Vannacci sotto accusa o solo sotto i riflettori?

di Enrico Pellegrini

Sta facendo discutere, nelle ultime ore, la notizia degli accertamenti preliminari avviati dalla Procura militare di Roma sulla presenza di alcuni militari in servizio attivo nella struttura territoriale di Futuro Nazionale, la formazione politica presieduta dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci.

La notizia esiste ed è seria. Ma altrettanto seria dovrebbe essere la cura delle parole con cui viene raccontata.

Un esposto non è una condanna. Un accertamento preliminare non equivale all’accertamento di un reato. E, soprattutto, una possibile violazione disciplinare non può essere automaticamente trasformata in una responsabilità penale.

Prima di formulare giudizi occorre quindi separare i fatti dalle interpretazioni e distinguere almeno tre piani: la posizione personale di Vannacci, quella degli eventuali militari ancora in servizio e la diversa accusa politica di ricostituzione del disciolto partito fascista.

Sono questioni giuridicamente differenti, che una parte dell’informazione ha finito per sovrapporre.

La vicenda trae origine dalle iniziative del soggetto denominato “Sindacato dei Militari”, guidato dal segretario generale Luca Marco Comellini.

Il primo esposto è stato presentato il 28 agosto 2026 alla Procura ordinaria di Roma. Riguarda il programma politico B.I.P. 2027-2037, le iniziative pubbliche e la comunicazione di Futuro Nazionale. In tale sede è stata prospettata anche una possibile violazione della legge Scelba sulla riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Si tratta dell’ipotesi formulata dal denunciante, non di una conclusione dell’autorità giudiziaria.

Il secondo esposto, depositato il 1° settembre presso la Procura militare di Roma, ha un oggetto diverso. Chiede di verificare la posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli politici, direttivi o di propaganda all’interno di Futuro Nazionale e avrebbero utilizzato grado, uniforme o qualifica militare in contesti politici. Questo è quanto afferma il comunicato del soggetto denunciante; il testo integrale dell’esposto non risulta pubblicamente disponibile.

Di seguito il comunicato sull’esposto alla Procura militare.

La Procura militare, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari per verificare l’eventuale esistenza di fatti appartenenti alla propria competenza.

Da ciò non discende che Vannacci sia stato riconosciuto responsabile di qualcosa. Non discende neppure che i militari segnalati abbiano commesso un reato. Significa soltanto che l’autorità giudiziaria sta verificando se i fatti denunciati esistano e quale eventuale qualificazione giuridica possano ricevere.

Il punto centrale è semplice, quale norma penale sarebbe stata violata?

Il comunicato del “Sindacato dei Militari” richiama genericamente doveri di fedeltà, neutralità e imparzialità, l’assunzione di ruoli politici e il possibile impiego del grado o dell’uniforme per finalità di parte. Ma tra la violazione di un dovere derivante dallo status militare e la commissione di un reato esiste una distanza giuridica che non può essere colmata con un titolo di giornale.

Nel diritto penale non basta che una condotta appaia inopportuna, irregolare o contraria a una disposizione disciplinare. Occorre una norma incriminatrice precisa, precedente al fatto e chiaramente applicabile.

È il principio di legalità, nessuno può essere punito per un fatto che la legge non preveda espressamente come reato.

La difesa di Vannacci, affidata all’avvocato Giorgio Carta, ha individuato esattamente questo punto, anche accogliendo la lettura più restrittiva dei doveri politici del militare, l’eventuale questione potrebbe collocarsi sul piano disciplinare, non automaticamente su quello penale.

https://www.lapresse.it/politica/2026/09/03/vannacci-indagine-su-militari-che-hanno-aderito-al-partito

Non è un espediente dialettico. È la domanda preliminare che ogni giurista dovrebbe porre prima di parlare di responsabilità penale.

CHE COSA DICE DAVVERO IL CONSIGLIO DI STATO

Il precedente maggiormente richiamato è la sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato 12 dicembre 2017, n. 5845.

La pronuncia riguardava un maresciallo dei Carabinieri che si era iscritto alla Lega Nord e aveva assunto la carica di segretario regionale di un’altra formazione politica, il Partito per gli operatori della sicurezza e della difesa.

L’Amministrazione militare gli aveva intimato di recedere sia dall’iscrizione sia dalla carica e, a seguito dell’inottemperanza, aveva irrogato cinque giorni di consegna di rigore.

Già il contesto è illuminante: il giudizio non riguardava un processo penale, ma la legittimità di provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio di Stato parte dall’articolo 49 della Costituzione, che riconosce a ogni cittadino il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere democraticamente alla determinazione della politica nazionale.

L’articolo 98, terzo comma, della Costituzione consente alla legge di stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti per alcune categorie, tra le quali i militari di carriera in servizio attivo. Ma “consentire” al legislatore di introdurre limitazioni non significa che tali limitazioni esistano automaticamente.

