Permesso di costruire: le regole per la proroga

Un ppermesso di costruire decaduto, da parte di un Comune campano, è stato oggetto del ricorso al Tar Campania.

L’impresa aveva ottenuto il permesso, poi una proroga e successivamente, richiesta una nuova proroga, l’ente aveva opposto il diniego motivandolo con la decadenza del permesso in quanto i lavori non erano mai iniziati.

ll tribunale amministrativo regionale, con la sentenza 2323/2022, chiarisce che “nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione non può superare tre anni dall’inizio dei lavori.
 
Decorsi tali termini, continua il Tar, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita a meno che, prima della scadenza, non venga richiesta una proroga. La decadenza è automatica e non dipende da un atto amministrativo, che opera solo una ricognizione della situazione e ha un carattere dichiarativo.
 
Il Tar ha aggiunto che i lavori si ritengono iniziati se si riscontra un concentramento di mezzi e di uomini, cioè se il cantiere viene impiantato, se vengono innalzati gli elementi portanti, elevati muri, realizzati scavi preordinati al gettito delle fondazioni. Questo per evitare, sottolineano i giudici, che il termine sia eluso con elementi fittizi e simbolici.
 
Secondo la ricostruzione del Tar, alla comunicazione di inizio lavori sono seguite due richieste di proroga, che il Comune ha concesso. Dopo l’ultima richiesta, il Comune ha disposto un sopralluogo dal quale è emerso che il terreno su cui dovrebbe sorgere l’opificio è in realtà abbandonato.
 
La proroga del permesso di costruire, hanno affermato i giudici, può essere accordata per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle eventuali difficoltà riscontrate dopo l’inizio dei lavori o in presenza di opere pubbliche finanziate in più esercizi finanziari.
 
La richiesta di proroga, hanno concluso i giudici, deve essere presentata prima della scadenza ed è necessario che l’opera risulti almeno iniziata. Sulla base di queste considerazioni, il Tar ha respinto il ricorso dell’impresa” riporta Edilportale.

Urbanistica / Edilizia
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