra cosa può accadere quando si passa dalla superficie dell’atto alla sua sostanza; dalla richiesta di pagamento alla prova del credito; dalla posizione debitoria all’effettiva esigibilità.

Il bilancio pubblico non è fatto solo di somme. È fatto di qualità delle somme. Un’entrata prevista, accertata o conservata ha un valore diverso se poggia su un credito certo, documentato e tempestivamente azionato. Se invece quel credito è prescritto, se la notifica non è dimostrata, se emergono ragioni di annullamento, allora quella posta non ha la stessa consistenza. Può apparire come entrata, ma nella sostanza può diventare fragilità.

La riscossione dei tributi è necessaria. Chi deve pagare, deve pagare. Nessuno può seriamente negarlo. Ma proprio perché il tributo è una cosa seria, anche la pretesa pubblica deve essere seria. Deve essere precisa. Deve essere tempestiva. Deve essere provata. La lotta all’evasione non può trasformarsi nella conservazione di crediti prescritti. La velocizzazione della riscossione non può poggiare su notifiche non documentate. L’esigenza di fare cassa non può mai sostituire la verifica della legittimità.

Questo vale ancora di più quando la gestione della riscossione coinvolge più soggetti, dall’Ufficio Tributi al concessionario, dalle banche dati alle notifiche postali, fino agli atti esecutivi. Nel caso TARI, il Garante evidenzia proprio questo percorso, il contribuente chiede gli atti, l’Ente trasmette solo una parte della documentazione, il concessionario risponde per il Comune, e il nodo finale diventa la prova della notifica. Non è un dettaglio. È la sostanza stessa della riscossione.

I due casi esaminati non autorizzano conclusioni generali sull’intero sistema. Ma autorizzano una domanda, semplice e legittima <<quanti dei crediti tributari iscritti, conservati, azionati o considerati recuperabili dal Comune di Martina Franca sono davvero certi, documentati ed esigibili?>>

La risposta non può essere affidata alla fiducia.

Deve essere documentale.

Deve essere trasparente.

Deve essere pubblica.

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