Devono essere stabilite dalla legge.

E, trattandosi di restrizioni a un diritto politico fondamentale, la legge deve essere, secondo Palazzo Spada, «chiara, specifica ed univoca» e deve essere interpretata restrittivamente, senza estensioni non direttamente ricavabili dal testo.

È questo il primo punto generalmente trascurato.

L’articolo 1483 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce che le Forze armate devono mantenersi fuori dalle competizioni politiche. Ma, osserva il Consiglio di Stato, la disposizione si riferisce alle Forze armate come istituzione e non contiene un divieto espresso rivolto al singolo militare.

L’articolo 1465 dello stesso Codice stabilisce, del resto, che ai militari spettano i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutti i cittadini.

La regola di partenza, scrive il Consiglio di Stato, è l’«assoluta identità di condizione giuridica del civis in armi» rispetto agli altri cittadini per quanto concerne la facoltà di iscriversi ai partiti.

La conclusione non lascia spazio a equivoci, ossia, la mera iscrizione di un militare a un partito costituisce un comportamento «ab imis lecito», che non può essere stigmatizzato neppure dall’Amministrazione militare.

Non soltanto, il militare può anche candidarsi alle elezioni. Durante la campagna elettorale può svolgere attività politica e propaganda fuori dall’ambiente militare e in abito civile; se eletto, viene collocato in aspettativa.

L’ordinamento, dunque, non considera il militare un cittadino politicamente dimezzato.

Il Consiglio di Stato giunge a una conclusione diversa quando il militare assume una carica statutaria all’interno di un partito.

Secondo la sentenza, l’iscrizione rappresenta un’adesione ideale e “statica”, mentre una carica direttiva consente di incidere sulla linea politica, espone pubblicamente l’interessato e può determinare una sovrapposizione, almeno nell’opinione pubblica, tra l’attività del singolo e l’istituzione militare.

Nel caso esaminato, tuttavia, non si trattava di un ruolo genericamente denominato o di una partecipazione a un comitato locale. Lo statuto del partito attribuiva al segretario regionale la rappresentanza politica nella Regione e il compito di attuarne la linea politica.

Fu sulla base di queste concrete attribuzioni che Palazzo Spada ritenne legittimo l’ordine di abbandonare la carica.

Questo passaggio è decisivo per la vicenda odierna.

Non basta attribuire a qualcuno l’etichetta di “referente”, “coordinatore” o componente di un comitato. Occorre verificare se si tratti di una carica prevista dallo statuto, quali poteri conferisca, se comporti rappresentanza politica, se consenta di concorrere alla formazione dell’indirizzo del partito e se sia stata esercitata utilizzando il grado, l’uniforme o la qualifica militare.

La responsabilità non può derivare dal nome attribuito al ruolo. Deve essere accertata sulla base delle funzioni effettivamente svolte.

LA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE CHE NON PUÒ ESSERE IGNORATA

La sentenza del Consiglio di Stato non nasce nel vuoto e non rappresenta l’unica soluzione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa.

Il TAR Umbria, con la sentenza n. 409 del 2011, aveva affermato che il principio di estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche non può essere automaticamente esteso all’attività politica svolta dal singolo militare come privato cittadino.

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1480 del 2012, aveva accolto il ricorso di un militare contro una sanzione disciplinare, stabilendo che l’attività politica individuale diviene illecita soltanto quando presenti un’oggettiva valenza esterna capace di coinvolgere l’istituzione militare, in altri termini, quando il soggetto faccia politica non soltanto nel proprio interesse, ma nel nome o per conto della Forza armata.

Secondo il TAR Veneto, ogni comportamento non compreso nelle limitazioni espressamente stabilite deve ritenersi consentito quando costituisca esercizio di un diritto riconosciuto dall’articolo 49 della Costituzione. TAR Veneto, sez. I, n. 1480/2012

Ancora più significativa è la sentenza del TAR Piemonte n. 1127 del 2016, pronunciata proprio sulla vicenda poi esaminata dal Consiglio di Stato.

Il Tribunale aveva annullato tanto l’ammonimento quanto la sanzione disciplinare, pur essendo stata contestata non soltanto l’iscrizione, ma anche l’assunzione della carica di segretario regionale. Il TAR aveva valorizzato l’assenza di un divieto legislativo espresso e l’impossibilità di interpretare estensivamente le limitazioni dei diritti politici.

Questa parte della pronuncia fu successivamente riformata dal Consiglio di Stato, ma conserva valore per comprendere che la questione non nasce da un precetto legislativo inequivoco. È il risultato di un contrasto interpretativo tra giudici amministrativi.

Ed è proprio questa circostanza a rendere ancora più problematica qualsiasi pretesa di trasferire automaticamente il divieto sul terreno penale.

Se una disposizione è stata interpretata in maniera differente da più tribunali amministrativi e il divieto è stato infine ricavato in via ermeneutica dal Consiglio di Stato, risulta difficile sostenere che quella medesima disposizione descriva con la precisione richiesta una fattispecie incriminatrice.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto disciplinarmente illegittima l’assunzione di una carica statutaria. Non ha affermato che tale condotta costituisca reato.

Non avrebbe potuto farlo: il giudice amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un ammonimento e di una consegna di rigore, non sulla responsabilità penale del militare.

Nel diritto disciplinare possono assumere rilievo doveri di comportamento, obblighi di neutralità, esigenze di prestigio e regole connesse allo status. Nel diritto penale, invece, occorre individuare una specifica disposizione incriminatrice e dimostrare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

Non è sufficiente affermare che una condotta contrasta con la neutralità delle Forze armate. Occorre indicare quale reato militare essa integri, attraverso quale comportamento materiale e con quale elemento psicologico.

Una sentenza amministrativa può interpretare un dovere disciplinare. Non può supplire all’assenza di una legge penale.

Inoltre, il Consiglio di Stato

  • riconosce come pienamente lecita l’iscrizione del militare a un partito;
  • ammette la candidatura e l’attività politica nelle condizioni stabilite dalla legge;
  • vieta sul piano disciplinare le effettive cariche statutarie capaci di concorrere alla formazione della linea politica;
  • non afferma mai che l’assunzione di una carica partitica costituisca, di per sé, reato.

La contestazione, pertanto, non può fondarsi soltanto sul fatto che alcuni militari abbiano aderito a Futuro Nazionale o partecipato a un comitato. Occorrerebbe provare, individualmente:

  • che siano ancora in servizio attivo;
  • quale carica abbiano formalmente assunto;
  • se la carica sia prevista dallo statuto;
  • quali concreti poteri direttivi o rappresentativi comporti;
  • se abbiano utilizzato uniforme, grado o qualifica;
  • quale precisa norma penale sarebbe stata violata.

E LA LEGGE SCELBA?

Su un piano ancora diverso si colloca l’accusa di possibile ricostituzione del disciolto partito fascista, prospettata nell’esposto alla Procura ordinaria.

La legge n. 645 del 1952 non punisce una formazione politica perché collocata a destra, perché critica l’assetto istituzionale vigente o perché propone politiche radicali.

La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 1 del 1957, ha chiarito che la propaganda fascista penalmente rilevante deve essere concretamente idonea a favorire la riorganizzazione del disciolto partito. Non basta una manifestazione ideologica astratta o l’espressione di opinioni politicamente controverse.

Anche la giurisprudenza europea riconosce che un partito può proporre modifiche profonde dell’ordinamento, purché persegua i propri obiettivi con mezzi legali e democratici e il progetto rimanga compatibile con i principi fondamentali della democrazia.

IL RISCHIO DI UN PROCESSO MEDIATICO SENZA REATO

La vicenda Vannacci sembra così essersi trasformata in un caso nazionale prima ancora che siano stati definiti l’oggetto preciso degli accertamenti, le persone eventualmente coinvolte e le norme penali applicabili.

Il paradosso è evidente.

La giurisprudenza riconosce ai militari il diritto di iscriversi a un partito. Una parte dei giudici amministrativi ha riconosciuto loro anche ampi spazi di attività politica personale. Il Consiglio di Stato ha circoscritto il limite alle cariche statutarie effettivamente capaci di incidere sulla linea del partito, ma lo ha fatto esclusivamente sul terreno disciplinare.

Eppure il dibattito pubblico sembra già muoversi sul linguaggio della colpevolezza.

Non si tratta di accordare a Vannacci un privilegio. Si tratta di applicare anche a Vannacci, a Futuro Nazionale e ai militari segnalati le garanzie che l’ordinamento riconosce a chiunque.

Occorre accertare se i militari siano realmente in servizio attivo; se abbiano assunto autentiche cariche statutarie; quali poteri fossero collegati a quelle cariche; se abbiano svolto propaganda; se abbiano utilizzato grado, uniforme o qualifica; e, soprattutto, quale specifica norma penale sarebbe stata violata.

Fino a quel momento esistono un esposto, alcune ipotesi formulate dal denunciante e degli accertamenti preliminari.

Non esiste ancora una verità giudiziaria.

La neutralità delle Forze armate è un valore costituzionale. Ma lo sono anche la libertà politica, il principio di legalità, la responsabilità personale e la presunzione di innocenza.

Difendere questi principi non significa schierarsi con Vannacci. Significa evitare che il diritto venga sostituito dal sospetto per inventare un reato che il legislatore non ha scritto.

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